Provvedimento Legge regionale 30 dicembre 2002, n. 40

"ulteriori misure in materia di prosecuzione dell'attivita? di lavori socialmente utili".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 95
31/12/2002
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:

Art. 1 - Contributo per lavoro autonomo

Ai lavoratori che intraprendono lavoro autonomo, e che beneficiano del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 2002 n.9, la Regione Basilicata riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto di Euro 5.200,00 per spese di avvio dell'attivita .

Art. 2 - Recupero platea

1.

Agli Enti, che pur non avendo realizzato progetti di LSU ed utilizzato lavoratori LSU, impegnano, consentendone la prosecuzione, lavoratori socialmente utili facenti parte della platea approvata dalla Commissione Permanente per l'Impiego, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. N.60 del 7.12.2000 ed ai quali gli Enti promotori o utilizzatori non hanno consentito la prosecuzione fino alla data del 31 dicembre 2002, la Regione Basilicata concede un contributo pari all'80% dell'importo dell'onere posto a loro carico col D.Lgs. N.81/2000 relativo al pagamento da corrispondere nel periodo di prosecuzione ai lavoratori di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 60 del 7.12.2000, oltre che un contributo pari al 90% dell'assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi i lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2.

Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ai quali gli Enti consentono la prosecuzione beneficiando dei contributi regionali di cui al comma 1.

Art. 3 - Contributi ai Comuni con meno di tremila abitanti

1.

Per i Comuni con meno di tremila (3000) abitanti e per le Comunita Montane la Regione Basilicata concede un contributo maggiorato pari all'80% dell'importo dell'onere posto a loro carico dal D. Lgs. n. 81/2000 relativo al pagamento da corrispondere nel periodo di prosecuzione ai lavoratori di cui all'art.5, comma 1, della L.R. n.60 del 7.12.2000, oltre che un contributo pari al 90% dell'assegno di prestazione (ASU) nel caso in cui la prosecuzione interessi lavoratori autofinanziati, ex art. 7 D. Lgs. n. 468/97, ovvero lavoratori esclusi dalla disciplina transitoria, di cui all'art.5 lettera c) della L.R. n.60 del 7.12.2000.

2.

Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ai quali i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e le Comunita Montane consentono la prosecuzione per l'intero anno 2003.

Art. 4 - Opzioni premiali

1.

La Regione Basilicata adotta, nei propri piani, programmi, bandi e leggi, criteri di priorita e punteggi aggiuntivi in favore degli Enti che consentano la prosecuzione nell'attivita di lavoratori socialmente utili, a norma dell'art. 2 della presente legge, nonche di quelli che, avendo rispettato la quota minima obbligatoria di stabilizzazione fissata dalla L.R. 7.12.2000 n.60 e successive modificazioni ed integrazioni, ne abbiano consentito la prosecuzione.

2.

I criteri di priorita ed i punteggi aggiuntivi, di cui al comma 1 del presente articolo 4, concorreranno per la formazione della graduatoria ai fini dell'ottenimento dei contributi, previsti da atti programmatori o legislativi della Regione Basilicata.

3.

Gli stessi piani, programmi, bandi e leggi potranno prevedere meccanismi di penalizzazione nei confronti degli Enti, di cui all'art.4 della L.R. n.60 del 7.12.2000 che, avendo assunto impegni per la prosecuzione di attivita di lavoratori socialmente utili e avendo percio beneficiato dei contributi regionali previsti, non abbiano successivamente ottemperato agli obblighi di stabilizzazione minima obbligatoria, previsti dalla medesima L.R. n.60 del 7.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Ultracinquantenni

1.

Agli Enti di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 1.12.1997 n.468, oltre che gli Enti richiamati al comma 1 del precedente art. 2, che consentono la prosecuzione delle attivita socialmente utili dei soggetti di cui all'art.5 della L.R. 7.12.2000 n.60 e successive modificazioni ed integrazioni, che pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 78, comma 2, lett. c) della L. 23.12.2000 n.388, tuttavia compiono il cinquantesimo anno di eta entro la data del 31 dicembre 2002, la Regione Basilicata concede un contributo pari all'intero importo complessivo che tali Enti dovranno sostenere per il pagamento dell'assegno per prestazioni socialmente utili e dell'assegno per nucleo familiare fino alla data del 31 Dicembre 2003 e con risorse rivenienti dal Fondo per l'Occupazione.

2.

Ai fini del calcolo delle percentuali minime obbligatorie di stabilizzazione, richieste dalla L.R. 7.12.2000 n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, non si tiene conto dei lavoratori socialmente utili ultracinquantenni ai quali gli Enti consentono la prosecuzione beneficiando dei contributi regionali di cui al comma 1.

Art. 6 - Norma Finanziaria

1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 2002 con le disponibilita iscritte nel bilancio di previsione 2002 alla U.P.B. 0412.3 integrate della somma di Euro 13.977.839,94, derivante dalla convenzione sottoscritta con il Ministero del Welfare, del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2289 del 10.06.2002.

2.

Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 7 - Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza

1.

La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 dicembre 2002

BUBBICO

Azioni sul documento