Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attivita' di programmazione.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 0
24/01/1981
Regione Friuli Venezia Giulia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. OMISSIS

Art. 16 - Osservatorio del mercato regionale del lavoro

Per fornire il necessario supporto conoscitivo alla amministrazione regionale in tutte le attivita' connesse con i problemi del lavoro e dell' occupazione, e' costituito presso l'ufficio di piano un apposito organismo denominato osservatorio del mercato regionale del lavoro. L'osservatorio,in particolare: provvede alla raccolta,alla rilevazione diretta ed alla elaborazione dei dati che riguardano la domanda e la offerta di lavoro nel Friuli Venezia Giulia; concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi Regionali che interessano l'occupazione; collabora con gli organi cui compete la programmazione delle attivita' di formazione professionale ed in particolare con l'i.r.fo.p. Collabora con la Commissione regionale per l'impiego di cui alla Legge 675/1977 come modificata dalla Legge 479/78,per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilita' della manodopera e la riqualificazione professionale dei lavoratori.

Art. 17 - Comitato per la direzione dell'osservatorio

L'osservatorio e' una struttura dell'ufficio di piano operante sotto la direzione di un apposito Comitato,cosi' composto: per l'amministrazione regionale 1.l'Assessore regionale alla pianificazione e al bilancio,che lo presiede;

2.

L'Assessore regionale all'industria e all'artigianato o un suo delegato;

3.

L'Assessore regionale all'istruzione,alla formazione professionale,alle attivita' culturali e ai beni ambientali o un suo delegato;

4.

L'Assessore regionale al lavoro,assistenza Sociale, emigrazione e cooperazione ed un suo delegato;

5.

Il direttore dell'istituto regionale della formazione professionale per i lavoratori

68.

Da tre rappresentanti degli organismi Regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per i datori di lavoro 913.da cinque rappresentanti dei settori imprenditoriali piu' significativi sul piano occupazionale per il mondo agricolo

14.

Da un rappresentante delle organizzazioni sindacali del settore agricolo per gli organismi dello Stato

15.

Un rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro ;

16.

Il soprintendente scolastico regionale, di volta in volta,in relazione alle materie trattate, il presidente potra' far intervenire alle riunioni del Comitato funzionari, nonche esperti, rappresentanti o delegati delle categorie interessate.

Art. 18 - Nomina del comitato

Il Comitato preposto alla direzione dell'attivita' dell'osservatorio e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale,previa Deliberazione della Giunta stessa. Omissis

24 gennaio 1981

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