LEGGE 30 ottobre 2002, n. 16.
Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.S.
n. 50 31/10/2002 |
| Regione | Sicilia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 - Artigianato di servizi e di produzione
1.
Gli aiuti all'investimento previsti dall'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi all'artigianato di servizi.
2.
I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono concessi all'artigianato di servizi per investimenti non inferiori a 5.000,00 euro.
3.
Il comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e cosi sostituito: "7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'articolo 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo".
4.
L'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, e abrogato.
Art. 2 - Regolarizzazione istanze artigianato
1.
Le parole "sino al 31 dicembre 2000" di cui all'articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono sostituite con le parole "sino al 31 dicembre 2001".
2.
Sono fatte salve le istanze presentate, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 2002.
Art. 3 - Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane
1.
Il comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e cosi sostituito: "3. L'intensita degli aiuti di cui alla lettera b) e pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attivita. In ogni caso l'aiuto non puo superare la misura massima della regola comunitaria del "de minimis".".
Art. 4 - Utilizzo somme residue per imprese artigiane
1.
Con le somme residue di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e con qualsiasi altra somma residua degli stanziamenti destinati al pagamento delle istanze presentate a norma degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, possono essere pagate le istanze presentate a norma dei suddetti articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, alle camere di commercio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 5 - Disposizioni transitorie per i consorzi fidi
1.
Il termine previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e prorogato al 31 dicembre 2003.
2.
I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operativita con ogni Assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti, anche in deroga all'eventuale numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore.
3.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e aggiunto il seguente periodo: "L'integrazione e altresi concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. E' inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.".
4.
I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralita di fondi rischi non soggetti alle modalita di approvazione del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purche mantengano la gestione finanziaria separata.
Art. 6 - Attivita promozionali imprese editoriali
1.
Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese siciliane ad iniziative, mostre e fiere librarie ed editoriali in Italia e all'estero, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ricomprende anche la produzione libraria ed editoriale fra i settori merceologici in cui sono strutturati i programmi di attivita promozionali in favore dei prodotti siciliani, a norma dell'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 7 - Calamita naturali ed eventi eccezionali per le attivita di pesca
1.
L'articolo 178, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1? gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:
- alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: ",nonche a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volonta del personale imbarcato o da sua imperizia.";
- all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole "debitamente documentate,", sono aggiunte le seguenti "per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento,"".
Art. 8 - Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
1.
Per misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca, previste dal comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, devono intendersi quelle indicate all'articolo 3 primo comma della legge 21 maggio 1998, n. 164.
Art. 9 -
(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 10 - Statuti consorzi per il ripopolamento ittico
1.
L'articolo 172, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e sostituito dal seguente: "2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi gia istituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I consorzi gia dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato".
Art. 11 - Garanzie soci cooperative agricole
1.
All'articolo 75, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e aggiunto il seguente periodo: "Dei benefici di cui al presente comma usufruiscono i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato istanza entro i termini indicati dall'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e che risultano inseriti nell'elenco n. 3 allegato al decreto del dirigente generale - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato n. 525/8S del 17 maggio 2002, purche abbiano presentato la documentazione richiesta dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 1997, n. 9 entro il 31 ottobre 1997.".
Art. 12 -
(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 13 - Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti
1.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole "scuola dell'obbligo" sono aggiunte le parole "ne del certificato di moralita".
2.
All'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, e aggiunto il seguente comma: "3. Le attivita lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA".
3.
All'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, il comma 2 e sostituito dai seguenti: "2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o piu figure professionali che svolgono attivita di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attivita.
3.
Per le finalita di cui al comma 2 e costituito l'albo dei professionisti di fiducia presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. All'albo possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere gia svolto le attivita di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile.
4.
L'attivita di assistenza ha durata annuale ed e rendicontata all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.
5.
Le spese relative all'attivita di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono pagate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
6.
Nelle more della costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia le attivita di assistenza continuano ad essere svolte direttamente dall'Assessorato della cooperazione.".
Art. 14 - Collegi revisori enti regionali
1.
La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, si applica ai componenti degli organi di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 212.
Art. 15 -
(Articolo omesso in quanto impugnato ai sensi del l'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
Art. 16 - Deroga orari di vendita esercizi commerciali
1.
All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "oggetti di antiquariato," aggiungere le parole "mobili d'arredamento,".
Art. 17 - Programmazione della rete distributiva
1.
All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi: "8. Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonche per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attivita di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge, con periodicita biennale. 9. In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 22. 10. In caso di particolare gravita o recidiva il sindaco, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attivita di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.".
Art. 18 -
1.
La presente legge sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 ottobre 2002.
CUFFARO
CIMINO Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca





