DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 236 08/10/2002 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto legislativo
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie"; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative"; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia"; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari"; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario"; Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e differimenti di termini"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Art. 1 - Vigilanza cooperativa
1.
La vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.
2.
La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e' riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
3.
I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministro.
4.
Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.
5.
Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
Titolo I I
Titolo III
Titolo IV
Art. 11 - Enti cooperativi assoggettati
1.
Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una societa' di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2.
La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, e' allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
3.
L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio puo' essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una societa' di revisione.
4.
L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio puo' essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una societa' di revisione.
Titolo V
Art. 12 - Provvedimenti
1.
Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, puo' adottare, i seguenti provvedimenti:
- cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
- gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
- scioglimento per atto dell'autorita', ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
- sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
- liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.
2.
I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.
3.
Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o non rispettano finalita' mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.
4.
Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5.
Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Titolo VI
Art. 13 - Disciplina
1.
Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2.
Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.
3.
Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.
Art. 14 - Termine per l'attuazione
1.
Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2.
I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non e' scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.
Titolo VII
Art. 14 - Termine per l'attuazione
1.
Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2.
I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non e' scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.
Art. 15 - Istituzione
1.
E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.
2.
L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, e' articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.
3.
Le modalita' di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro.
Titolo VIII
Art. 16 - Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e' sostituito dal seguente: "2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.".
Art. 17 - Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59
1.
Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente: "6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente: "3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.".
Art. 18 - Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1.
Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.
2.
Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Art. 19 - Norme transitorie
1.
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 20 - Abrogazioni
1.
Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.
Art. 21 - Invarianza di spesa
1.
Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli





