LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 12-03-2003
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di maestro di sci)
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 5 19/03/2003 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - (Modifiche all'articolo 2)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 17 (ordinamento della professione di maestro di sci) e aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard.a??
Art. 2 - (Modifiche all'articolo 3)
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 dopo le parole 'di cui all'articolo 5a?? sono aggiunte le seguenti parole: ', comma 2a??.
2.
Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 dopo le parole 'di cui all'articolo 5a?? sono aggiunte le seguenti parole: ', comma 2a??.
3.
Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:'4. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.a??.
Art. 3 - (Modifiche all'articolo 4)
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:"1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame e superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. E' ammesso alla sezione culturale chi ha superato quella tecnica e didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato e riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.a??.
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 e aggiunto il seguente comma:"3. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneita in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.a??.
Art. 4 - (Modifiche all'articolo 5)
1.
ARTICOLO 3 (Modifiche all'articolo 4)1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:"1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame e superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. E' ammesso alla sezione culturale chi ha superato quella tecnica e didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione di essa da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato e riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.a??.2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1994 e aggiunto il seguente comma:"3. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneita in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.a??. ARTICOLO 4 (Modifiche all'articolo 5)1. L'articolo 5 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:"Articolo 5(Commissioni d'esame)1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a tre commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'articolo 8.2. Le commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:a) un docente di Universita o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche;b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un funzionario regionale dell'Ufficio competente in materia di Sport e Tempo Libero.4. La commissione culturale, unica per tutte le discipline, e presieduta dal docente universitario di cui al comma 2 ed e composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, oltre che dal funzionario di cui al comma 3 che svolge anche funzione di segretario.5. Le commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati. 6. Ai componenti delle commissioni spettano i compensi previsti dalla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 'Disciplina degli enti strumentali della Regionea?? e alla legge regionale 5 aprile 1995 n 20 'Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico").".
Art. 5 - (Modifiche all'articolo 6)
1.
L'articolo 6 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:"Articolo 6(Aggiornamento professionale)1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale ligure sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.2. La Regione su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci stabilisce le modalita per l'aggiornamento tecnico - didattico e culturale ed organizza i corsi ogni anno.3. Nel caso di impossibilita a frequentare i corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore il maestro di sci e tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validita dell'iscrizione all'albo professionale e prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneita psico-fisica del maestro.4. E' facolta del Collegio dei maestri di sci richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione Italiana sport invernali".
Art. 6 - (Modifiche all'articolo 9)
1.
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:"1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale dei maestri di sci ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta Regionale.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 17/1994 e sostituito dal seguente:"4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le localita sciistiche e il periodo di attivita . Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.a??.
Art. 7 - (Modifiche all'articolo 12)
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r.17/1994 e sostituito dal seguente:"1. Oltre alla sanzione penale prevista dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:a) da Euro 300,00 ad Euro 1.000,00 per l'uso della denominazione "Scuola di Sci" da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 9;b) da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'articolo 11;c) da Euro 500,00 ad Euro 1500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all'articolo 3, eserciti l'attivita di maestro di sci, senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 2.La stessa sanzione si applica al titolare dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l'abilitazione.".
Art. 8 - (Norma transitoria)
1.
I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi organizzati da altre Regioni o Province autonome o dalla Federazione Italiana Sport Invernali e che siano iscritti all'albo regionale dei maestri di sci della Regione Liguria al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, dovranno frequentare il primo corso di almeno dodici giorni, da organizzarsi con le modalita di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 17/1994, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
Art. 9 - (Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, adda? 12 marzo 2003
IL PRESIDENTE Sandro BIASOTTI





