LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 7-12-2000
Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 72 12/12/2000 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Oggetto ed obiettivi
1.
La Regione Basilicata, con la presente legge, disciplina le attivita socialmente utili con l'obiettivo del progressivo inserimento dei lavoratori socialmente utili, attraverso politiche di stabilizzazione occupazionale.
Art. 2 - La programmazione delle attivita
1.
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentita la Commissione Permanente per l'Impiego ed il Comitato di Coordinamento Istituzionale per le politiche del lavoro, di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 8/9/1998 n. 29, approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il piano pluriennale ed i piani annuali di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
2.
I suddetti piani, coerenti con le azioni programmatiche previste nell'art. 3 della gia citata L.R. n. 29/98, contengono: le indicazioni delle misure e iniziative, finalizzate alla fuoriuscita dei lavoratori dal corrispondente bacino LSU, il ruolo affidato ai vari soggetti utilizzatori dei LSU, i tempi di realizzazione degli interventi, la individuazione delle risorse finanziarie pubbliche e private da mobilitare, gli strumenti di assistenza e promozione delle attivita in questione.
3.
Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta e impegnata a presentare in Consiglio Regionale un rapporto sullo stato di attuazione dei piani suddetti.
Art. 3 - Attivita socialmente utili
1.
Le attivita socialmente utili sono quelle indicate dall'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 468/97 e successive modificazioni e dell'art. 3 del decreto legislativo 81/2000 e le altre aggiuntive, successivamente individuate dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del predetto decreto legislativo.
2.
E' istituito l'elenco regionale delle attivita aggiuntive per lavori socialmente utili aggiornato nei modi indicati nel presente articolo.
3.
L'elenco regionale delle attivita aggiuntive e tenuto a cura del Dipartimento Formazione, lavoro, Cultura e Sport ed e annualmente aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta e dal Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4.
Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, specificano ed integrano l'elenco delle attivita di cui al presente articolo, in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.
5.
Le attivita cosa? come specificate ed integrate dalle province sono recepite dalla Regione nell'ambito dell'attivita di programmazione di cui al presente articolo.
6.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 81/2000, le attivita socialmente utili aggiuntive e funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti destinatari del piano di stabilizzazione, riconoscendole prioritariamente nelle iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali che siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata.
Art. 4 - Enti promotori delle iniziative di stabilizzazione occupazionale, beneficiari degli interventi di incentivazione nazionale e regionale
1.
Le azioni finalizzate a garantire uno sbocco occupazionale stabile ai soggetti individuati nel successivo art. 5 sono rivolte:
- ai soggetti, di cui all'art. 1 del Decreto Lgs 81/2000;
- ai soggetti, di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto Lgs. 468/97, che pur non avendo realizzato progetti di LSU ed utilizzato lavoratori in LSU, provvedano comunque alla loro stabilizzazione occupazionale;
- al sistema delle imprese pubbliche e private impegnate a procedere alle assunzioni dei soggetti, di cui all'art. 5.
Art. 5 - Destinatari del piano di stabilizzazione
1.
Sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale, prioritariamente e nel seguente ordine:
- i soggetti impegnati entro la data del 31/12/1997 per almeno 12 mesi in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 1? ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e quelli che gia impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro il 31/12/1997 abbiano raggiunto nel corso del 1998, una permanenza di almeno 12 mesi, anche in pia? periodi e/o in pia? progetti LSU, finanziati col Fondo Nazionale per l'Occupazione.
- i soggetti che abbiano maturato interamente 12 mesi di permanenza in attivita di lavori socialmente utili nel biennio 1.1.1998 - 31.12.1999, ai sensi del comma 6, art. 45 L. 144 del 17 maggio 1999 e finanaziati con Fondo Nazionale per l'Occupazione.
- i soggetti che siano stati impegnati in progetti LSU finanziati, in una prima fase, con risorse degli enti promotori o gestori, e che, nell'ultimo semestre del 1999, siano stati assunti in carico del Fondo per l'Occupazione, sempreche abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attivita nel biennio 1.1.1998 - 31.12.1999.
2.
Le misure ed azioni di stabilizzazione secondo i criteri e le modalita fissati nei successivi artt. 6 e 7 e nei piani di stabilizzazione approvati dal Consiglio Regionale di Basilicata, sono nell'ordine indirizzate anche a:
- soggetti che sono stati impegnati in lavori socialmente utili per almeno 12 mesi ed erano in servizio al 31/12/1999 in progetti LSU finanziati per in intero dagli enti utilizzatori, di cui all'art. 1 del D.Lgs 81/2000;
- soggetti titolari di trattamenti previdenziali utilizzati in prestazioni di attivita socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del Decreto Lgs 468/97, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto;
- soggetti impegnati in attivita socialmente utili che non hanno completato il periodo previsto di 12 mesi di cui all'art. 45, comma 6, della Legge n. 144/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
La Commissione Permanente per l'Impiego, di cui all'art. 5 della L.R. 8/9/1998 n. 29, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le liste dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, predisposte dall'Ufficio Lavoro della Regione Basilicata secondo le tipologie indicate nei commi precedenti.
4.
Gli enti utilizzatori, di cui all'art. 1, comma 1 del D.lgs 81/2000, potranno continuare ad utilizzare i soggetti di cui al 1? e al 2? comma del presente articolo utilizzando i benefici per le diverse tipologie dei soggetti previsti dall'art. 1 del gia citato D.Lgs 81/2000 e dell'art. 6 della presente legge.
Art. 6 - Prosecuzione delle attivita socialmente utili
1.
Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attivita socialmente utili dei soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, la Regione Basilicata concedera un contributo pari al 50% dell'onere posto col D.Lgs n. 81/2000 a loro carico relativo al pagamento da corrispondere agli stessi nel periodo 1? novembre 2000 - 30 aprile 2001.
2.
Analogo contributo potra essere concesso per i lavoratori avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs 468/97, che nell'ultimo semestre 1999 siano stati assunti a carico del Fondo per l'Occupazione.
3.
Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attivita socialmente utili dei soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 5, la Regione Basilicata concedera un contributo pari al 75% dell'importo complessivo che essi dovranno sostenere per il pagamento dell'assegno da corrispondere ai soggetti in questione per il periodo 1? novembre 2000 - 30 aprile 2001. Analogo contributo potra essere concesso per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge, relativo al periodo in cui cessa il trattamento di indennita di mobilita di integrazione salariale.
4.
Fino al 30 aprile 2001 agli enti di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 81/2000 che attueranno piani di reimpiego diretto od indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori di cui ai commi precedenti, la Regione Basilicata riconosce un sostegno finanziario commisurato al 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all'art. 5 della presente legge, per ogni unita stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi delle delibere approvate dagli enti utilizzatori, in base al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs 81/2000. Per quanti attueranno piani di reimpiego successivamente alla data del 30 aprile 2001, il sostegno finanziario sara commisurato all'arco di tempo mancante alla data del 31 dicembre 2001.
5.
Dal 1? maggio 2001 e fino al 31/12/2001 la prosecuzione delle attivita socialmente utili potra avvenire, utilizzando gli incentivi previsti ai commi precedenti, a condizione che gli enti utilizzatori abbiano stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente.
Art. 7 - Incentivi
1.
La Regione Basilicata assume l'onere del pagamento degli interessi ed oneri sui mutui contratti dagli enti locali, finalizzati alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 5.
2.
Con modalita da stabilirsi in apposito regolamento, da emanarsi con delibera di Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre all'incentivo previsto ai sensi del comma 11, art. 7 del D.Lgs 81/2000 e fino al 31/12/2001, e concesso un contributo fino a 30 milioni di lire per la costituzione di imprese e cooperative, con onere a carico della Regione Basilicata. Il contributo e concesso a condizione che le imprese e le cooperative avviino attivita , occupando lavoratori gia impegnati in progetti di lavori socialmente utili, in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva.
3.
Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 5 siano assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore a 8 mesi, in aggiunta alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 della Legge 27 luglio 1991, n. 223, sara concesso dalla Regione Basilicata un contributo di L. 600.000 per ogni mese di lavoro prestato al datore di lavoro pubblico o privato.
4.
Ai soggetti di cui all'art. 5 che rinunciano a proseguire nelle attivita socialmente utili per intraprendere lavoro autonomo e intendono utilizzare gli incentivi per il lavoro autonomo ai sensi della Legge 608/1996, art. 9 septies, la Regione Basilicata concedera un contributo a fondo perduto, pari al 70% e fino ad un massimo di 30 milioni di lire, sulle spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell'impresa e per il pagamento degli interessi sul mutuo agevolato contratto con la I.G. Lucana.
5.
Agli enti utilizzatori che non applicheranno le disposizioni di cui alla presente legge e dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs 468/97, non saranno concesse le agevolazioni previste dalla presente legge e saranno revocate quelle gia erogate.
Art. 8 - Risorse
1.
Per l'anno 2000, agli oneri connessi alla prosecuzione delle attivita dei LSU ai sensi del D.Lgs n. 81/2000 si provvede con le risorse rivenienti dai trasferimenti statali di cui all'art. 8 dello stesso decreto imputate al cap. 2420, nonche con quelle previste al cap. 2412 del bilancio regionale.
2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dell'anno 2001, saranno coperti con legge di bilancio, a fronte delle disponibilita appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione.
Art. 9 - Pubblicazione
1.
La presente legge e dichiarata urgente ai sensi del 2? comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 7 dicembre 2000
BUBBICO





