DECRETO 30 APRILE 2003
Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella regione siciliana.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.S.
n. 22 16/05/2003 |
| Regione | Sicilia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale; Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che disciplina i compiti, il campo di applicazione e le attivita finanziabili dal Fondo sociale europeo Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000) 2346 del 2 agosto 2001, ed, in particolare, il paragrafo 3.2.3. in cui si stabilisce, tra l'altro, che l'accesso al cofinanziamento del Fondo sociale europeo, a decorrere dal 30 giugno 2003, sara consentito solamente ai soggetti accreditati; Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche, in cui sono previste tra l'altro, nell'asse III "Risorse umane", misura 3.05 "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione", linee di intervento finalizzate al processo di accreditamento; Visto il decreto n. 67/I/2000/FP del 23 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, che approva i criteri e le procedure di accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana e fissa il termine per la presentazione delle relative istanze; Atteso che con decreto n. 419/I/2000/FP del 25 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 50, del 4 novembre 2000, i termini di cui al sopra citato decreto n. 67 sono stati sospesi e, nel contempo, si e fatto riserva di ulteriori atti per la regolamentazione dei criteri e delle procedure di accreditamento; Visto il decreto n. 179 del 26 aprile 2001, recante "Approvazione dell'avviso pubblico per il provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente?al periodo 2001-2002"; Visto il decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, che detta le linee guida generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative, stabilendo, altresa?, all'art. 11, che l'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1? luglio 2003; Vista la legge regionale 15 maggio 2000 ed, in particolare, l'art.2, comma 1, secondo il quale spetta al titolare dell'indirizzo politico-amministrativo definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; Acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 15 aprile 2003, sulle "Disposizioni per l'accreditamento definitivo delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana"; Ritenuto di dovere provvedere all'emanazione delle dette disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Per le su esposte motivazioni sono approvate le "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e orientative nella Regione siciliana" contenute nell'allegato documento A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Nella fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'allegato A, il termine per la presentazione delle istanze e fissato improrogabilmente al 16 giugno 2003.
Art. 3
L'istruttoria, la valutazione del possesso dei requisiti e l'adozione dei provvedimenti di accreditamento verranno curate dal dipartimento della formazione professionale.
Art. 4
Il presente decreto sara trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 aprile 2003.
STANCANELLI





