LEGGE PROVINCIALE 22 MARZO 2001, N. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001

Ente 3
Fonte Supplementi Ordinari
n. 2
27/03/2001
Regione P.A. di Trento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)

1.

Dopo l'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Forme di collaborazione fra istituzioni

1. La Provincia puo affidare alla Provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a segui-to della sottoscrizione di apposite convenzioni.

2. Gli atti di affidamento di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie."

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

1.

L'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dall'articolo 77 del-la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e sostituito dal seguente:

"Art. 31

Pubblicita degli atti

1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in ogni caso le deli-berazioni della Giunta provinciale.

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale.

3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalita o categorie o gruppi di cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Al fine di agevolarne l'accesso, l'elenco degli oggetti degli atti pubblici e esposto all'albo della Provincia il primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva al giorno della loro adozione e per la durata di tre giorni feriali consecutivi. Il servizio competente per la pubblicazione degli atti assicura la visione e il rilascio delle copie richieste.

5. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti ri-spetto al trattamento dei dati personali) non sono pubblicati i provvedimenti e gli atti previsti dal comma 1 conte-nenti dati idonei a rivelare lo stato di salute. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione idonee modalita per assicurare che il rilascio e la comunicazione di tali atti avvenga nel rispetto della riservatezza dei dati personali ivi contenuti.

6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell'attivita istruttoria per la predispo-sizione degli atti pubblici e esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32.

7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, al fine di garantire la pia? ampia conoscibilita , gli atti pub-blici e gli altri atti soggetti a pubblicita per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in for-ma integrale o per estratto, nei modi ritenuti pia? efficaci, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicita degli atti previste da leggi speciali."

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

1.

L'articolo 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e abrogato.

Capo II

Disposizioni in materia di tributi e di contabilita

Art. 4 - Disposizioni in materia di aliquota IRAP

1.

Per il periodo di imposta in corso alla data del 1? gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 di-cembre 1999, n. 506, e determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente al valore della pro-duzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approva-to dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'ar-ticolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, che siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), devono inoltre disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialita . Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

2.

omissis

3.

Per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'IRAP e determinata nella misura del 3,25 per cento; tale aliquota si applica per il primo anno di im-posta e per i due successivi.

4.

Per il periodo di imposta in corso alla data del 1? gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP, di cui all'ar-ticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dall'ar-ticolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e determinata nella misura dell'1,5 per cento.

5.

Le variazioni di gettito conseguenti alle modificazioni di aliquota di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decre-to legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6.

Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella C.

Art. 5 - Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP)

1.

Le imprese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialita . Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), che attuano gli investimenti fissi di cui all'articolo 3 della medesima legge provinciale, pos-sono beneficiare, in alternativa agli aiuti ivi previsti, di un credito d'imposta a valere sull'imposta regio-nale sulle attivita produttive (IRAP).

2.

Il credito puo essere fatto valere, ai fini del pagamento dell'IRAP, con riferimento al periodo d'imposta nel quale la spesa e stata sostenuta. Il suo esercizio preclude l'erogazione degli aiuti finan-ziari previsti dal capo II della legge provinciale n. 6 del 1999.

3.

Il credito va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione da presentare ai fini IRAP e non puo in ogni caso essere superiore alla percentuale d'imposta fissata, entro il limite massimo del 50 per cento dell'imposta dovuta, dal regolamento di esecuzione di cui al comma 9. Nei limiti della predetta percentuale l'eventuale eccedenza puo essere portata in diminuzione nei periodi d'imposta successivi.

4.

Il credito d'imposta e soggetto alla disciplina degli aiuti comunitari secondo il regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento approvato dalla Commissione europea 12 gennaio 2001, n. 69/2001. Non e rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

5.

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta ai fini IRAP sono tenuti a conservare la docu-mentazione relativa alle spese in relazione alle quali hanno beneficiato del credito d'imposta fino a quando non sia scaduto il termine per l'accertamento dell'IRAP.

6.

Nell'ambito dell'attivita di accertamento dell'imposta di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono effettuate anche le attivita di controllo relative all'utilizzo del credito d'imposta di cui al presente articolo.

7.

Ai beneficiari del credito d'imposta si applicano le disposizioni sugli obblighi dei richiedenti e sui controlli di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 6 del 1999.

8.

Salvo che non siano applicabili le disposizioni in materia di revoche e di sanzioni di cui all'artico-lo 17 della legge provinciale n. 6 del 1999, ai soggetti di cui al comma 1 che si attribuiscano un credito d'imposta non dovuto o superiore a quello spettante, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9.

Con apposito regolamento, nel rispetto della legge provinciale n. 6 del 1999, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7, sono stabilite le norme di esecuzione del pre-sente articolo e in particolare quelle concernenti:

  • l'individuazione dei settori produttivi e delle categorie economiche che possono avvalersi del credito d'imposta ai fini IRAP;
  • gli investimenti ammissibili;
  • le aliquote percentuali della spesa d'investimento ammissibile;
  • le aliquote percentuali dell'imposta da scomputare ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante;
  • i livelli di significativita dell'investimento;
  • i limiti e le modalita di utilizzo del credito d'imposta e di riporto delle eventuali eccedenze in diminu-zione dell'imposta dovuta per i periodi successivi.

10.

Il regolamento di esecuzione e deliberato attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • gradualita di applicazione del credito d'imposta anche in relazione ai diversi settori produttivi e ca-tegorie economiche cui si riferisce;
  • individuazione di procedure semplificate volte ad agevolare il rapporto tra il contribuente e la Pro-vincia.

11.

Per attuare il presente articolo la Provincia e autorizzata a stipulare con l'amministrazione fi-nanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalita di esercizio delle attivita qui previste. Nelle predette convenzioni sono altresa? definite le modalita per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato e per la comunicazione dei dati inerenti l'ammontare del credito di imposta usufruito annual-mente dalle imprese di cui al comma 1.

12.

Ai fini della contabilizzazione del credito d'imposta, con legge finanziaria e stabilito annualmen-te un apposito fondo sul bilancio provinciale. Nel caso d'insufficienza degli stanziamenti del fondo, ai relativi conguagli si provvede con le risorse autorizzate per gli esercizi successivi.

13.

I commi da 1 a 8 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9.

Art. 6 - Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali

1.

A decorrere dal 1? gennaio 2001 la misura del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e fissata tenendo conto anche dell'entita del gettito del tributo per l'e-sercizio delle funzioni di tutela, di protezione e d'igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); con effetto dalla medesima data, nel territorio della provincia ces-sa l'applicazione del predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2.

Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le di-sposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

3.

Al fine di prevenire il contenzioso l'ammontare delle sanzioni tributarie e ridotto a un quarto a condizione che il contribuente rinunci a impugnare l'atto di accertamento, di contestazione e d'irroga-zione delle sanzioni nonche a presentare istanza di accertamento con adesione, e paghi le somme complessivamente dovute, tenuto conto della riduzione, entro i termini previsti per la presentazione del ricorso.

4.

I commi 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni conse-guenti a violazioni di norme tributarie non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5.

La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalita di applicazione dei commi 2 e 3.

Art. 7 - Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilita generale della Provincia autonoma di Trento)

1.

All'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • il quarto comma e sostituito dal seguente: "Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni di fondi relativamente agli stan-ziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonche agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validita del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, ai capitoli relativi a spese inerenti il funzionamento dell'amministrazione appartenenti alla stessa categoria eco-nomica nonche ai capitoli relativi a spese per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di pro-gramma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La Giunta provinciale, inoltre, e autorizzata a tra-sferire disponibilita esistenti nell'ambito dei capitoli destinati all'attuazione d'interventi cofinanziati dall'U-nione europea o dallo Stato; per attuare i predetti interventi la Giunta puo anche disporre storni di fondi per l'integrazione di capitoli della medesima funzione obiettivo. La legge finanziaria o altra legge provinciale puo autorizzare la Giunta provinciale a disporre storni di fondi limitatamente alle spese ad oggetto omogeneo, purche riferite ad unita previsionali di base strettamente collegate nell'ambito della stessa funzione obiettivo o dello stesso programma o progetto. Gli elenchi dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative di cui al presente comma sono riportati in apposito allegato al bilancio.";
  • in fine al settimo comma e aggiunto il seguente periodo: "In tal caso con la legge di variazione del bi-lancio puo essere disposto quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, lettere c) e d); inoltre possono essere modificate le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri."

2.

Dopo l'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e inserito il seguente:

"Art. 27 bis

Modalita d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale e autorizzata a disporre, ai sensi dell'artico-lo 27, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuo-ve competenze, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unita previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonche appositi fondi, collocati in specifiche unita previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni.

2. Fino ad avvenuta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, le somme di cui al presente articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari, in relazione ai fabbisogni di spesa. A carico delle somme in questione possono esse-re disposti rimborsi allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati o comunque ad esso spettanti."

3.

All'articolo 28 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:

"2 bis. Il disegno di legge di assestamento, qualora presentato ai sensi del comma 2 di quest'articolo, puo contenere gli elementi di cui all'articolo 26, comma 2, lettere c) e d); inoltre puo modificare le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri."

4.

4. All'articolo 41 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come inserito dall'articolo 49 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, al comma 1 le parole: "Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia e la relativa documentazione" sono sostitui-te dalle seguenti: "Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia, le liquidazioni di spesa nonche la relativa documentazione".

5.

L'articolo 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e sostituito dal seguente:

"Art. 43

Accertamento delle entrate

1. L'entrata e accertata quando l'amministrazione provinciale appura la ragione del credito della Provincia e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relati-va scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene: a) per le entrate concernenti tributi propri della Provincia, sulla base del corrispondente gettito riscosso nell'e-sercizio a seguito di autoliquidazione, di emissione di ruoli in scadenza entro l'esercizio o di altre forme stabilite per legge; b) per le entrate provenienti da compartecipazioni a tributi erariali, sulla base del relativo gettito risultante da comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato, ove la devoluzione avvenga in quota fissa, e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la determinazione della spettanza annua, ove la devoluzione avvenga in quota variabile; c) per le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, della Regione e dell'Unione europea, sulla base delle norme e dei provvedimenti che ne quantificano l'ammontare o che ne definiscono i criteri di attribuzione; d) per le altre entrate, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza, o a seguito di emissione di liste di carico o ruoli.

3. In ogni altro caso, in carenza di atti e documenti preventivi concernenti il credito, l'accertamento e disposto contestualmente alla riscossione delle entrate."

6.

All'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'ar-ticolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 2 bis le parole: "un biennio" sono sostitui-te dalle seguenti: "due periodi d'imposta".

7.

L'articolo 53 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 53

Ricognizione dei residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi e disposto annualmente in sede di a-dozione del conto consuntivo. A tal fine la Giunta provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, determina i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima deliberazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giu-ridico."

8.

L'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'ar-ticolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 56

Verifiche sugli atti amministrativi

1. Il controllo di regolarita contabile e esercitato sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonche sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

2. Il controllo di regolarita contabile e volto a verificare: a) per gli atti di accertamento delle entrate, la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge, la corrispon-denza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del bi-lancio; b) per gli atti d'impegno di spesa, la corretta quantificazione della spesa ai sensi di legge e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonche a verificare che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che non sia riferibile ai residui anziche alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli; c) per gli atti di liquidazione, che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita fissati nell'atto d'impegno di spesa; d) per i titoli di spesa, che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

3. Le proposte di deliberazione della Giunta provinciale, le determinazioni e gli altri atti dai quali conseguano accertamento di entrata o dai quali possa derivare un impegno di spesa sono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alle strutture competenti per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo. Ogni prov-vedimento successivo, collegato o comunque connesso con gli atti di cui al presente comma, e trasmesso alle me-desime strutture.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione o dell'atto e della relativa documentazione, la struttura competente all'effettuazione delle verifiche registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilita dell'organo che l'ha adottato. Decorso tale termine puo essere data esecuzione all'atto. Per particolari esigenze organizzative relative alle modalita o alla complessita del controllo da effettuare per la registrazione, la Giunta provinciale puo individuare i casi e le tipologie per le quali il predetto termine e fissato in cinquanta giorni.

5. La registrazione dell'accertamento dell'entrata o dell'impegno di spesa non puo comunque aver luogo qua-lora siano state trasmesse all'organo competente all'adozione dell'atto osservazioni relative a vizi di regolarita contabile.

6. Qualora in occasione dell'esame dell'atto siano riscontrati vizi diversi da quelli di regolarita contabile, le strutture competenti all'effettuazione delle verifiche formulano specifiche osservazioni all'organo competenteall'adozione dell'atto. Quest'ultimo deve fornire le proprie controdeduzioni prima di procedere all'esecuzione del-l'atto e, qualora non ritenga di modificarlo conformemente alle osservazioni ricevute, puo darvi esecuzione, assu-mendone la relativa responsabilita .

7. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio provinciale previsti da proposte di deliberazione della Giunta provinciale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della Giunta. Qualora ricorrano i casi di cui al comma 5 la proposta di deliberazione non puo essere inserita nel-l'ordine del giorno ed e restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono ne-cessarie. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni in ordine a vizi diversi da quelli di regolarita contabile, e qualora la struttura competente alla predisposizione della proposta di deliberazione non ritenga di operare le modi-fiche indicate, la proposta di deliberazione e inserita all'ordine del giorno corredata con le predette osservazioni. Per le deliberazioni della Giunta provinciale approvate fuori ordine del giorno si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, fermo restando, in quest'ultimo caso, il potere della Giunta di confermare la deliberazione gia adottata.

8. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione di futuri impegni di spesa derivanti da determinazioni o deliberazioni.

9. A seguito della verifica degli atti di liquidazione della spesa e di richiesta di emissione del relativo titolo di spesa possono essere inviate al soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione osservazioni concernenti i vizi di regolarita contabile riscontrati. In tal caso il titolo di spesa non e emesso."

9.

All'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 4 e 8 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della predisposizione dei titoli di spesa, oltre alla verifica di regolarita contabile di cui all'articolo 56 e accertata la sussistenza della sufficiente disponibilita di cassa."

10.

All'articolo 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dal-l'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 3 le parole

"dagli articoli 43, settimo comma e 56, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 56, commi 4, 7 e 8".

11.

All'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come inserito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) e aggiunta la seguente: "a bis) prevede le tipologie di spesa per le quali possono essere disposti prelievi dal fondo di riserva per spe-se obbligatorie e d'ordine per integrare gli stanziamenti di competenza, relativi agli anni successivi di validita del bilancio pluriennale, dei capitoli di spesa con stanziamenti insufficienti;";

b) dopo la lettera h) e aggiunta la seguente: "h bis) definisce modalita e criteri per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 56, comma 2, preveden-do la possibilita di controlli a campione sulla documentazione allegata ai provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di gestioni finanziarie o di attivita espletate dai me-desimi soggetti;".

12.

L'articolo 56 della legge provinciale n. 7 del 1979, come sostituito dal comma 8 del presente ar-ticolo, si applica con riferimento alle determinazioni e alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali)

1.

L'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e sostituito dal seguente:

"Art. 4

1. La Provincia assicura l'accesso gratuito, anche per via telematica, all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-pubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disci-plina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le modalita e i tempi di attivazione dell'accesso per via telematica all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Particolari elaborazioni dei dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono fornite a richiesta, fatte salve le esigenze tecniche, ai gruppi consiliari presenti in Consiglio provinciale."

Art. 9 - Abrogazione di disposizioni in materia di contabilita

1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • articolo 2 (Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato) della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 2 feb-braio 1996, n. 1;
  • quinto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
  • articolo 69 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 4 della leg-ge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

Capo III

Disposizioni in materia di programmazione

Art. 10 - Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita e di zone svantaggiate)

1.

All'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come inserito dall'articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, il terzo periodo del comma 10 e sostituito dal seguente: "Con il medesimo fondo possono essere finanziate le spese dei progetti di fattibilita dei patti territoriali, quelle di pro-gettazione, anche ambientale, delle opere, quelle per studi, analisi e ricerca nonche quelle di gestione delle attivita dei patti, ivi comprese quelle inerenti allo sportello unico, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale."

2.

All'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 10 della leg-ge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, alla lettera a) del comma 2 le parole: "per la spesa corrente" sono sostituite dalle seguenti: "per le spese di gestione delle attivita e di realizzazione delle iniziative".

3.

Dopo l'articolo 19 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Disposizioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

1. La Giunta provinciale definisce, anche in attuazione delle finalita e degli obiettivi previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occu-pazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), specifici criteri, modalita e strumenti organizzativi per assicurare la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici al fine di qualificare e rendere pia? efficiente il processo di programmazione delle politiche di sviluppo."

Art. 11 - Modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca

1.

All'articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazio-ni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. Il fondo per i progetti di ricerca e destinato al finanziamento di progetti di ricerca scientifica ed e ar-ticolato in sezioni distinte per l'Universita degli studi di Trento, per le imprese, per gli enti funzionali della Provincia e per gli altri enti e soggetti, anche a carattere nazionale e internazionale, che realizzano attivita di ricerca.";

b) il comma 8 e sostituito dal seguente: "8. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalita di coordinamento con gli enti e i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento dell'attivita di ricerca sul territorio provinciale, anche ri-correndo a specifici accordi di programma e convenzioni, e provvede, anche avvalendosi dell'Universita degli studi di Trento, alla costituzione di un osservatorio della ricerca, con il compito di raccogliere e di diffondere in via sistematica i risultati dell'attivita di ricerca realizzata in ambito provinciale.";

c) dopo il comma 8 e aggiunto il seguente: "8 bis. Per promuovere e coordinare attivita di studio e ricerca sulla e per la montagna da realizzare nel-l'ambito del territorio provinciale, la Provincia e autorizzata a partecipare all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con l'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia); a tal fine e autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003."

2.

L'articolo 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 e sostituito dal seguente:

"Art. 10

Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attivita di ricerca

1. Al fine di promuovere l'attivita di ricerca la Provincia puo: a) concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, agli enti funzionali e alle agenzie della Provincia per lo svolgimento dell'attivita istituzionale di ricerca non rientrante nei progetti di cui all'ar-ticolo 9; b) sostenere direttamente spese o concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, a enti e soggetti operanti nell'ambito del territorio provinciale, con esclusione delle imprese, per l'allestimento di laboratori, per la realizzazione di impianti e per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche necessarie per l'attivita di ricerca.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono assegnati agli enti funzionali e alle agenzie sulla base di una relazione programmatica annuale dell'attivita da svolgere nel corso dell'anno, nella quale sono evidenziati gli elementi di coerenza con le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), le previsioni di spesa, nonche i necessari raccordi con il bilancio dell'ente funzionale o dell'agenzia. La relazione programmatica e trasmessa al comitato di cui all'articolo 9, comma 6.

3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), nonche le loro modalita di erogazione e di rendicontazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalita per l'attuazione degli in-terventi di cui al comma 1, lettera b), nonche i casi in cui la concessione del finanziamento e subordinata alla pre-ventiva valutazione del comitato di cui all'articolo 9, comma 6."

3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), e del comma 2 del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

4.

Per i fini di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge e autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. Per gli esercizi suc-cessivi sara disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

Capo IV

Disposizioni in materia di pesca

Art. 12 - Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca in provincia di Trento)

1.

All'articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come da ultimo modificato dall'arti-colo 23 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, il settimo comma e sostituito dal seguente: "Per il rilascio e il rinnovo della concessione ai sensi del primo comma non e richiesto il pagamento di alcun ca-none; con il provvedimento di concessione sono stabiliti la durata della concessione e gli obblighi del concessio-nario."

2.

All'articolo 25 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come da ultimo modificato dall'ar-ticolo 14 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: "unitamente a quelle derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 4, ultimo comma" sono soppresse.

3.

Le modificazioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1? gennaio 2002 e tro-vano applicazione anche con riferimento alle concessioni in essere alla predetta data.

Capo V

Disposizioni in materia di organizzazione della gestione dei servizi pubblici locali

Art. 13 - Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica

1.

Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e realizzato in conformita alle prescrizio-ni del piano della distribuzione approvato dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).

2.

Il piano di cui al comma 1 individua:

  • i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di eco-nomicita e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;
  • gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;
  • i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto dispo-sto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come modificato dal de-creto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attua-zione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

3.

La Provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elet-trica fino al 31 dicembre 2030:

  • alle imprese degli enti locali, ai consorzi e alle societa cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), co-me da ultimo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e che alla da-ta del 25 dicembre 1999 esercitavano l'attivita di distribuzione dell'energia elettrica;
  • alle imprese degli enti locali la cui popolazione residente rappresenti almeno la maggioranza di quella residente nel rispettivo bacino territoriale di utenza o ai soggetti di cui all'articolo 10 del de-creto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, cui siano conferiti gli impianti acquisiti dall'ENEL SpA ai sensi del medesimo decreto. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese degli enti locali le societa di capitali a prevalente partecipazione dei medesimi enti o di societa da essi controllate.

4.

La societa costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, puo assumere, anche prima dell'approvazione del piano di cui al comma 2, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica gia esercitato nell'ambito del territorio provinciale, alla data di en-trata in vigore della presente legge, dall'ENEL SpA o da sue societa controllate. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 alla societa costituita ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 e rilasciata la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per tut-to il territorio di riferimento; fino al rilascio della concessione la medesima societa continua a esercitare l'attivita di distribuzione dell'energia elettrica assunta dall'ENEL SpA.

5.

Ove la societa di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 abbia assunto l'esercizio dell'attivita di distribuzione dall'ENEL SpA, il successivo trasferimento degli impianti ai soggetti di cui al comma 3, lettera b), comporta il loro subingresso, per la parte relativa al bacino territoriale d'utenza interessato, nella concessione di cui al comma 4. Il trasferimento degli impianti avviene sulla base di apposita intesa tra le imprese degli enti locali e la societa di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000.

6.

Al fine di assicurare la continuita , la qualita e l'efficienza dei complessivi servizi di distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il piano di cui al comma 2 puo prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'ENEL SpA ai sensi del comma 4:

  • sia mantenuta dalla societa di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, con particola-re riferimento alle reti di alta e media tensione;
  • sia trasferita ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), con le modalita previste dall'articolo 13, quar-to comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale o il raggiungimento dello stan-dard quantitativo minimo del servizio da erogare in attuazione dei principi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7.

Qualora nell'ambito di un bacino territoriale d'utenza il concessionario, per qualsiasi motivo, ces-si l'attivita prima del 31 dicembre 2030 o qualora la concessione sia revocata, la concessione del servi-zio di distribuzione dell'energia elettrica relativamente al medesimo ambito e rilasciata alla societa di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 fino al 31 dicembre 2030.

8.

Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), cessi l'attivita per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica gia svolto dal medesimo soggetto e assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tal fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.

9.

L'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 del-lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), come modificato dal-l'articolo 17 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e abrogato.

10.

All'articolo 18 (Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. L'oggetto sociale della societa di cui al comma 1, nell'ambito dei compiti previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, puo comprendere in particolare:

a) l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977;

b) la gestione e l'implementazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base delle indicazioni del piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica;

c) la eventuale cessione degli impianti di cui alla lettera a), per la parte di rispettiva competenza, ai comuni o a loro forme associative, alle loro aziende o alle societa controllate da societa a prevalente capitale dei comuni, singoli o associati, che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabiliti dal piano provinciale della distribu-zione dell'energia elettrica."

Capo VI

Disposizioni in materia di urbanistica

Art. 14 - Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1.

All'articolo 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 la lettera a) del comma 2 e sostitui-ta dalla seguente:

"a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 99, sugli interventi di restauro e risanamento conservativo, e l'individuazione dei casi in cui il parere della commissione non e richiesto per il rilascio della concessione a edificare;".

2.

Dopo l'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e inserito il seguente:

"Art. 24 bis

Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente

1. I piani regolatori generali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche al fine di consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalita che devono essere osservate nell'esecuzione degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio medesimo destinato originaria-mente ad attivita agricole e silvo-pastorali.

2. Il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, per i fini di cui al comma 1 e nel rispetto degli indi-rizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono: a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti e delle relative pertinenze, che richiedono interventi di manutenzione ambientale; b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalita da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessa-rio per una corretta progettazione degli interventi; c) le specifiche condizioni, ivi comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'uti-lizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici.

3. La Giunta provinciale, sentita la CUP e la CTP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero di cui al comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici.

4. Qualora i piani regolatori generali, o loro varianti, adottati dal comune per i fini di cui al comma 1 soddi-sfino le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi della presente legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 41, comma 3.

5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la rea-lizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per richiedere la riduzione del contributo di concessione a termini dell'articolo 90.

6. Nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e su-bordinato alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e secondo le modalita stabilite dalla convenzione medesima, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzio-ne prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente."

3.

Dopo l'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e inserito il seguente:

"Art. 42 bis

Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale

1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale di cui all'articolo 41 i seguenti atti: a) la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore generale; b) gli adeguamenti conseguenti alle correzioni di cui alla lettera a), allo scopo di eliminare previsioni contra-stanti tra loro.

2. Gli atti di cui al comma 1, accompagnati dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale, sono approvati dal consiglio comunale.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Provincia, unitamente alla documentazione richiesta, e la de-liberazione di approvazione del consiglio comunale e pubblicata a cura della Provincia nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. I comuni adeguano secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 le rappresentazioni grafiche e gli altri ela-borati del piano regolatore generale a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori generali in forza di legge ovvero all'avvenuta esecuzione di opere concernenti infra-strutture che risultano da potenziare o di progetto secondo le previsioni del piano regolatore generale."

4.

L'articolo 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e sostituito dal seguente:

"Art. 72

Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urba-nistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il comune puo ordinare che si prov-veda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e puo prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il comune, previa diffida, puo procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune puo provvedere la Provincia.

3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui al-l'articolo 94, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale compe-tenze in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

4. Gli ordini e i divieti di cui al comma 3 sono di competenza del comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di va-lorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 41, comma 3 e dell'articolo 31. In caso di inerzia del comune provvede la Provincia."

5.

Dopo l'articolo 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e inserito il seguente:

"Art. 72 bis

Interventi di urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici

1. Qualora occorra intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture individuate come insediamenti storici dal piano regolatore generale o dai piani di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 (Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici), o individuati ai sensi dell'articolo 24 della presente legge, per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e qualora i proprietari, anche a seguito della diffida prevista dall'articolo 68, non abbiamo provveduto nel termine fissato, il comune puo richiedere alla Provincia di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti di edifici a prevalente destinazione residenziale, dell'ITEA. La Provincia puo procedere, ove occorra, all'espropriazione del bene e con-testualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se avente prevalente destinazione residenziale, e consegnato all'ITEA per essere utilizzato a fini di locazione semplice.

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 puo essere effettuata anche senza espropriazione del bene, qua-lora il proprietario rimborsi alla Provincia le spese da questa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalita di rimborso delle spese nonche la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, qualora il richiedente la concessione edilizia dimostri al comune mediante la presentazione di una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia di intervento, il consiglio comunale puo autorizzare il rilascio della concessio-ne edilizia per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

4. Il comma 3 non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o totali gia avvenuti."

6.

All'articolo 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 65 del-la legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo la lettera e) del comma 1 e aggiunta la seguente: "e bis) installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale."

7.

All'articolo 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 3 e sostituito dal seguente:

"3. Il rilascio della concessione, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, e subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e successivamente al nulla-osta della Giunta provinciale. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta provinciale puo stabilire per quali opere qualificate d'interesse pubblico, relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destina-zione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga e subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale."

8.

L'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e sostituito dal seguente:

"Art. 111

Esenzione dal contributo di concessione

1. Il contributo di concessione non e dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle co-struzioni e degli impianti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonche delle costruzioni ed im-pianti destinati agli allevamenti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b);

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attivita agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzio-ne e purche costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'ar-ticolo 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente 'Modificazioni alla legge provin-ciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 no-vembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad al-tre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonche disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)'. L'esenzione e comunque subordinata alla stipu-lazione con il comune della convenzione di cui al comma 4;

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l'esenzione e comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4;

c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti;

d) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita immobiliari;

e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti ur-banistici o concordate con il comune;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita ;

g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico;

h) per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e);

i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validita o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere in dipendenza dagli aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purche non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume, e commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secon-daria.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione devono sussistere i se-guenti requisiti:

a) l'unita abitativa deve risultare di proprieta del richiedente;

b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori;

c) il richiedente e il suo coniuge, purche non divorziati ne separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprieta , usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione e subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprieta o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenu-ta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune provvede alla vigi-lanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

5. Per le opere realizzate su immobili di proprieta dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione e commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria."

9.

In prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come inserito dal comma 2 del presente articolo:

a) la Giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

b) i comuni possono deliberare le varianti ai piani regolatori generali anche in deroga ai termini previ-sti dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dal-l'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. 10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 15 - Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

1.

La lettera d) del comma 2, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 novem-bre 1998, n. 17 sono abrogati.

Art. 16 - Attuazione della misura "Sviluppo dell'attivita turistica extra alberghiera nei villaggi" nelle zone di cui al regolamento CE n. 1260/99

1.

Al fine di dare attuazione alla misura "Sviluppo dell'attivita extra alberghiera nei villaggi", prevista dal documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, i contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonche modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22) pos-sono essere concessi anche ai privati proprietari residenti nelle zone di cui all'articolo 4 del predetto regolamento CE per il recupero degli immobili ubicati in quelle zone, a condizione che essi s'impegnino, mediante apposita convenzione, a destinare a uso turistico gli immobili recuperati per un periodo mini-mo di otto anni.

2.

La Giunta provinciale con propria deliberazione determina le modalita di concessione delle age-volazioni e le condizioni necessarie per assicurare l'adempimento dell'impegno sulla destinazione a uso turistico degli immobili recuperati.

3.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 anche le domande presentate ai sensi della legge provinciale n. 1 del 1993, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, prima dell'entrata in vigore della presente legge, che risultino inserite nelle graduatorie approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 1993 per l'anno 2000.

4.

Nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali assunti ai sensi del comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall'articolo 17 della presente legge, in ordine alla decadenza dai benefici.

5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonche modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1.

L'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 12

Decadenza dai benefici

1. Il beneficiario delle agevolazioni della presente legge decade dal contributo concesso nel caso di:

a) avvenuta esecuzione delle opere in difformita al progetto ammesso ad agevolazione, salvo che non siano osservate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;

b) inosservanza dei termini d'inizio o di ultimazione dei lavori;

c) inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione o con la sottoscrizione della domanda;

d) trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo prima della fine dei lavori.

2. In presenza di gravi e giustificati motivi la Provincia, su motivata richiesta dell'interessato, puo disporre la disapplicazione, anche parziale, della decadenza.

3. Non costituisce causa di decadenza dal contributo l'effettuazione di varianti al progetto in assenza delle ve-rifiche preventive di cui agli articoli 7 e 10, qualora le varianti non contrastino con i criteri di ammissibilita di cui all'articolo 2 e sia rilasciata, anche successivamente all'accertamento delle difformita , l'autorizzazione o conces-sione edilizia in sanatoria secondo quanto previsto dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

4. Ove ricorrano i casi di cui al comma 1 la decadenza dal contributo e dichiarata dalla Provincia per i contri-buti concessi ai comuni e dagli enti delegati per i contributi concessi ai privati. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l'obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.

5. Le somme restituite agli enti delegati ai sensi del presente articolo sono da essi riversate alla Provincia."

2.

Le disposizioni dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai contributi gia concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreche non sia gia stato adottato il provvedimento di revoca del contributo.

Capo VII

Disposizioni in materia di attivita economiche

Art. 18 - Modifica all'articolo 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialita . Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)

1.

All'articolo 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 al primo periodo del comma 1 dopo le parole: "legge 24 novembre 1981, n. 689" sono aggiunte le seguenti: "nonche all'articolo 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali) del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all'articolo 9, relativo a contributi a favore delle cooperative e consorzi garanzia fidi, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887".

Capo VIII

Disposizioni in materia di impianti a fune

Art. 19 - Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1.

All'articolo 22 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 dopo il comma 3 e aggiunto il seguen-te:

"3 bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui eserci-zio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell'ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all'ammontare del costo dell'intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, e comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino."

2.

All'articolo 28 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli im-pianti aerei."

Capo IX

Disposizioni in materia di turismo

Art. 20 - Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)

1.

Il titolo della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e sostituito dal seguente:

"Disciplina de-gli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalita turistica familiare".

2.

Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e aggiunto il seguente:

"Capo II bis - Ospitalita turistica familiare".

3.

Nel capo II bis, dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Bed and breakfast

1. Si considera 'bed and breakfast' l'ospitalita turistica offerta con carattere saltuario da chi, avvalendosi della sola organizzazione familiare, fornisce servizio di alloggio e di prima colazione utilizzando per l'alloggio fino a un massimo di tre camere della propria abitazione di residenza.

2. Nelle strutture che offrono ospitalita 'bed and breakfast' devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

a) cibi e bevande confezionati per la prima colazione;

b) pulizia quotidiana dei locali;

c) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno;

d) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

3. I locali destinati all'ospitalita 'bed and breakfast' devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurez-za previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo."

4.

Dopo l'articolo 23 bis della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e inserito il seguente:

"Art. 23 ter

Esercizio dell'attivita 'bed and breakfast'

1. L'esercizio dell'attivita 'bed and breakfast' e consentito previa presentazione al comune territorialmente competente di una denuncia di inizio attivita ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Ogni variazione dei requisiti dichiarati e la cessazione dell'attivita deve essere tempestivamente comunicata al comune.

2. I prezzi massimi richiesti per i servizi di ospitalita offerti devono essere comunicati alle aziende di promo-zione turistica entro il 30 ottobre di ogni anno. In mancanza della predetta comunicazione sono applicati i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata."

5.

Dopo l'articolo 41 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e inserito il seguente:

"Art. 41 bis

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti l'attivita 'bed and breakfast'

1. Chiunque esercita l'attivita 'bed and breakfast' senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attivi-ta di cui all'articolo 23 ter, comma 1, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 350.000 a lire 1.050.000.

2. La mancata comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati o la cessazione dell'attivita di cui all'ar-ticolo 23 ter, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli individuati nella denuncia d'inizio attivita , o in numero superiore a quanto denunciato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. La mancata comunicazione dei prezzi massimi all'avvio dell'attivita o l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 750.000 per ciascuna violazione.

5. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva."

Art. 21 - Modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

1.

All'articolo 18 bis della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10, come inserito dall'articolo 34 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 1 le parole: "fino alla somma massima di lire 3 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla somma massima di lire 5 miliardi".

2.

All'articolo 18 ter della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10, come modificato dall'articolo 54 del-la legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 le parole: "entro il 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2001".

3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 22 - Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento)

1.

All'articolo 67 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'artico-lo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 3 e sostituito dal seguente:

"3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Provincia, la Giunta provinciale ripartisce il fondo di cui al comma 1 e una quota del fondo di cui al comma 2 in misura non inferiore al 80 per cento; con successivo provvedimento la Giunta provinciale ripartisce la restan-te quota del fondo di cui al comma 2 destinandola al finanziamento di progetti gia ritenuti ammissibili o di proget-ti sostitutivi di quelli gia ammessi o in caso di disponibilita residue al finanziamento delle altre attivita previste dal comma 2."

2.

All'articolo 68 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, il comma 3 e sostituito dal seguente:

"3. Qualora le somme erogate per il finanziamento dei progetti e dell'attivita di promozione turistica non sia-no utilizzate dalle aziende per una quota superiore al 10 per cento, il relativo ammontare e computato quale accon-to sulle assegnazioni per gli anni successivi."

3.

All'articolo 70 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: "L'erogazione delle sovvenzioni per le spese di gestione e di funzionamento degli uffici dei consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione delle sovvenzioni ai consorzi";

b) al comma 5 le parole: "e dei consorzi" sono soppresse.

4.

All'articolo 71 bis della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come inserito dall'articolo 27 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, la lettera b) del comma 2 e sostituita dalla seguente:

"b) cooperative, societa e consorzi di operatori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, che risultino rappresentativi con riferimento ai parametri oggettivi e alla relativa soglia stabilita dalla Giunta provinciale."

Art. 23 - Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attivita idrotermali)

1.

All'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di al-tri mezzi di soggiorno mobili nonche, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di e-secuzione;";

b) il comma 3 e sostituito dal seguente: "3. Il titolare o il gestore del campeggio puo destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettivita massima autorizzata. Al titolare o al ge-store di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare e consentito, inoltre, attrez-zare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come defini-te dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettivita complessiva riferita agli allestimenti stabili e mo-bili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non puo superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettivita superi il 50 per cento della ricettivita massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di 'campeggio parco per vacanze'. Ogni alle-stimento stabile non puo essere superiore a 40 metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.";

c) dopo il comma 3 e aggiunto il seguente: "3 bis. Il titolare o il gestore del campeggio puo locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo mas-simo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili.";

d) il comma 5 bis e abrogato.

2.

All'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 1 le parole: "alle prescri-zioni del piano urbanistico provinciale e" sono soppresse ed e aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'al-lestimento dei campeggi e dei 'campeggio parco per vacanze' e ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici."

3.

All'articolo 11 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 il comma 4 e sostituito dal se-guente:

"4. Copia degli atti di cui al comma 3, lettere b) e c) e trasmessa, prima dell'esposizione nel locale di ricezio-ne, al servizio competenze in materia di turismo."

4.

All'articolo 13 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 3 dopo le parole: "in a-ree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni" sono aggiunte le seguenti: "o da soggetti privati".

5.

All'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) in fine alla lettera h) del comma 1 e aggiunto il seguente periodo: "la stessa sanzione si applica nel caso di difformita tra gli atti esposti e quelli trasmessi al servizio competente in materia di turismo ai sensi dell'articolo 11;";

b) dopo la lettera l) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: "l bis) in caso di locazione delle piazzole o degli allestimenti per un periodo superiore a dodici mesi il pa-gamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000; qualora il periodo di locazione sia superio-re a tre anni il pagamento di una sanzione da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La sanzione e raddop-piata in caso di recidiva; l ter) in caso d'irregolarita di ordine tecnico-amministrativo il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000 per ciascuna irregolarita . La sanzione e raddoppiata in caso di recidiva.";

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici e revocata a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a). 1 ter. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici e sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per pe-riodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprieta turi-stica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonche qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. E' inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarita di ordine tecnico-amministrativo. La so-spensione puo essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attivita purche non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione. 1 quater. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici nei casi previsti dal comma 1 ter e disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; e disposta la revoca dell'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione."

6.

All'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 1 dopo le parole: "con deliberazione della Giunta provinciale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche dai comuni competenti".

7.

I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono abrogati

8.

I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 33 del 1990, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e alle relative norme regolamentari, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposi-zioni di adeguamento del regolamento di esecuzione della stessa legge, a pena di revoca dell'autoriz-zazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici.

9.

Le modificazioni apportate all'articolo 3 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 2 del presente articolo non si applicano ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente leg-ge.

10.

Le modificazioni apportate all'articolo 15 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 5 del presente articolo non si applicano alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stata irrogata la relativa sanzione entro la medesima data.

Capo X

Disposizioni in materia di acque pubbliche e ambiente

Art. 24 - Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1.

All'articolo 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 dopo la lettera c) del primo comma e ag-giunta la seguente:

"c bis) fiume Adige e lago di Garda per la parte di competenza provinciale, ai sensi del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica)."

2.

All'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dall'articolo 4 della leg-ge provinciale 3 agosto 1981, n. 14, dopo il quarto comma e aggiunto il seguente:

"Su domanda degli interessati, possono essere autorizzate piantagioni di alberi e siepi situate entro i limiti di distanza di cui al comma 4, nei casi e secondo le modalita stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

3.

All'articolo 16 sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come inserito dall'articolo 36 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 1 e aggiunto il seguente:

"1 bis. Il primo periodo dei comma 1 si applica inoltre nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico senza la prescritta concessione o autorizzazione. Tuttavia, in tal caso le misure edittali delle sanzioni amministra-tive di cui all'articolo 54, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono raddoppiate e, in dero-ga alla decorrenza stabilita dall'articolo 51 della medesima legge provinciale n. 10 del 1998, sono dovuti i canoni non corrisposti nell'importo stabilito dalle disposizioni statali e provinciali applicabili. Nel predetto caso il diri-gente del servizio competenze puo autorizzare, su richiesta, il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli im-pianti, con l'indicazione di prescrizioni per il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi e per la tute-la delle acque destinate al consumo umano, nonche di specifici termini, anche prorogabili, in correlazione con l'attivazione del procedimento concessorio ai sensi dell'articolo 1 bis, commi 5 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come inserito dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. L'ar-ticolo 23 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina del-l'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), si applica anche nel caso di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, intendendosi sostituite le date previste dall'articolo 23 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 con la data di emanazione della predetta autorizzazione.

4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche e modifica all'articolo 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque

1.

L'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'articolo 41 del-la legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 48

Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee

1. a? fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimen-to o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;

b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;

d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la presentazione delle domande di concessione o di riconosci-mento, nei casi e nei termini previsti dal comma 1, costituisce titolo a derivare acqua pubblica; costituisce titolo a derivare, inoltre, la presentazione di domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo di uten-ze in atto effettuata prima del 3 ottobre 2000.

3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2008. Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonche dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concer-nente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'artico-lo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita .

4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclu-sione delle sanzioni amministrative ivi previste.

5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, gia disci-plinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000."

2.

All'articolo 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 al comma 3 le parole: "come sostituito dall'articolo 41 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito dall'articolo 25 del prov-vedimento legislativo concernente 'Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001'".

3.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, mantengono validita le domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche o di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26 - Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo ai canoni di concessione

1.

All'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 4 e sostituito dal seguente: "4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 3, della legge provinciale 28 gen-naio 1991, n. 2.";

b) dopo il comma 4 e aggiunto il seguente: "4 bis. Con decorrenza dal 1? gennaio 2001, le disposizioni sui canoni stabilite dal presente articolo si applicano anche alle utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Antecedentemente alla predetta data, resta fermo l'obbligo del pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalle norme statali per le utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico."

Art. 27 - Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1.

All'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera a bis) sono aggiunte le seguenti: "a ter) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il sie-ro e il latticello; a quater) le cantine vinicole che trattano uva in quantita non superiore a 1.000 quintali annui;";

b) il comma 4 e sostituito dal seguente: "4. I riferimenti contenuti nel presente testo unico agli scarichi derivanti dagli insediamenti civili o produttivi si intendono sostituiti con il riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche e, rispettivamente, di acque reflue industriali, anche ai fini dell'assimilazione di queste ultime alle acque reflue domestiche."

2.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, e aggiunto dopo il comma 2 il seguente:

"2 bis. Per gli insediamenti isolati che scaricano acque reflue domestiche possono essere autorizzati in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 23, impianti di trattamento dei predetti reflui basati su sistemi di fitodepurazio-ne, previo trattamento meccanico primario e nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione: materiali grosso-lani assenti, materiali sedimentabili a??ml/l 0,5. L'autorizzazione puo essere rilasciata tenuto conto del potere auto-depurante e degli obiettivi di qualita dei corpi idrici, ivi comprese le acque sotterranee, e sempre che cio non com-porti instabilita dei suoli. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche tec-niche e le modalita di gestione e manutenzione cui e subordinata la realizzazione degli impianti di fitodepurazio-ne."

3.

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., come sostituito dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e sostituita dalla seguente: "Utilizzazione agronomica";

b) dopo il comma 3, e aggiunto, in fine, il seguente: "3 bis. Nel rispetto della direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e nelle more dell'adeguamento della legislazione provincia-le al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e ammessa l'utilizzazione a fini agronomici degli effluenti di allevamento, unitamente anche alle acque di lavaggio di cui alle lettere a bis) e a ter) del comma 1 dell'artico-lo 14, in osservanza delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque e prescinden-do da qualsiasi autorizzazione o comunicazione preventiva."

4.

Per l'installazione dei sistemi di fitodepurazione di cui all'articolo 17, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come aggiunto dal comma 2 del presente articolo, possono essere concessi contributi a soggetti privati, nel quadro delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede secondo le modali-ta indicate nell'allegata tabella B.

Capo XI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e fognatura, e abrogazione di altre disposizioni in materia

1.

L'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 35

Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura

1. Con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo la Giunta provincia-le determina le tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e pro-duttivi gestito dalla Provincia nonche le modalita per il versamento del corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia.

2. I corrispettivi dovuti dall'utenza, risultanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, sono riscossi dai gestori del servizio di acquedotto o, per le utenze non allacciate all'acquedotto, dai gestori del servizio di fo-gnatura.

3. Il corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia per il servizio di depurazione e determinato applicando la tariffa per gli insediamenti civili al volume d'acqua convogliato da ciascun comune all'impianto di depurazione; a tal fine la Provincia provvede all'installazione di strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua convogliati.

4. Eventuali proventi dei comuni derivanti dalla riscossione dei corrispettivi di cui al comma 1 in misura ec-cedente l'importo versato alla Provincia confluiscono in un apposito fondo istituito nel bilancio del comune nel cui territorio sono stati riscossi, per essere destinati alla realizzazione d'interventi per il miglioramento dell'efficienza e per la razionalizzazione del servizio di fognatura nonche di altri interventi di tutela ambientale. Il comune e il gestore, qualora non coincidente con il comune, disciplinano convenzionalmente le modalita di versamento dei suddetti proventi al bilancio comunale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1, avendo riguardo ai costi di esercizio e di investimento, nonche le modalita di versamen-to alla Provincia del corrispettivo di cui al comma 3, che e fatturato nel rispetto delle vigenti disposizioni in mate-ria tributaria.

6. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, i parametri e i limiti per la determina-zione e l'adeguamento delle tariffe per il servizio di fognatura, avendo riguardo ai costi di servizio e di investi-mento. Il presente comma si applica con riferimento alle tariffe per l'anno 2001 e seguenti.

7. Fino a quando non sia completata l'installazione degli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua convogliata da ciascun comune all'impianto di depurazione, il corrispettivo di cui al comma 3 dovuto dai comuni alla Provincia e determinato in misura pari all'ammontare degli accertamenti delle entrate relative al servizio di depurazione effettuati annualmente da ciascun comune. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dal primo anno successivo a quello in cui e accertata l'avvenuta installazione di tutti gli strumenti per la misurazione dei volumi di acqua. Per i primi tre anni di applicazione, al fine di assicurare il contenimento dei prezzi, il corri-spettivo di cui al comma 3 e determinato e graduato in modo che eventuali incrementi rispetto all'anno precedente non superino il 10 per cento."

2.

Restano abrogati l'articolo 28 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dal-l'articolo 21 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; l'articolo 12 della legge provinciale 20 dicem-bre 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; l'articolo 21 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e l'articolo 24 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

3.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai corrispettivi determinati a decor-rere dall'esercizio finanziario 2000.

Art. 29 - Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica

1.

Con decorrenza dal 1? gennaio 2001 la Provincia, in qualita di gestore degli impianti di depura-zione biologica delle acque reflue urbane, corrisponde al comune nel cui territorio sono in esercizio impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica un contributo annuo di lire 10.000 per tonnellata di fanghi trattati presso l'impianto di essiccazione.

2.

Il contributo di cui al comma 1 e computato dalla Provincia nei costi di esercizio degli impianti di depurazione su scala provinciale.

3.

Per le finalita del presente articolo la deliberazione prevista dall'articolo 35, comma 5, della leg-ge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, e aggiornata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 30 - Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

1.

All'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo 3 del-la legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:

"2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352). Nel regolamento di attuazione sono definite specifiche modalita di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999."

2.

All'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Ai fini del conseguimento degli effetti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici deposi-tano nella segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e de-scrittivi previsti dagli articoli 16 e 17, ne danno comunicazione ai proprietari e ai possessori, se conosciuti, e ne danno avviso nell'albo comunale. 4 ter. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione gli interessati e il comune possono pre-sentare osservazioni, trasmettendole direttamente alle amministrazioni aggiudicatrici; decorso il predetto termine le amministrazioni aggiudicatrici approvano comunque il progetto dando atto che la medesima approvazione e-quivale a dichiarazione di pubblica utilita o di urgenza e di indifferibilita ."

3.

All'articolo 29 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dopo il comma 2 e aggiunto il se-guente:

"2 bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici), allegato F) o a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della legge citata."

4.

All'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dal-l'articolo 8 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 5 dopo le parole: "scelta del contraente" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera d), della direttiva 93/37 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo".

5.

All'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'articolo 27 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 prima delle parole: "ai progetti definitivi" sono anteposte le seguenti: "ai progetti preliminari nel caso di appalto-concorso,";

b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso".

Art. 31 - Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti

1.

Il comma 7 dell'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e sostituito dal seguen-te:

"7. Ove le strutture provinciali competenti di cui al comma 1 ne facciano richiesta, la conferenza di servizi e tenuta ad esprimersi sul progetto preliminare anche prima dell'avvio della procedura di cui ai commi da 1 a 6, al fine di concordare le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle determi-nazioni definitive per la realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle previste dall'articolo 5."

Capo XII

Disposizioni in materia di finanza locale

Art. 32 - Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

1.

All'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'articolo 13 del-la legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 4 e sostituito dal seguente:

"4. La quota percentuale di cui al comma 2 puo essere variata, ogni triennio, con le modalita di cui all'articolo 3, in relazione a: a) modificazioni della legislazione statale o provinciale aventi significativa incidenza sulle entrate proprie dei comuni; b) modificazioni della legislazione statale relativa ai tributi erariali devoluti alla Provincia; c) trasferimento o delega alla Provincia o ai comuni di nuove competenze."

2.

All'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1 le parole: "comma 3" sono soppresse;

b) il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 4, eventuali trasferimenti per specifiche finalita sono stabiliti con legge finanziaria e cessano comunque a decorrere dall'esercizio in cui si ridetermina la quota ai sensi del comma 1."

3.

All'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'ar-ticolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) del comma 3 e aggiunta la seguente: "d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale.";

b) dopo il comma 3 e aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonche i criteri e le modalita per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia."

4.

All'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'articolo 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente:

"4 bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 2 possono essere destinate, secondo criteri e modalita di uti-lizzo e d'iscrizione in bilancio fissate con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, al finanziamento delle tipologie di spesa una tantum, agli oneri di ammortamento dei mutui nonche alle operazioni finanziarie, comprensive dei relativi oneri, finalizzate al miglioramento della gestione fi-nanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento."

5.

L'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 13

Programmazione delle opere pubbliche comunali

1. I comuni e gli altri enti locali, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, adottano il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori pubblici da realizzare.

2. La Giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, approva lo schema tipo del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalita di aggiornamento; definisce inoltre il livello di significativita degli interventi ai fini del loro inserimento nel programma. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il modello prevede per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione, l'analisi di fattibilita , le modalita di finanziamento, l'ordine di priorita , gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e ai benefici connessi con gli interventi.

3. I comuni e gli altri enti locali, nell'attivazione degli interventi previsti nel programma generale delle opere pubbliche, devono rispettare le priorita ivi indicate, con l'esclusione degli interventi connessi a situazioni di cala-mita , di urgenza e indifferibilita , nonche derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso."

6.

All'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: ",articolato per settori di intervento" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 e aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale puo istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale puo integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalita di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti."

7.

L'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 22

Composizione della rappresentanza unitaria dei comuni

1. La rappresentanza unitaria dei comuni prevista dall'articolo 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e costituita dai componenti come individuati dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalle elezioni comunali generali il presidente della rappresentanza unitaria dei comu-ni convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia di Trento, con avviso spedito con lettera raccoman-data almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni nomina un proprio presidente che coordina i lavori.

4. L'assemblea dei sindaci dei comuni, in collegio unico e in unica votazione, elegge, con voto limitato a uno, cinque sindaci.

5. L'assemblea dei sindaci dei comuni elegge, in distinti collegi formati dai sindaci suddivisi nelle seguenti classi di comuni, un rappresentante per ciascun collegio:

a) classe di comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) classe di comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;

c) classe di comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

d) classe di comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

e) classe di comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti.

6. Fanno parte di diritto della rappresentanza unitaria dei comuni i sindaci dei comuni di Trento e di Rovereto e il presidente dell'organizzazione pia? rappresentativa dei comuni a livello provinciale.

7. Qualora un comune si trovi in regime di amministrazione straordinaria alla data di convocazione dell'as-semblea dei sindaci, esso e rappresentato dal commissario straordinario, che tuttavia non e eleggibile. L'assemblea dei sindaci e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi in diverso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa approva ogni ulte-riore disposizione opportuna per lo svolgimento delle votazioni."

Art. 33

Omissis

Art. 34

Omissis

Art. 35 - Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) e abrogazione dell'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento)

1.

L'articolo 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 11 settembre 1998, n 10, e sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Per consentire ai comprensori di fare fronte alle spese correnti e istituito un apposito fondo nel bilancio di previsione della Provincia."

2.

All'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come da ultimo modificato dall'artico-lo 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 3 bis e aggiunto il seguente:

"3 ter. La Giunta provinciale in sede di riparto del fondo puo disporre l'impegno dell'intero ammontare delle somme stanziate nel bilancio provinciale."

3.

L'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Nel bilancio di previsione della Provincia e istituito un apposito fondo per consentire ai comprensori di fa-re fronte alle spese in conto capitale.

2. Il riparto tra i comprensori del fondo di cui al comma 1 e effettuato per ciascun anno, a decorrere dall'eser-cizio finanziario 2001, dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e formulato sulla base di un indicatore di fabbisogno di spesa standard determinato tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, nonche della necessita di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti.

3. Le modalita e i criteri di utilizzo e di erogazione delle somme previste dal fondo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta provinciale."

4.

L'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 e abrogato.

5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si prov-vede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Capo XIII

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 36 - Modificazioni alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1.

All'articolo 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 1 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2003".

2.

La modificazione apportata all'articolo 46 della legge provinciale n. 16 del 1993 dal comma 1 del presente articolo si applica anche alle concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani e extraurbani, rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, co-me da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

3.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16:

a) commi 5 e 6 dell'articolo 30;

b) articolo 47.

Capo XIV

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

Art. 37 - Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1.

All'articolo 8 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 il comma 2 e sostituito dal seguen-te:

"2. L'ITEA e dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso provvede all'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, di proprieta della Provincia o di altri enti pubblici, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, nonche degli immobili previsti dall'articolo 19, comma 2, assegnati in locazione, ed esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. L'amministrazione da parte dell'ITEA degli alloggi di edilizia abita-tiva pubblica appartenenti agli altri enti pubblici e attuata sulla base di uno schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale."

2.

All'articolo 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 il comma 5 e sostituito dal se-guente:

"5. La conferma dell'assegnazione dell'alloggio a favore del subentrante nei casi previsti dai commi 2 e 4 e disposta sulla base dei criteri e con le modalita stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; i criteri devono tener conto della composizione e delle condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare subentrante."

3.

Dopo l'articolo 36 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Cessione di immobili non destinati all'edilizia abitativa pubblica

1. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli immobili di proprieta della Provincia e del-l'ITEA che per le loro caratteristiche costruttive e la loro ubicazione non risultano pia? idonei ad essere destinati all'edilizia abitativa pubblica; questi immobili, ove non siano ceduti ai sensi dell'articolo 19, sono alienati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attivita contrattuale e dell'ammini-strazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)."

4.

All'articolo 37 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 60 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 le parole: "all'articolo 34" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 34 e 36 bis".

5.

All'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "per la durata massima di quindici anni" sono sostituite dalle se-guenti: "per la durata massima di venticinque anni";

b) al comma 2 le parole: "per la durata massima di quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata massima di venticinque anni".

6.

All'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dal-l'articolo 60 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, alla lettera b) del comma 7 le parole: "di durata non superiore a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata massima di venticinque anni".

7.

Dopo l'articolo 41 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e inserito il seguente:

"Art. 41 ter

Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi

1. I benefici previsti all'articolo 33 bis possono essere estesi alle giovani coppie e ai nubendi come individuati ai sensi dell'articolo 41. L'integrazione del canone puo essere concessa per un periodo massimo di ottantaquattro mensilita a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio previsto dall'articolo 41.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo il canone di locazione pagato dal beneficiario, tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 41 bis, comma 3, non puo essere inferiore a quello pagato per un analogo alloggio di edilizia abitativa pubblica assegnato temporaneamente ai sensi del medesimo articolo 41 bis, comma 3.

3. Per il mantenimento dei benefici previsti dal presente articolo i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostra-re annualmente, all'ente concedente l'integrazione del canone, il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevola-zioni previste dall'articolo 41.

4. In caso di perdita dei requisiti e nel caso di nubendi che non contraggano matrimonio entro un anno dal-l'avvio del piano programmato di risparmio e qualora il beneficiario non acquisisca l'alloggio in proprieta sul libe-ro mercato entro i termini fissati dall'articolo 41, comma 12, e disposta la revoca totale o parziale dei benefici e l'interessato e tenuto alla restituzione dell'integrazione del canone erogata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'ente concedente l'integrazione del canone puo rivalersi sulle somme accantonate nel piano programmato di risparmio; a tal fine, il beneficiario e tenuto a far rilasciare fideiussione a favore dell'ente concedente l'integrazione del canone dalla banca preso la quale ha acceso il piano programmato di risparmio.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 33 bis, 41 e 41 bis, in quanto compatibili.

6. Per le finalita del presente articolo la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione: a) i termini per la presentazione delle domande; b) i criteri e le modalita per l'assegnazione e per la determinazione dell'integrazione del canone di locazione; c) i criteri e le modalita per la verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 3; d) i criteri per l'individuazione dei casi e per la determinazione dell'ammontare della revoca parziale a seguito di gravi ed eccezionali motivi e le modalita per l'applicazione del comma 4; e) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo."

8.

All'articolo 67 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 al comma 3 le parole: "per la dura-ta massima di quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata massima di venticinque anni".

9.

All'articolo 77 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dopo il comma 1 e aggiunto il se-guente:

"1 bis. I contributi previsti dal presente capo possono essere concessi nei confronti di comproprietari non e-sclusivi dell'unita immobiliare, sempreche prima dell'erogazione del contributo essi provvedano all'intavolazione a proprio nome dell'intera unita immobiliare."

10.

All'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dal-l'articolo 18 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, dopo il comma 12 e aggiunto il seguente:

"12 bis. Nel periodo di vigenza dei vincoli di cui agli articoli 82 e 83, agli alloggi oggetto di contributo pos-sono essere apportate modifiche strutturali e dimensionali, sempreche esse non comportino il superamento degli standard per l'edilizia abitativa agevolata stabiliti dall'articolo 38, comma 1."

11.

Dopo l'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e inserito il seguente:

"Art. 83 bis

Sanzioni

1. L'inosservanza dei vincoli previsti agli articoli 82, 83 e 85 determina la decadenza dal contributo e com-porta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente una quota dei contributi gia erogata pari a quella stabilita ai sensi dell'articolo 84, comma 1, maggiorata del 20 per cento. Non si applica la maggiorazione qualora la quota da restituire sia pari al contributo concesso. L'importo oggetto di restituzione e maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca."

12.

L'articolo 83 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come inserito dal comma 11 del presente articolo, si applica anche ai provvedimenti di revoca gia assunti e per i quali non si e prov-veduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla restituzione totale o parziale del contribu-to.

13.

Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21: a) il comma 2 dell'articolo 82; b) il comma 5 dell'articolo 83, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6; c) il comma 2 dell'articolo 85.

14.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Capo XV

Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 38 - Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attivita contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

1.

Dopo l'articolo 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e inserito il seguente:

"Art. 36 ter

Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico

1. Per l'attuazione di quanto previsto da specifici accordi di programma con lo Stato o con altri enti pubblici, la Giunta provinciale puo realizzare interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato o di altri enti pubblici situa-to nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni con gli enti proprietari per concorrere, anche me-diante l'anticipazione di risorse finanziarie, a iniziative di interesse per la popolazione trentina. Le convenzioni definiscono le modalita per la realizzazione degli interventi e per la regolazione dei rapporti patrimoniali, ivi compreso il recupero delle somme anticipate dalla Provincia, anche attraverso permute immobiliari. Tali conven-zioni possono riguardare anche interventi di razionalizzazione, attraverso la rimozione e la realizzazione di immo-bili e infrastrutture necessari per lo svolgimento di attivita esercitate in regime di concessione.

2. Qualora richiesto dalla Provincia, gli immobili di proprieta degli enti funzionali acquisiti con totale finan-ziamento provinciale sono ceduti a titolo gratuito alla Provincia sulla base di apposite intese.

3. Nell'ambito dei programmi di opere per la viabilita la Giunta provinciale puo prevedere interventi volti alla progettazione e alla realizzazione di una rete di condotti da mettere a disposizione, mediante concessione a condi-zioni di neutralita e non discriminazione, degli enti e delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni o che comunque gestiscono servizi a rete; i predetti interventi sono realizzati prioritariamente nelle aree a bassa densita abitativa e di utenza. Per il rilascio delle concessioni non si applica la legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale)."

2.

L'articolo 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e sostituito dal seguente:

"Art. 37

Alienazione di beni mobili inservibili

1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 42, comma 4, e i materiali residuati da lavorazione possono essere alienati mediante trattativa privata sulla base del valore determinato rispettivamente in sede di dichiarazione di fuori uso o d'indizione della trattativa privata.

2. In caso di sostituzione di beni con altri aventi la stessa destinazione, i beni sostituiti possono essere alienati mediante permuta a trattativa privata con ditta idonea, e sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzati, possono essere cedu-ti a trattativa privata ad enti pubblici o a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro aventi sede nella provincia. Gli stessi beni possono essere ceduti a titolo gratuito, sulla base delle richieste pervenute, a orga-nizzazioni di volontariato aventi sede in provincia e a enti pubblici, per lo svolgimento di attivita rientranti o stret-tamente connesse ai loro compiti istituzionali."

3.

All'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, dopo il comma 3 bis e aggiunto il seguente:

"3 ter. I beni immobili e loro arredi possono essere ceduti in uso a titolo gratuito a enti pubblici e a soggetti senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento."

4.

Dopo l'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e inserito il seguente:

"Art. 39 bis

Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi

1. Al fine di assicurare l'economicita e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte della Provincia e degli enti funzionali della Provincia, la Giunta provinciale: a) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa pre-scelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantita massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli enti funzionali; b) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli enti funzionali; c) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.

2. Nel rispetto dei loro ordinamenti e facolta degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale partecipare alle iniziative di cui al presente articolo.

3. Le iniziative di cui al presente articolo, qualora non direttamente realizzate dalla Provincia, possono essere realizzate mediante affidamento in concessione a una societa per azioni a totale capitale pubblico. La Provincia, per specifiche forniture di beni e servizi, puo anche aderire alle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relativo all'acquisto di beni e servizi."

5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si prov-vede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Capo XVI

Disposizioni in materia di espropriazioni

Art. 39 - Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilita )

1.

L'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, e sostituito dal seguente:

"Art. 3

Commissione provinciale per le espropriazioni

1. a? istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da: a) cinque dipendenti della Provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e contabili; b) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole pia? rappresentative nell'ambito provinciale, da esse designato; c) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale degli ordini e dei collegi degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agronomi della provincia di Trento, uno dei quali su propo-sta dell'associazione della proprieta edilizia; d) un esperto in materie economiche, limitatamente alla trattazione dell'indennita per attivita commerciali di cui all'articolo 20 bis.

2. La CPE e nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura; con il medesimo provvedimen-to la Giunta provinciale nomina il presidente della CPE scegliendolo tra i membri di cui al comma 1, lettera a). I componenti della CPE possono essere riconfermati.

3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del titolare.

4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni so-no adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita prevale il voto di chi presiede.

4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni so-no adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita prevale il voto di chi presiede.

6. Ai componenti della CPE sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia."

2.

All'articolo 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 dopo il comma 2 e aggiunto il se-guente:

"2 bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione."

3.

All'articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'articolo 41 del-la legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 e aggiunto il seguente periodo: "Nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata, qualora sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa ap-plicabile in materia e sussista il consenso degli aventi diritto all'occupazione delle aree da espropriare ai fini dell'immediato inizio dei lavori, e dovuta altresa? la maggiorazione di un ulteriore 10 per cento dell'indennita della sola area.";

b) al comma 4 le parole: "dalla data del decreto di espropriazione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla notificazione del decreto di espropriazione al proprietario dei fondi".

4.

Dopo l'articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e inserito il seguente:

"Art. 20 bis

Indennita per attivita commerciali

1. Ove l'espropriazione riguardi immobili adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o a un'attivita commerciale al dettaglio, il titolare dell'impresa iscritta nel registro delle imprese puo richiedere: a) qualora proprietario dell'immobile, la corresponsione di un'indennita aggiuntiva pari a diciotto volte il canone di locazione dell'immobile oggetto di espropriazione, convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi riscontrabili sul mercato in relazione alla zona in cui esso ricade e al tipo di attivita esercitata; b) qualora conduttore sulla base di un contratto di locazione di durata non inferiore a sei anni, regolarmente registrato, un'indennita pari a 1,5 mensilita dell'ultimo canone corrisposto, per ogni anno o frazione di anno di locazione prima della data di cui all'articolo 4, fino ad un massimo di diciotto mensilita .

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, qualora i beni siano espropriati solo parzialmente, l'indennita e proporzionalmente determinata sulla scorta di una perizia tecnica asseverata a tal fine prodotta dall'interessato e sulla base dei criteri determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso l'indennita puo essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data della pubblicazione di cui all'articolo 4. La do-cumentazione che li comprova e trasmessa al promotore dell'espropriazione entro il termine di decadenza di no-vanta giorni dalla notificazione al proprietario del provvedimento di esproprio definitivo.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 e disposto il pagamento del-l'indennita aggiuntiva o l'assunzione dell'impegno di spesa, che e liquidata entro trenta giorni dalla data di esecuti-vita del provvedimento.

5. Queste disposizioni si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presen-te articolo, sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato."

5.

Dopo l'articolo 29 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e inserito il seguente:

"Art. 29 bis

Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori

1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, e purche sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pub-blici ai sensi della normativa applicabile in materia, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedi-mento espropriativo e emesso, previo accertamento della regolarita della procedura e della sussistenza dei presup-posti di legge, il decreto che autorizza l'occupazione delle aree da espropriare occorrenti per l'esecuzione dei lavo-ri. Il decreto, menzionate espressamente le norme di legge da cui discende la pubblica utilita , urgenza e indifferi-bilita delle opere e degli interventi, si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni dei promotori presentate ai sensi dell'articolo 4, nonche sull'eventuale conferma di cui all'articolo 5, comma 1. Il pre-sente articolo si applica con riferimento alle tipologie di opere individuate dalla Giunta provinciale in relazione alle caratteristiche delle stesse e alla rilevanza dell'intervento da realizzare.

2. Ove sia data applicazione al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 6 e emanato esclusivamente ai fini dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo; con il medesimo decreto e autorizzata inoltre l'occupazione anticipata di cui all'articolo 29.

3. Per l'occupazione effettuata ai sensi del presente articolo unitamente all'indennita di espropriazione deter-minata con il decreto assunto ai sensi dell'articolo 6, e dovuta per ogni anno un'indennita del 12 per cento dell'in-dennita di espropriazione, da corrispondere nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla data di emissione del decreto di cui al comma 1 e fino all'emissione del decreto previsto dal medesimo articolo 6.

4. Il decreto di cui al comma 1 ha effetto per la durata di un anno dalla data della sua emanazione, prorogabi-le di ulteriori sei mesi in caso di necessita e comunque non oltre la data da cui e autorizzata l'occupazione antici-pata con il decreto di cui all'articolo 6. Il decreto di cui al comma 1 perde in ogni caso efficacia qualora l'occupa-zione non intervenga entro il termine di un mese dalla data di emanazione.

6.

Dopo l'articolo 33 bis della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come inserito dall'articolo 41 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e inserito il seguente:

"Art. 33 ter

Indennizzo per il rilascio dell'immobile

1. Qualora l'espropriazione richieda il rilascio dell'immobile, l'ente promotore dell'espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l'immobile sulla base di titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati con delibera-zione della Giunta provinciale; con la medesima deliberazione e definita la documentazione per comprovare le spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori di cui all'articolo 6."

7.

Fino alla costituzione della commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) nella composi-zione di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 1993, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continua a opera-re la CPE nella composizione gia in carica.

8.

L'articolo 20 bis della legge provinciale n. 6 del 1993, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applica alle procedure espropriative in relazione alle quali il deposito di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1993 sia avvenuto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo XVII

Disposizioni in materia di sanita

Art. 40 - Disposizioni relative ai consigli dei sanitari e modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1.

Il consiglio dei sanitari di cui all'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di riordino del servizio sanitario provinciale.

2.

Sono abrogati il comma 6, come modificato dall'articolo 67 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e il comma 7 dell'articolo 35, e l'articolo 44 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10.

Capo XVIII

Disposizioni in materia di assistenza

Art. 41 - Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettivo

1.

Al fine di salvaguardare sul territorio provinciale la prosecuzione del servizio di assistenza ai di-sabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali - sezione di Trento, la Provincia e autorizzata a concedere all'associazione mede-sima un contributo straordinario una tantum di lire 230 milioni.

2.

Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge e autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 2001.

Capo XIX

Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio

Art. 42 - Disposizioni in materia di personale della scuola

1.

Ai fini della predisposizione di specifiche proposte legislative, la Giunta provinciale, entro il 31 di-cembre del 2001, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, individua le funzioni concernenti la gestione della scuola da attribuire rispettivamente alla Provincia e alle istituzioni scolastiche in relazio-ne alla riorganizzazione del sistema scolastico e all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolasti-che. Contestualmente sono definiti, inoltre, i criteri e le modalita per individuare il personale in servizio presso gli enti locali da trasferire alle istituzioni scolastiche in relazione all'esercizio delle funzioni alle stesse spettanti.

2.

Il personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che riveste il profilo di col-laboratore a cattedra appartenente al VII livello in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale e inquadrato ad esaurimento, anche in soprannumero nel profilo degli insegnanti tecnico-pratici, con-servando il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio. La Giunta pro-vinciale definisce tempi e modalita per il passaggio previsto dal presente comma.

3.

Le somme occorrenti per i reinquadramenti, le progressioni e le ricostruzioni di carriera del per-sonale insegnante delle scuole provinciali a carattere statale, anche con riferimento ai periodi antece-denti al trasferimento delle competenze in materia di personale della scuola di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento), sono anticipate dalla Provincia, ferma re-stando la restituzione da parte dello Stato per le somme di sua competenza relative al periodo antece-dente al trasferimento delle funzioni di cui al predetto decreto legislativo n. 433 del 1996.

Art. 43 - Inquadramento degli assistenti educatori nel ruolo provinciale

1.

Il personale inquadrato nei ruoli comprensoriali che riveste la qualifica di assistente educatore, in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, e inquadrato anche in soprannumero nel ruolo del personale della Provincia.

2.

La Giunta provinciale definisce tempi e modalita per il passaggio previsto dal comma 1 ed ap-prova criteri ed indirizzi per il riconoscimento della funzione e del ruolo degli assistenti educatori in mo-do integrato nell'ambito del sistema scolastico provinciale.

3.

Nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale, il contratto collettivo provinciale relativo al comparto del personale della scuola determina la disciplina relativa al trattamento economico della qualifica di assistente educatore e gli altri istituti dello stato giuridico ed economico riservati alla contrat-tazione.

Art. 44 - Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali

1.

Nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento, la Provincia autonoma di Trento assicura la parita di trattamento degli insegnanti che operano nel sistema scolastico integrato provinciale.

2.

Per la formazione delle graduatorie permanenti per l'assegnazione degli incarichi di insegna-mento, il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente ricono-sciute, nonche presso le strutture e gli enti provinciali operanti in materia di istruzione e di formazione e valutato a tutti gli effetti allo stesso modo del servizio prestato presso le scuole e gli istituti statali.

3.

Omissis

4.

Omissis

5.

Omissis

Art. 45 - Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)

1.

All'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in fine al comma 4 e aggiunto il seguente periodo: "La Giun-ta provinciale individua gli strumenti di programmazione dell'attivita delle istituzioni scolastiche."

2.

Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Preposizione dei dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche e loro utilizzo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, i dirigenti scolastici sono preposti alle istituzioni scolastiche autonome, con incarico a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinno-vabile, e sono soggetti a rotazione secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. I dirigenti scolastici in aspettativa per lo svolgimento di pubbliche funzioni elettive secondo la vigente le-gislazione, in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo, conservano nominalmente la sede a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la posizione giuridica acquisita, nel limite del 7 per cento della dotazione organica prevista dal comma 5. In tale limite non sono ricomprese le aspettative per lo svol-gimento di funzioni pubbliche elettive.

3. Per la copertura di posti vacanti o disponibili di ispettore scolastico il sovrintendente scolastico puo confe-rire incarichi di durata annuale a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di ispettore.

4. I dirigenti scolastici in posizione di utilizzo alla data del 31 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 49, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono, a domanda, essere riammessi, a decorrere dal 1? set-tembre 2001, nella precedente posizione di utilizzo. Tali posti rientrano nel limite stabilito dal comma 2.

5. A seguito dell'applicazione delle disposizioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, i posti di direttore didattico e di preside di cui alla tabella B dell'articolo 38 della legge provin-ciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo all'istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola, sono tra-sformati in posti di dirigente scolastico per un numero complessivo di 93 unita , intendendosi conseguentemente aggiornata la tabella B."

3.

L'articolo 5 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'articolo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e abrogato.

4.

L'articolo 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come da ultimo modificato dall'artico-lo 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e sostituito dal seguente:

"Art. 7

Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo

1. a? istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo con il compito di: a) mettere a disposizione della Giunta provinciale gli strumenti per valutare la produttivita del sistema scolasti-co e formativo della provincia di Trento, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali nonche per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche; proporre altresa? criteri e metodologie per la valutazione del personale direttivo e docente della scuola; b) valutare nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative; c) fornire alla Giunta provinciale indicatori di qualita e di efficienza per la predisposizione del quadro provin-ciale dell'offerta scolastica e formativa e per l'organizzazione delle scuole; d) fornire alla Giunta provinciale indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita realizzate dai singoli istituti e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi; e) procedere ad attivita di valutazione sul grado di soddisfazione dell'utenza.

2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell'autovalutazione da par-te delle scuole, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal rispettivo progetto di istituto, e della valutazione complessiva effettuata dal comitato di cui al comma 1. Ai fini della valutazione complessiva del si-stema scolastico e formativo provinciale il comitato puo organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazio-ne professionale.

3. I componenti del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo sono nominati dal-la Giunta provinciale nel numero massimo di sette e sono scelti per almeno due terzi tra soggetti estranei all'am-ministrazione provinciale.

4. Per lo svolgimento delle proprie attivita di ricerca il comitato si avvale di norma del supporto tecnico del-l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE), secondo le modalita defini-te dalla Giunta provinciale.

5. La Giunta provinciale individua le priorita delle quali il comitato deve tenere conto nella programmazione della propria attivita di valutazione e ne esamina i risultati.

6. Le modalita di funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, ivi comprese le indennita spettanti ai componenti nel limite massimo di quanto previsto per i componenti del consiglio di am-ministrazione dell'IPRASE, sono definite con regolamento."

5.

La rubrica del capo II della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e sostituita dalla seguente: "Nuova disciplina di organismi scolastici provinciali".

6.

L'articolo 9 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e sostituito dal seguente:

"Art. 9

Consiglio provinciale dell'istruzione

1. a? istituito il consiglio provinciale dell'istruzione, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della scuola e dei soggetti che con essa interagiscono.

2. Il consiglio provinciale dell'istruzione esprime alla Provincia pareri obbligatori sugli atti d'indirizzo e di programmazione in materia di: a) autonomia delle istituzioni scolastiche; b) attuazione delle innovazioni ordinamentali; c) distribuzione dell'offerta formativa anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale; d) educazione permanente svolta dalle scuole; e) reclutamento e mobilita del personale, attuazione degli organici funzionali di istituto.

3. Il consiglio provinciale dell'istruzione, su richiesta della Provincia, esercita inoltre competenze consultive e di supporto per le tematiche inerenti la continuita tra i vari cicli dell'istruzione, anche in relazione alle reti di scuole, l'integrazione degli alunni con handicap e l'orientamento, il monitoraggio dei bisogni formativi sul territo-rio e delle opportunita culturali e sportive offerte ai giovani, l'informatizzazione e la circolazione delle informa-zioni sul territorio, nonche l'edilizia scolastica.

4. Il consiglio provinciale dell'istruzione e composto da: a) quattordici rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche, di cui almeno tre docenti per cia-scun grado di scuola, un dirigente scolastico e un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausi-liario; fa parte di diritto un rappresentante del personale delle scuole di cui all'articolo 2 del decreto legislati-vo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento); b) due rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente ricono-sciute; c) tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole a carattere statale e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute; d) tre rappresentanti degli studenti designati dalla consulta provinciale degli studenti; e) il presidente dell'IPRASE o un suo delegato; f) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato; g) il rettore dell'Universita degli studi di Trento o un suo delegato; h) un rappresentante designato dalla rappresentanza unitaria dei comuni; i) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei sindacati dei lavoratori.

5. Del consiglio fa parte di diritto il sovrintendente scolastico, che puo delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

6. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi di particolare urgenza per i quali puo essere richiesto un termine diverso, comunque non inferiore a quindici giorni. Decorsi i predetti termini l'organo richiedente puo procedere anche in mancanza del parere.

7. Le modalita di costituzione e funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ivi compresi i casi e le modalita di sostituzione dei componenti anche ai fini dei procedimenti disciplinari riguardanti gli insegnanti, sono definite con apposito regolamento della Giunta provinciale."

7.

All'articolo 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato da ultimo dall'ar-ticolo 59 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il comma 4 sexies e sostituito dal seguente:

"4 sexies. Fino a quando non sara diversamente disposto con legge provinciale, anche in relazione al riordino degli organi collegiali della scuola, e nel rispetto della vigente normativa contrattuale, ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 25, commi 1, lettere d) ed e), e 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approva-zione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordi-ne e grado) e del parere conforme previsto dall'articolo 504 del medesimo decreto legislativo, sono formati, all'in-terno delle sezioni orizzontali per gradi di scuola del consiglio scolastico provinciale, distinti consigli per il con-tenzioso. Essi sono composti da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente; l'appartenenza a un consiglio di disciplina dello stesso grado di scuola e incompatibile con l'appartenenza al consiglio per il contenzioso dello stesso grado di scuola. Ove non sia possibile assicurare la presenza in ciascun consiglio per il contenzioso di uno o pia? appartenenti alle categorie di personale indicate al presente comma perche non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del consiglio scolastico provinciale i rappresentanti mancanti sono designati dal consiglio scolastico stesso, scegliendoli tra il personale a tempo indeterminato, appartenente alle medesime categorie, in servizio in Provincia."

8.

Gli articoli 10 e 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 sono abrogati a decorrere dal-la costituzione del consiglio provinciale dell'istruzione ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

9.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, trovano applicazione con la costituzione del consiglio provinciale dell'i-struzione. Il consiglio scolastico provinciale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla nomina del consiglio provinciale dell'istruzione.

Art. 46 - Disposizioni relative al nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici

1.

Ai componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici, esterni all'Amministrazione pro-vinciale, spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennita di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 19, comma 10, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella C.

Art. 47 - Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo al personale insegnante e supplenze brevi

1.

All'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 sono apportate le seguenti modifi-cazioni: a) al comma 4 il secondo periodo e sostituito dal seguente: "Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie rispetto alle dotazioni assegnate confluiscono nell'a-vanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica e possono essere utilizzate per soddisfare esigenze di funzionamento e di didattica della scuola, previa comunicazione alla sovrintendenza scolastica provinciale."; b) dopo il comma 4 e aggiunto il seguente: "4 bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore di questo comma, nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento puo essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta agli esoneri e semiesoneri previsti dall'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994."

Art. 48 - Assolvimento dell'obbligo scolastico

1.

L'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico, in alternativa alla frequenza della scuola secondaria, puo essere compiuto all'interno della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), come da ultimo mo-dificata dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. A tal fine sono garantiti l'insegnamento delle materie fondamentali comuni alle scuole secondarie e il rispetto degli obblighi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione). Spetta al sovrintendente scolastico la validazione della certificazione di assolvimen-to dell'obbligo, rilasciata dalla formazione professionale di base.

Art. 49 - Modificazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) e abrogazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 (Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunita , per le loro attivita culturali, sociali, civili e di tempo libero)

1.

All'articolo 17 bis della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come modificato dall'articolo 55 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: "2 bis. Per applicare il comma 2 i comuni e la Provincia assegnano alle istituzioni scolastiche i fondi ne-cessari a provvedere agli interventi relativi agli arredi e alle attrezzature d'ufficio, alle spese per le utenze e-lettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, con esclusione dei relativi impianti, nonche per la manutenzione ordinaria. La Giunta provinciale definisce, d'intesa con la rappresen-tanza unitaria dei comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, criteri e modalita per la sua applicazione. Questo comma entra in vigore il 1? gennaio dell'anno successivo all'approvazione dei predetti criteri e modalita ."

2 .

a) il comma 2 e abrogato;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

"3. I beni mobili acquistati, anche anteriormente all'attribuzione della personalita giuridica di cui all'arti-colo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), dalle istituzioni scolastiche con fondi provinciali o direttamente dalla Provin-cia, qualora assegnati a dette istituzioni, entrano a far parte del loro patrimonio."

3.

La legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, l'articolo 23 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 sono abrogati. Fino all'approvazione delle modalita organizzative di cui al comma 6 ter dell'articolo 17 bis, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, restano in vigore i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge provin-ciale n. 27 del 1978, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 50 - Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori)

1.

All'articolo 7 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, come sostituito dall'articolo 86 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado fino al compimento dell'obbligo scolastico i li-bri di testo sono forniti agli alunni in comodato gratuito; i libri, ivi compresi quelli utilizzabili dagli studenti oltre il periodo dell'obbligo scolastico, possono essere trattenuti in proprieta previo pagamento di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina. Per le scuole superiori, in relazione all'obbligo scolastico, in al-ternativa al comodato gratuito, secondo i criteri e le modalita definiti dalla Giunta provinciale, puo essere rimborsato fino all'80 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile per l'acquisto diretto dei libri di testo.";

b) al comma 3 dopo le parole: "a favore degli studenti" sono aggiunte le seguenti: "che hanno assolto l'ob-bligo scolastico".

2 .

Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Spese di convitto

1. Alle famiglie di alunni frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di convitto.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entita dell'assegno stesso e al merito scolastico."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 51 - Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)

1.

All'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come sostituito dall'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli atti adottati dal sovrintendente scolastico, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ivi compresi quelli in materia di personale anche per la ricostruzione delle carriere e a fini previden-ziali, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi."

Art. 52 - Modificazioni all'articolo 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo all'istituzione del fondo per il miglioramento della qualita della scuola

1.

All'articolo 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1 dopo le parole: " al cinque per cento del fondo" sono aggiunte le seguenti: ", fatte salve le prestazioni retribuite con il fondo di istituto nei termini stabiliti contrattualmente,";

b) il comma 2 e sostituito dal seguente: "2. In relazione alle finalita e alle disponibilita del fondo, con deliberazioni della Giunta provinciale so-no determinate: a) le quote da ripartire fra le istituzioni scolastiche, secondo parametri definiti in base alle relative dimen-sioni e tipologie, per la realizzazione di progetti e iniziative adottati e attuati direttamente da esse; b) le quote destinate a interventi direttamente attuati dalla Provincia; c) le quote riservate al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significative ai fini della qua-lificazione scolastica, individuate dalla Giunta provinciale e proposte alle istituzioni scolastiche per la loro attuazione.";

c) dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: "2 bis. La Giunta provinciale definisce criteri e modalita per la gestione contabile, per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative."

2.

Per i soggetti di cui all'articolo 13 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in ma-teria di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), gli interventi di cui al presente arti-colo sono coordinati e integrano quelli previsti dall'articolo 15 della medesima legge provinciale.

3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 53 - Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri

1.

Nelle scuole con alunni provenienti dai comuni mocheni e da quelli cimbri come individuati dal-l'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), come inserito dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, al fine dell'attuazione di progetti approvati dalle istituzioni scolastiche e mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, il sovrintendente scolastico assegna i docenti necessari, anche prescindendo dalle graduatorie provinciali del personale docente, scegliendoli tra docenti in possesso di idonea formazione e con disponibilita alla permanenza triennale nella sede. A tal fine la Giunta provinciale determina i requisiti per la copertura dei posti avuto riguardo in particola-re alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale e predisposta un'apposita graduatoria.

Art. 54 - Modifica all'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento)

1.

All'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'artico-lo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, al primo periodo del comma 2, dopo le parole: "e di contributi previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: "non-che gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro".

2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 55 - Modificazioni all'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1.

All'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come da ultimo modificato dall'artico-lo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalita stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale anche in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalita di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dal comma 2 bis.";

b) al comma 2 bis le parole: "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima del 70 per cento".

2.

Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge e autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Capo XX

Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 56 - Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

1.

All'articolo 24 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 il comma 1 e sostituito dal seguen-te:

"1. La Provincia promuove la partecipazione dei soggetti portatori di handicap alle attivita di formazione pro-fessionale, attraverso la creazione d'idonee condizioni didattiche e organizzative, il supporto alle iniziative d'inse-rimento nelle attivita formative ordinarie, l'adozione d'idonei servizi di sostegno."

2.

All'articolo 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, dopo il comma 5 e aggiunto il seguente:

"5 bis. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico all'interno dei corsi di base della formazione profes-sionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori). Alla fornitura dei libri di testo necessari per l'espletamento delle attivita formative provvede il cen-tro di formazione professionale e le relative spese sono riconosciute dalla Provincia. Al termine della frequenza dell'anno di obbligo scolastico gli allievi medesimi possono trattenere i libri in proprieta , previo rimborso al cen-tro di formazione professionale di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina."

3.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 sono abrogati.

4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Capo XXI

Disposizioni in materia di cultura

Art. 57 - Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara)

1.

All'articolo 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37, come da ultimo modificato dall'ar-ticolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, il comma 2 e sostituito dal seguente:

"2. Le entrate del Centro sono costituite da entrate derivanti dalle attivita e dai servizi resi, da finanziamenti delle attivita , delle manifestazioni e delle iniziative affidati al Centro, dal concorso agli oneri di gestione e da as-segnazioni per progetti culturali, per programmi di investimento, per la costituzione di un fondo di dotazione da parte della Provincia e degli enti proprietari delle strutture e dalle altre entrate e contributi a qualsiasi titolo affluiti al bilancio del Centro."

2.

All'articolo 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37, come modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, al comma 1 bis le parole: ai programmi di investimento da parte" sono sostituite dalle seguenti: "ai programmi d'intervento".

3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Capo XXII

Disposizioni in materia di emigrazione

Art. 58 - Modifica all'articolo 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)

1.

All'articolo 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 al comma 4 la lettera a) e sostituita dalla seguente:

"a) le associazioni gia iscritte ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono iscritte d'ufficio nel registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero di cui all'articolo 6 della presente leg-ge;".

Capo XXIII

Disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie

Art. 59 - Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 relativo all'attuazione di programmi di interesse comunitario

1.

All'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, come da ultimo modificato dall'arti-colo 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:

"2 bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora necessario ai fini della gestione delle somme assegnate dall'Unione europea per la realizzazione di progetti comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla Provincia sono distintamente contabilizzati e costituiscono incremento dello stanzia-mento da destinare all'attuazione degli interventi medesimi."

Capo XXIV

Disposizioni in materia di foreste

Art. 60 - Modifica all'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30)

1.

All'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, come da ultimo modificato dal-l'articolo 39 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Art. 61 - Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1.

All'articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 6 bis le parole: "fino al 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

2.

All'articolo 20 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, l'alinea del comma 1 e sostituito dal seguente:

"Il servizio foreste e autorizzato a realizzare, di norma in economia e senza limiti di importo, opere e infra-strutture forestali in armonia con le previsioni del piano di cui all'articolo 2, nonche a provvedere alla loro manutenzione. Nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, qualora sussistano particolari condizioni per la difesa del suo-lo, il riequilibrio o la stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani, oppure per aree che presentano condi-zioni di produttivita marginale in rapporto alla superficie boscata e al volume delle possibili utilizzazioni, nonche nell'ambito del patrimonio provinciale, i relativi interventi sono a totale carico del bilancio provinciale. Negli altri casi le spese sono ripartite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria a carico del bilancio della Pro-vincia e dei proprietari dei terreni. In particolare il servizio foreste puo provvedere:".

3.

All'articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dal-l'articolo 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 4 e sostituito dal seguente:

"4. Le eventuali spese spettanti ai proprietari dei terreni per l'attuazione da parte della struttura provinciale competente alla realizzazione dei lavori e degli interventi di cui ai capi IV e V possono essere anticipate con fondi del bilancio provinciale. In tal caso i proprietari, o per essi la commissione forestale provinciale, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'articolo 27, rimborsano alla Provincia le quote di sua spettanza; tali somme sono introitate nel bilancio provinciale."

4.

Il presente articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trat-tato istitutivo della Comunita europea.

5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita indicate nell'allegata tabella B.

Capo XXV

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 62 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)

1.

Dopo l'articolo 7 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 e inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Controlli e certificazioni

1. Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attivita sementiera), come modificato dall'articolo 29 della legge 29 aprile 1976, n. 195, sono esercitati dalla Provincia sulla base dei criteri e con le modalita definite dalla Giunta provinciale."

Art. 63 - Disposizioni per la prima applicazione della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonche disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)"

1.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11. Fino a tale data continuano a operare, secondo la disciplina previ-gente, il consiglio d'amministrazione e il comitato esecutivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.

Entro sessanta giorni dalla nomina il nuovo consiglio d'amministrazione adotta il regolamento sull'organizzazione e il personale dell'istituto e lo trasmette alla Giunta provinciale per l'approvazione.

3.

Dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del regolamento sul-l'organizzazione e il personale dell'istituto, il personale in servizio presso l'Ente per lo sviluppo dell'agri-coltura trentina (ESAT), ivi compreso quello dirigenziale, e trasferito all'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Dalla stessa data il consiglio d'amministrazione conferisce gli incarichi dirigenziali dell'istituto ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; fino a tale data continuano a essere svolti gli incarichi affidati al personale dell'istituto ai sensi della normativa previgente, fermo restando quanto disposto dai contratti a tempo determinato.

4.

L'Istituto agrario di San Michele all'Adige subentra all'ESAT nei rapporti di lavoro a tempo de-terminato, ivi compreso quello del direttore, per la durata residua dei contratti.

5.

Il rapporto di lavoro del personale trasferito e regolato dai contratti collettivi del personale della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 15 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

6.

La Giunta provinciale puo impartire direttive all'agenzia per la rappresentanza negoziale perche siano approvate disposizioni sul personale gia in servizio presso l'ESAT, in relazione al suo trasferi-mento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige.

7.

Entro un anno dalla data di trasferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige del persona-le dell'ESAT sono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le eventuali unita di personale relative al personale proveniente dall'ESAT in esubero rispetto alle dotazioni di personale stabilite dall'istituto. Le unita di personale in esubero sono poste in mobilita in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

8.

Con il primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione da parte della Giunta provinciale del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adi-ge l'ESAT e soppresso. Dalla medesima data l'istituto esercita le funzioni di assistenza e consulenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'E-SAT.

9.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ESAT decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che rimane in carica per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ai sensi dell'articolo 65. Il direttore provvede all'ordinaria amministrazione fino alla soppressione dell'ente.

10.

A seguito della soppressione dell'ESAT i riferimenti all'ESAT contenuti nella vigente legislazio-ne provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige e rispet-tivamente alla Provincia autonoma di Trento in relazione alle competenze in materia di registro delle imprese agricole ad essa attribuite dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

Art. 64 - Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

1.

All'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, al comma 1 alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "nonche di documentazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari del Trentino, attraverso ricerche di tipo chimico, fisico-chimico, biochimico, microbiologico e nutrizionale".

Art. 65 - Liquidazione dell'ESAT e disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11

1.

Il direttore dell'ESAT in carica fino al giorno in cui, ai sensi dell'articolo 63, comma 8, della pre-sente legge, interviene la soppressione dell'ESAT, entro i successivi trenta giorni e con riferimento alla data di soppressione redige il rendiconto generale finale dell'ente. Il rendiconto generale finale e com-posto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di soppressione, dal rendi-conto patrimoniale, riportante la situazione delle attivita e delle passivita dell'ente alla medesima data, nonche da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale e redatto in conformita alle norme in materia di contabilita e bilancio dell'ente o, in mancanza, alle norme provinciali in materia; esso e as-soggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige integra il proprio bilancio d'esercizio con le risultanze del conto finanziario finale dell'ESAT.

2.

Per consentire il subentro nei rapporti giuridici e l'integrazione del bilancio dell'istituto, la Provin-cia e autorizzata ad assegnare una somma massima di lire 1 miliardo a favore dell'istituto medesimo. Per l'assegnazione della predetta somma l'istituto presenta apposita richiesta alla Provincia, eviden-ziando i valori attivi e passivi relativi riscontrati liquidabili entro il termine dell'esercizio finanziario; la richiesta e assoggettata al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. La somma e assegnata dalla Provincia entro il limite massimo dello squilibrio fra i valori passivi e i valori attivi.

3.

Per i fini di cui al comma 2 e autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanzia-rio 2001; alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi per nuove leggi - spese in conto capi-tale - riportati all'unita di base 95.1.210.

4.

La Giunta provinciale e autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al presente articolo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Nor-me in materia di bilancio e di contabilita generale della Provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge.

5.

Per i fini di cui al comma 2 del presente articolo, con la tabella A allegata alla presente legge e autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001.

Art. 66 - Abrogazione della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 (Provvedimenti di sostegno alle attivita agricole e zootecniche)

1.

La legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 e abrogata.

Art. 67 - Modificazioni all'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)

1.

All'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'arti-colo 40 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e sostituito dal seguente:

"Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversita atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai con-sorzi di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il Fondo di solidarieta na-zionale), alle cooperative e loro consorzi, autorizzati dalla Provincia e ai singoli produttori puo essere con-cesso un contributo fino alla misura massima del 25 per cento a copertura delle spese sostenute per il paga-mento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

b) ai commi secondo e terzo le parole: "consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti";

c) al terzo comma dopo le parole: "legge 14 febbraio 1992, n. 185," sono aggiunte le seguenti: "per i danni derivanti da epizoozie e fitopatie in grado di incidere negativamente sulla produzione lorda vendibile,";

d) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: "La Provincia puo concedere un contributo fino alla misura massima del 25 per cento, entro i limiti di stanziamento di bilancio, a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui al primo comma, ad esclusione dei singoli produttori, per le azioni di mutualita e solidarieta a favore degli associati. Per il raggiungimento degli scopi sociali, i soggetti di cui al primo comma, ad esclusione dei singoli produttori, possono contrarre mutui di durata quinquennale, pari allo scoperto di rischio a carico dei produtto-ri agricoli, con il limite del 35 per cento del premio assicurativo annuale. Il concorso provinciale nel paga-mento degli interessi, per tutta la durata del mutuo, non potra superare il 50 per cento della spesa determinata in relazione al tasso di riferimento individuato dalla Giunta provinciale, nel rispetto della legislazione vigente in materia. La Provincia, nel caso in cui per tre anni consecutivi l'importo dei risarcimenti dei danni sia supe-riore ai premi pagati, potra concedere un contributo fino al 50 per cento del mutuo di cui sopra. La Provincia potra altresa? prestare fidejussione, nei limiti di cui all'articolo 9 della presente legge, a garanzia delle iniziati-ve previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta nazionale).";

e) il quarto comma e sostituito dal seguente: "Con la deliberazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale determina le modalita di applicazione degli interventi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, nonche le modalita di erogazione del contributo per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore secondo i criteri stabiliti dal decre-to ministeriale, come previsto dall'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.";

f) al quinto comma le parole: "Per le medesime finalita di cui al primo comma" sono sostituite dalle se-guenti: "Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversita atmosferiche mediante l'attuazione della difesa attiva, ancorche a carattere sperimentale".

2.

Il quinto comma dell'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficia-le della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunita europea.

3.

Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge e autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Capo XXVI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 68 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1.

Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la medesima tabella riporta le nuove spese come autorizzate nei relativi articoli.

2.

Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni richiamate nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001-2003 indicati nella medesima tabella B in corrispondenza delle unita previsionali di base di riferi-mento.

3.

Per il triennio 2001-2003 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalita riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 69 - Variazioni di bilancio

1.

La Giunta provinciale e autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presen-te legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge.

Art. 70 - Entrata in vigore

1.

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Allegato (Note)

Allegato (Lavori preparatori)

Trento, 22 marzo 2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE L. DELLAI

VISTO per la promulgazione ad eccezione dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 44 commi 3, 4, 5 secondo le osservazioni del Consi-glio dei Ministri nella seduta del 21.3.2001. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO A. DE MURO

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