DECRETO 28 LUGLIO 2003, N. 4509
L.341/95 art. 1 "agevolazioni a favore delle imprese industriali ed artigiane nella forma di credito d`imposta". decreto n.1936/02. proroga termine per la realizzazione degli investimenti.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 34 20/08/2003 |
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
IL DIRIGENTE
DECRETA
1. Per le imprese utilmente collocate nelle graduatorie approvate con i decreti n. 5583/02 e n.5668/02, relativi al bando 2002 della L.341/95, rimangono invariati i termini per la realizzazione degli investimenti;
2. Per le altre imprese di cui alle graduatorie approvate con i decreti n.391/03 e n.538/03, relativi al bando 2002 della L.341/95, il termine per la realizzazione degli investimenti effettuati tramite acquisto diretto, con l`esclusione dei servizi finalizzati all`adesione di un sistema di gestione ambientale normato, all`acquisizione del marchio di qualita` ecologica del prodotto e all`acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell`impresa, e` prorogato al 24 ottobre 2003.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicita` ai sensi della LR 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, e` pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell`art. 3, comma 2, della LR 18/96.
Il Dirigente Roberto Rossini





