LEGGI REGIONALI DEL 24 DICEMBRE 2003, N.65

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Ente 3
Fonte Altro
n. 1
02/01/2004
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

la seguente legge:

Art. 1 - Sostituzione dell`articolo 22 bis della LR 32/2002

.

L`articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall`articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) e` sostituito dal seguente:

"Art. 22 bis Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l`uniformita` e la semplificazione delle modalita` di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l`impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

  • l`attuazione e le modalita` di gestione dell`elenco anagrafico e della scheda professionale;
  • i criteri e le procedure per l`accertamento dello stato di disoccupazione;
  • gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
  • le modalita` di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro."

Art. 2 - Entrata in vigore

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2003

Martini

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