Decreto 16 settembre 2003
Criteri generali sui contratti di solidarieta'.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 257 05/11/2003 |
thesaurus: Lavoro - Politiche sociali
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1? ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1995, recante
Art. 1
All'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31445 del 20 agosto 2002 concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi denominati
Art. 2
1.
Il criterio indicato nel precedente articolo si applica ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2.
L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2003
Il Ministro: Maroni





