Provvedimento 21 luglio 2003

Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 260
08/11/2003

thesaurus: Formazione - Formazione:Tipo di formazione:Formazione continua

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori

 

1. Premessa.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto di quanto previsto dalle nonnative di seguito indicate: legge n. 236 del 19 luglio 1993,a sostegno dell'occupazione>, art. 9, commi 3 e 7; legge n. 196 del 24 giugno 1997,materia di promozione dell'occupazione>, art. 17; legge n. 388 del 23 dicembre 2000,la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato>, art. 118; legge n. 289 del 27 dicembre 2002,la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato>, art. 48; regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ().

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: Bulgarelli

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