DECRETO 25 MARZO 2004.

criteri per l'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di personale presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87.

Ente 3
Fonte G.U.R.S.
n. 18
23/04/2004
Regione Sicilia

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto assessorile

Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"; Vista la legge regionale 21 settembre 1990, n. 36; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; Visto l'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 10; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"; Visto il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442; Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'articolo 35; Vista la circolare n. 3/D.L. del 24 febbraio 2003; Visto l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunita montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 dicembre 2003; Sentita la Commissione regionale per l'impiego quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro di competenza regionale nella seduta del 17 marzo 2004; Considerato: - che il decreto legislativo n. 297/2002 ha fissato i principi e le linee guida della riforma del collocamento; - che la Regione siciliana, nell'ambito dei principi di carattere generale indicati, deve definire le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi; - che l'art. 2 del decreto legislativo n. 297/2002 ha abolito le liste dei disoccupati secondo la classificazione contenuta nell'art. 10 della citata legge n. 56/87 e che, pertanto, nell'elaborazione della graduatoria ex art. 16 della legge n. 56/87 non risulta possibile tenere in considerazione l'elemento dell'anzianita di iscrizione nelle suddette liste ai fini della determinazione del punteggio; Ritenuto: - che l'art. 8 del decreto legislativo n. 297/2002 ha mantenuto in vigore l'art. 16 della legge n. 56/87, ai sensi del quale e previsto uno speciale regime giuridico in relazione alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali e richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita "; - che e urgente ed indifferibile necessita assicurare la continuita dell'azione amministrativa, individuando criteri per la determinazione del punteggio necessario all'elaborazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 56/87;

Decreta:

Art. 1

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici non economici e gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, modificata dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, assumono il personale da adibire a qualifiche e per profili per i quali e richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo ed eventualmente anche una specifica professionalita , formulando le relative richieste di avviamento a selezione agli uffici del lavoro titolari della procedura (sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, servizio ufficio provinciale del lavoro, servizio ufficio regionale del lavoro) secondo il criterio della competenza territoriale stabilito dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Art. 2

Possono essere avviati a selezione tutti i soggetti che all'atto dell'espletamento della procedura autocertifichino di essere privi di occupazione. Coloro i quali risultano occupati potranno concorrere in subordine a coloro che non hanno occupazione, esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato. Le S.C.I.C.A. competenti per territorio predispongono un pubblico avviso al fine di dare adeguata informazione dell'occasione di lavoro per un tempo non inferiore a giorni 7 lavorativi per le assunzioni a tempo determinato e a giorni 15 lavorativi per quelle a tempo indeterminato. I soggetti interessati alla selezione, nel giorno e all'ora stabiliti devono presentarsi personalmente presso le suddette S.C.I.C.A. ed ivi produrre la documentazione occorrente per l'elaborazione delle graduatorie di precedenza. Le professionalita eventualmente richieste devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando attraverso il quale la S.C.I.C.A. indice la selezione. La graduatoria dei concorrenti viene formulata posizionando i lavoratori in ordine di punteggio decrescente. A tal proposito ad ogni concorrente viene attribuito un punteggio base pari a 1.000 punti, rispetto al quale vengono operati i suddetti aggiustamenti:

  1. maggiorazione di 10 punti (con arrotondamento di centesimi), per ogni mille euro, fino ad un massimo di 250 punti. Per gli avviamenti effettuati dall'1 gennaio al 30 giugno di ogni anno, il reddito considerato dovra essere quello relativo all'annualita anteriore a quella immediatamente precedente quella di riferimento (es.: per un avviamento effettuato il 25 maggio 2004 il reddito considerato e quello relativo al 2002); per gli avviamenti effettuati dall'1 luglio al 31 dicembre, il reddito considerato dovra essere esclusivamente quello relativo all'an no precedente quello di riferimento. La dichiarazione sostitutiva unica ha validita per il periodo di un anno dalla data di rilascio.
  2. detrazione di 60 punti per ogni familiare a carico e comunque fino ad un massimo di 600 punti. Ai fini della qualificazione di familiare a carico si fara riferimento alle disposizioni fiscali in vigore al riguardo.
  3. maggiorazione di 250 punti alla persona che non presenti il dato reddituale richiesto. A parita di punteggio prevale il lavoratore pia? anziano d'eta . Sara in ogni caso possibile presentare una nuova dichiarazione unica, entro l'anno di validita della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti a lui pia? favorevoli. Negli avviamenti a selezione a tempo determinato, coloro che siano stati avviati al lavoro per periodi non inferiori a mesi tre nell'anno solare della pubblicazione dell'offerta concorrono in subordine agli altri. La graduatoria, adottata con atto formale dei servizi competenti, (ovvero con atto dei servizi uffici provinciali o ufficio regionale del lavoro, in caso di graduatoria unica integrata di ambito territoriale, rispettivamente, provinciale o sovra-provinciale), sara pubblicata per quindici giorni presso le S.C.I.C.A. ricadenti nell'ambito territoriale dell'ente che ha richiesto l'avviamento a selezione, durante i quali i soggetti interessati possono presentare osservazioni. Trascorso il suddetto termine, esaminate eventuali osservazioni presentate, entro 10 giorni, la S.C.I.C.A., ovvero il .servizio provinciale lavoro ovvero il servizio regionale lavoro in caso di graduatoria unica integrata, comunicano all'ente pubblico i nominativi delle persone individuate e ne avviano a selezione, compatibilmente con il numero dei candidi presentatisi, in numero almeno doppio per gli avviamenti a tempo determinato e in numero pari alla richiesta per gli avviamenti a tempo indeterminato. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, devono effettuare la selezione, tendente ad accertare esclusivamente l'idoneita del lavoratore a svolgere le richieste mansioni, escludendo qualsiasi valutazione comparativa, entro i venti giorni solari successivi alla comunicazione di cui al punto che precede. L'esito delle operazioni di selezione, compresa l'eventuale rinuncia, dovra essere comunicato dalle medesime amministrazioni entro i dieci giorni successivi a quello stabilito per la prova di idoneita . La graduatoria ha validita di tre mesi decorrenti dal quindicesimo giorno della sua pubblicazione ed e utilizzabile nel medesimo periodo per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. All'utente che richiede di partecipare a pia? avviamenti in uno stesso giorno verra contestualmente richiesta la formalizzazione di una lista di priorita sulla base della quale essere avviato. Nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai fini della predisposizione delle graduatorie, i competenti uffici del lavoro effettuano i controlli previsti dal decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni vigenti e contrattuali.

Palermo, 25 marzo 2004.

STANCANELLI

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