DELIBERAZIONE 1 MARZO 2004, N. 172
L.r. 32/02. diritto al lavoro dei disabili. ripartizione delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. anno 2003.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 12 01/03/2004 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
Vista la L. 68/99 'Norme per il diritto al lavoro dei disabilia?? in particolare l'art. 14 'Fondo Regionale per l'occupazione dei disabilia??; Vista la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 'Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoroa?? e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/02 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R; Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 137 del 29 luglio 2003, 'Piano di indirizzo integrato ex art. 31 L.R. 32/02a??; Vista la Delibera G.R. n. 115 del 16 febbraio 2004 che approva la variazione di spesa di Euro 1.138.903,63 sul capitolo 11040 denominato 'Fondo Regionale per l'occupazione dei disabilia??; Valutate le proposte formulate dal Comitato Regionale per il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili nella seduta del 12 novembre 2003, il quale ritiene necessario modificare parzialmente i criteri e le modalita di ripartizione del Fondo, cosa? come stabiliti nella Delibera G.R. n. 1391 del 9 dicembre 2002, proponendo le seguenti modifiche: 1. elevare il contributo previsto di Euro 5.164,57 fino ad un massimo di Euro 10.329,14 per le spese sostenute dalle Cooperative sociali di tipo B, anche in collaborazione con le imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell'agricoltura, per la creazione di posti di lavoro. Nel caso di progetto di particolare qualita , le Province possono assegnare un finanziamento superiore ad Euro 10.329,14 previo parere del Comitato Regionale o delle Commissioni Provinciali Tripartite Integrate dalle Associazioni dei disabili; 2. prevedere l'utilizzo, da parte delle Province, delle somme loro assegnate e non totalmente impiegate, a favore delle imprese che assumono disabili con particolari difficolta e che non sono state finanziate dal Fondo Nazionale ex art. 13 L. 68/99 e che l'erogazione delle stesse avvenga in tre fasi: la prima rata dopo sei mesi dalla assunzione del disabile, la seconda dopo 18 mesi di lavoro, l'ultima dopo 36 mesi; Ritenuto di ripartire tra le Province la somma di Euro 1.138.903,63 cosa? come dettagliatamente indicato nell'allegato 'Aa?? parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Considerata l'esigenza di procedere da parte della Regione al monitoraggio degli esoneri parziali, delle sanzioni ecc., anche al fine di predisporre la relazione prevista dall'art. 21 della legge 68/99, si rileva la necessita di richiedere alle Province la trasmissione alla Regione dei dati necessari. A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire, accogliendo le proposte del Comitato Regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, che le Province devono: - individuare le procedure, le modalita nonche le scadenze annuali per la presentazione dei progetti; - comunicare alla Regione il numero dei progetti ammessi al finanziamento, il numero di lavoratori disabili interessati e l'importo dei progetti entro il 30 settembre di ogni anno; - rispettare le attivita previste per l'utilizzazione del Fondo Regionale;
2. di confermare le seguenti priorita , previste dalla Delibera G.R. n. 1391/02, per la concessione dei contributi a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili: - 'progetti di inserimentoa?? presentati da imprese che prevedano un programma di inserimento, comprensivo di un corso di formazione professionale individuale, e/o azioni di tutoraggio, per l'inserimento lavorativo del disabile stesso; - 'rimborso forfettario parzialea?? delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per renderlo adeguato alle possibilita operative del disabile e per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano, in qualsiasi modo, l'integrazione lavorativa del disabile; - 'programmia?? presentati dalle cooperative sociali di tipo B, anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell'agricoltura, per la creazione di nuovi posti di lavoro; - apprestamento di tecnologie di 'telelavoroa?? nelle imprese; Come gia previsto dalla deliberazione G.R. n. 1391/02, potranno essere finanziati anche progetti, ritenuti ammissibili dalle Province, ma non finanziabili con risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;
3. di confermare i seguenti importi massimi per il finanziamento dei 'progettia??: - contributo a fondo perduto delle spese sostenute per un corso di formazione individuale in azienda fino ad un massimo di Euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro, 57) comprensivo di eventuali spese per tutoraggio; - rimborsi forfettari per l'adeguamento del posto di lavoro, fino ad un massimo di Euro 3.098,74 (tremilanovantotto, 74); - contributo a fondo perduto, del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove, 14) per l'abbattimento delle barriere architettoniche; contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di Euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue,28), per il telelavoro a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature;
4. di elevare il contributo previsto pari a Euro 5.164,57 ad un importo massimo di Euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove, 14) per le spese sostenute dalle cooperative sociali di tipo B, anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore della agricoltura, per la creazione di posti di lavoro e, nel caso di progetti di particolare qualita , le Province possono assegnare un finanziamento superiore a Euro 10.329,14, previo parere del Comitato Regionale o delle Commissioni Provinciali Tripartite Integrate dalle Associazioni dei disabili;
5. di stabilire che le Province possono utilizzare le risorse loro assegnate e non totalmente impiegate, a favore delle imprese che assumono disabili con particolari difficolta e che non sono state finanziate dal Fondo Nazionale erogandole in tre fasi: la prima rata dopo sei mesi dalla assunzione del disabile, la seconda dopo 18 mesi di lavoro, l'ultima dopo 36 mesi;
6. di stabilire: - che i destinatari del Fondo regionale sono i disabili iscritti nella graduatoria unica presso i Centri per l'Impiego. - che i soggetti proponenti sono individuati nelle imprese private e cooperative sociali di tipo B; - che i progetti devono essere presentati alle Amministrazioni Provinciali, con cadenza annuale; - che le Province individuano le procedure per la presentazione dei progetti secondo le priorita indicate al punto 2 del presente atto;
7. di ripartire il Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili, pari a Euro 1.138.903,63 (unmilionemilletrecentottantamilanovecentotre// 63), cosa? come indicato nell'allegato 'Aa??, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo i seguenti criteri: - il 40% fra le dieci Province in misura fissa; - il restante 60% in rapporto alle somme versate dalle imprese in ciascuna Provincia per gli esoneri parziali autorizzati e per le sanzioni riscosse;
8. di erogare alle Province il 50% della somma ripartita entro il mese di marzo 2004 e il rimanente saldo entro il 30 ottobre 2004;
9. di stabilire che le risorse non utilizzate da parte delle Province resteranno a disposizione delle stesse Province, con invariato vincolo di destinazione e che verranno comunque conteggiate e valutate ai fini dell'assegnazione delle risorse per l'anno successivo;
10. di richiedere alle Province la trasmissione alla Regione, entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ogni anno, dei dati necessari al monitoraggio utilizzando un 'modello di rilevazionea?? predisposto e messo a disposizione dalle competenti strutture della Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attivita Culturali.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicita , ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera b) della L.R. 9/95, e pubblicato per intero unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 18/96.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale Valerio Pelini





