Decreto 17 luglio 2003

Definizione dei limiti di proroga dei programmi di sviluppo, di cui all'art.1-ter della legge n.236/1994.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 221
23/09/2003

thesaurus: Termini ausiliari:Riforme

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante

Decreta:

Art. 1

Per il completamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1993, potra' essere concessa, alle condizioni e con le modalita' previste dalla convenzione attuativa, una ultima e definitiva proroga di durata non superiore a 18 mesi, decorrenti dall'ultima data di completamento convenzionalmente stabilita.

Art. 2

Gli slittamenti temporali di cui all'art. 1, a seconda dell'anno di stipula delle convenzioni, ovvero, per i soli casi di accorpamento di programmi, dell'anno di stipula del protocollo di variazione relativo all'accorpamento stesso, non potranno comunque superare le seguenti date limite: 31 dicembre 2005 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1997; 31 dicembre 2006 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1998; 31 agosto 2007 per i programmi convenzionati o accorpati nel 1999; 29 febbraio 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2000; 30 giugno 2008 per i programmi convenzionati o accorpati nel 2001.

Art. 3

Le proroghe di cui al presente decreto saranno accompagnate dal relativo adeguamento delle durate delle garanzie fideiussorie di cui all'art. 11 della convenzione attuativa.

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 291

Roma, 17 luglio 2003

Il Ministro: Maroni

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