Legge regionale 4 aprile 2003, n.6

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000 n. 1 - interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile -

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 36
08/05/2003
Regione Veneto
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro - Politiche sociali:Pari opportunità

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

1.

L'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e cosa? sostituito:'Art. 2 - Destinatari dei contributi. 1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;b) societa anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale e per almeno il cinquantuno per cento di proprieta di donne. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede legale ed operativa nel Veneto. 3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente. 4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa gia esistente;c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributoa??.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

1.

Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 e cosa? sostituito: '2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter.".

Art. 3 - Inserimento degli articoli 3bis e 3ter nella legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono inseriti i seguenti articoli 3bis e 3ter:'Art. 3 bis - Contributi alle imprese del settore agricolo. 1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1? febbraio 2000. 2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonche alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:a) alla misura n. 2 'Insediamento dei giovani in agricolturaa?? del PSR, fatta eccezione per il limite di eta , per quanto riguarda l'avvio di attivita imprenditoriali;b) alla misura n. 1 'Investimenti nelle aziende agricolea??, alla misura n. 7 'Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricolia??, alla misura n.13 A a??Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualita a??, alla misura n. 16 A 'Agriturismoa??, alla misura n. 16 B 'Diversificazione delle attivita aziendalia?? del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;c) alla misura n. 3 'Formazionea?? del PSR, per quanto riguarda la formazione.Art. 3ter - Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalita e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonche alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2 'acquacolturaa??, n. 3.4 'trasformazione e commercializzazione dei prodotti itticia??, n. 3.5 'pesca acque internea??, n. 4.1 'piccola pesca costieraa??, n. 4.3 'promozione dei prodotti itticia?? e n. 4.6 'diffusione di nuove tecnologiea?? dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).".

Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo le parole: 'nei settori innovativia?? sono aggiunte le seguenti: 'e nella diversificazione dei prodottia??.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

All'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni :

  • al comma 1, numero 1, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: ' e lettera a), comma 2, dell'articolo 3 bis;a??;
  • al comma 1, numero 2, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: ",lettera b), comma 2, dell'articolo 3 bis e all'articolo 3 ter;a??;
  • al comma 1, numero 3, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e lettera c), comma 2, dell'articolo 3 bisa??.

Venezia, 4 aprile 2003

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