LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2002, N. 1
Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 3 02/01/2002 |
| Regione | Sardegna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1 - Finalita
1.
La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
- della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
- del turismo, delle opere complementari alle attivita turistiche e della produzione di servizi turistici.
2.
A tale scopo la Regione concede alle societa e cooperative di cui all'articolo 2, i seguenti benefici:
- contributi in conto capitale;
- contributi in conto interessi;
- contributi per le spese di gestione.
Art. 2 - Soggetti ammissibili
1.
Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:
- societa cooperative o societa piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di eta compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe l a;
- societa di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di eta compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe prima;
- societa di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di eta compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe prima.
I limiti di eta sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilita previste dalla lettera a bis), comma 1, articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2.
La sede operativa della societa o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.
2.
La sede operativa della societa o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.
3.
La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di societa beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.
Art. 3 - Benefici
1.
I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensita fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.
2.
In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non puo essere inferiore al 25 per cento.
3.
I contributi previsti dalla presente, legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
4.
Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensita relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, e effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 4.
5.
Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 4 - Massimali di intervento
1.
I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.
Art. 5 - Spese ammissibili
1.
Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in dal successiva a quella di presentazione deI domanda di ammissione alle agevolazioni per la creazione di nuovi stabilimenti l'avviamento di nuove attivita .
Art. 6 - Contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato
1.
Il concorso degli interessi e erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea.
Art. 7 - Spese di gestione
1.
Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni puo essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attivita riguardanti i costi per:
- trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;
- trasporti interni alla Sardegna;
- acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;
- acquisto di materie prime;
- costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.
2.
Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.
3.
I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attivita . Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilita , per le domande presentate nel biennio 2002 2003 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attivita , e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attivita .
4.
Per le domande presentate nei successivi bienni 2003 2004 e 2005 2006, la misura massima del contributo erogabile e fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attivita , e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attivita (2? biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attivita e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attivita (3? biennio).
5.
In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non puo eccedere, nel biennio di attivita , la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non puo eccedere, altresa?, la misura massima di euro 309.874,00 per il primo anno di attivita e di euro 206.583,00 per il secondo anno da? attivita .
6.
A seguito di dichiarazione di inizio di attivita puo essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attivita .
7.
L'aiuto da? cui al presente articolo e incompatibile con altri analoghi aiuti gia percepiti per la medesima iniziativa, e concesso una sola volta ed e incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalita , previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8.
Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo e decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 11.
Art. 8 - Modalita di erogazione e revoca dei contributi
1.
L'erogazione del contributo e cosa? regolamentata:
- 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
- 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della meta del programma di investimento ammesso;
- 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.
2.
I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o pia? dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.
3.
A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.
Art. 9 - Modalita istruttorie
1.
I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2.
L'istruttoria e demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3.
L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
4.
I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attivita e comunque sino alla estinzione del mutuo.
Art. 10 - Direttive di attuazione
1.
Le modalita di applicazione della presente legge sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stesse previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 11 - Norme finali
1.
Il regime degli aiuti previsto da presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.
Art. 12 - Norma transitoria
1.
La legge regionale 7 giugno 1984, n. 2 successive modifiche e integrazioni, inapplicabile dal l? gennaio 2000, e abrogata.
2.
Le domande pervenute, ai sensi de legge regionale n. 28 del 1984, entro il dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, ed istruite sono liquidate secondo le modalita previste dalla legge stessa.
Art. 13 - Fondo intervento
1.
Per l'attuazione della presente legge e istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: 'Imprenditoria giovanilea??.
2.
Il programma annuale o pluriennale degli interventi e approvato dalla Giunta regionale, ai termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977 successive modifiche ed integrazioni.
3.
Con la procedura di cui all'articolo della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 14 - Copertura finanziaria
1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 87.797.673 per l'anno 2002 ed in euro 103.290.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e fanno carico alla UPB S01.020 (Nuova Istituzione) Direz. Gen. 01 Serv. 03 (02.17) (Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile) del bilancio 2002 2004 e a quelle corrispondenti dei bilanci successivi; alla relativa spesa si fa fronte: - quanto all''anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell''articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 6 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6; - quanto agli anni dal 2003 al 2006 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002 2004 e quelle dei bilanci per gli anni successivi.
2.
Le disponibilita relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2003 2004 possono essere anticipate all'anno 2002, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.
La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, adda? 24 gennaio 2002
Pili





