Regolamento 29 aprile 2003, n. 6
Regolamento di attuazione - comma 3?, art. 3 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 15.
| Ente | Giunta regionale |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 8 30/04/2003 |
| Regione | Calabria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento
VISTO l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, cosi` come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 13/4/2003,
EMANA il seguente Regolamento:
Art. 1
1.
La Regione Calabria - Assessorato alla F.P. garantisce che nella programmazione annuale e pluriennale di formazione professionale ai sensi della Legge 845/78 e della L.R. 18/85 venga obbligatoriamente prevista una quota di attivita formativa nel settore dell'artigianato, con particolare riferimento all'artigianato artistico e tipico-tradizionale, in attuazione all'art. 12 della L.R. 15/2002. La Regione favorisce una formazione di base che concilii teoria e pratica. I lavori pratici realizzati nei cantieri scuola o nelle botteghe artigiane costituiscono elemento centrale e fonda- mentale della formazione di base per l'accesso ai mestieri del- l'artigianato artistico, tradizionale e del patrimonio; la qualificazione delle attivita artigianali artistiche e tradizionali calabresi e perseguita dalla Regione attraverso la tipologia di azioni formative dirette:
- ai giovani che desiderano avviare attivita nei settori del- l'artigianato artistico e tradizionale;
- agli artigiani che desiderano riorientare le proprie attivita e necessitano di innovare e/o specializzare il loro mestiere;
- agli artigiani gia specializzati che necessitano di approfondire il loro mestiere e di confrontare le proprie esperienze.
Art. 2
1.
La regione garantisce, considerando anche i piani cofinanziati dal FSE e da altre risorse comunitarie, nazionali e regionali, nel- l'ambito dei Quadri Comunitari di Sostegno, che nell'ambito dei piani formativi annuali siano previste azioni specifiche per l'artigianato come sopra.
Art. 3
1.
Ai fini della programmazione delle attivita , la Regione (o la Provincia Delegata a seguito dell'applicazione dei principi di decentramento di cui alla L.R. 34/02) definisce annualmente un piano di intervento concertato con le Province, le Associazioni di categoria artigiane, gli Enti Bilaterali dell'artigianato, le Organizzazioni Sindacali, il Comitato regionale per la tutela (ex art. 9 della L.R. 15/02), le Commissioni provinciali per l'artigianato, che viene integrato nella programmazione generale degli interventi di cui ai piani regionali o provinciali di formazione professionale.
Art. 4
1.
L'affidamento delle iniziative formative teorico e pratiche sa- ranno realizzate prioritariamente, in convenzione con gli enti di formazione professionale emanazione delle organizzazioni del- l'artigianato maggiormente rappresentative e/o nell'ambito delle procedure di accordo di programma con il soggetto economico individuato dalla G.R. ai sensi dell'art. 20 della L.R. 15/2002; nel rispetto delle procedure di affidamento fissate dal POR Calabria.
Art. 5
1.
Gli interventi formativi teorico e pratici previsti potranno riguardare:
- Interventi di formazione/qualificazione di base;
- Interventi di formazione specializzata;
- Azioni di obbligo formativo, apprendistato o IFTS in logica di integrazione dei sistemi formativi;
- Interventi di formazione continua per occupati;
- Interventi di formazione imprenditoriali per i titolari di impresa o per i loro familiari;
- Azioni formative finalizzate all'assunzione di nuovi dipendenti da parte delle Imprese artigiane al termine delle azioni;
- Interventi di
Catanzaro, li` 29 aprile 2003
Il Presidente Chiaravalloti





