LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2001, n. 14

Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.3.1999, n? 68

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 10
18/05/2001
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

BURA n. 10 del 18 maggio 2001

Art. 1 - Finalita

1.

La Regione Abruzzo istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12.3.1999, n? 68 concernente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", ne disciplina le modalita di funzionamento e ne determina gli organismi amministrativi.

2.

Il Fondo e destinato al finanziamento del programma regionale di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, anche attraverso azioni di orientamento, formazione, riqualificazione professionale, servizi di sostegno al reddito ed incentivi alle aziende per un collocamento mirato.

Art. 2 - Destinatari

1.

I soggetti destinatari dell'inserimento lavorativo obiettivo degli interventi di cui al precedente art. 1 sono quelli di seguito elencati sulla base delle tipologie di cui all'articolo 1 della legge 12.3.1999, n? 68:

  • persone in eta lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo;
  • persone invalide del lavoro;
  • persone non vedenti o sordomute;
  • persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra ed invalide per servizio.

2.

Le agevolazioni di cui al Fondo regionale sono destinate ai soggetti indicati ai successivi punti 1) e 2) e segnatamente:

  • i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 12.3.1999, n? 68, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. 8.11.1994, n? 85;
  • gli Enti locali, le O.N.L.U.S. iscritte all'albo di cui al D.Lgs. 4.12.1997, n? 460, gli Organismi di volontariato, le Fondazioni e le Associazioni con esperienza almeno biennale in attivita rivolte a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, nonche gli enti pubblici economici ed altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

Art. 3 - Programmazione regionale degli interventi

1.

La Giunta Regionale, sentito l'organismo di cui all'art. 4 e su proposta del Componente competente per materia, predispone ed adotta un programma annuale degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, sulla base delle indicazioni fornite dai servizi di osservazione dell'ente "Abruzzo Lavoro" in ordine al bacino potenziale di collocamento, alla stima delle risorse disponibili ed all'esito di programmi realizzati nell'anno precedente.

2.

Il programma di cui al comma precedente deve, altresi, prevedere:

  • le modalita di redazione delle domande e dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;
  • gli obiettivi quali-quantitativi dell'inserimento lavorativo;
  • i criteri di priorita da adottarsi per la valutazione tecnico - finanziaria dell'ammissibilita a contributo dei progetti, le modalita di concessione, l'erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
  • le attivita e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonche la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;
  • le risorse finanziarie impiegate;
  • i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;
  • gli organismi pubblici e privati abilitati all'intervento direttamente o mediante convenzione;
  • individua i Centri per l'Impiego di cui alla L.R. 76/1999 deputati all'erogazione, previa valutazione dei progetti integrati di inserimento lavorativo da effettuarsi sulla base dei criteri di cui alla lettera c) del presente comma;
  • individua i Centri per l'Impiego di cui alla L.R. 76/1999 deputati all'erogazione, previa valutazione dei progetti integrati di inserimento lavorativo da effettuarsi sulla base dei criteri di cui alla lettera c) del presente comma;
  • le modalita di accredito delle risorse finanziarie alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite ai Centri per l'Impiego;
  • le tipologie degli interventi da promuovere nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 1 comma 2.

Art. 4 - Organo amministrativo del Fondo

1.

E istituito presso la Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione" con funzioni consultive e propositive sulla destinazione delle risorse e di verifica dei risultati, il "Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato" quale organo amministrativo del Fondo di cui al precedente articolo 1, composto da:

  • il Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione "Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione" o suo delegato, con funzione di Presidente;
  • 3 Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
  • un Dirigente regionale esperto in materia di Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione;
  • un Dirigente regionale esperto in materia di Sicurezza e Promozione Sociale;
  • un Dirigente provinciale esperto in materia di Sicurezza e Promozione Sociale, designato dall'Unione Provinciale d'Abruzzo;
  • tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello regionale;
  • tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative a livello regionale;
  • tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente piu rappresentative a livello regionale.

2.

I componenti il Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3.

Le sedute del Comitato sono valide se risulta presente il 50% piu uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A ciascun componente estraneo all'Amministrazione regionale, ivi compreso il Presidente, e erogato un gettone di presenza per ciascuna seduta, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

4.

Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dalla Direzione competente.

5.

Il Comitato disciplina con proprio regolamento le modalita del proprio funzionamento

Art. 5 - Incentivi

1.

Ai fini della presente legge sono corrisposti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.1, incentivi nel limite degli "aiuti de minimis" e, dopo l'entrata in vigore, del regolamento di esenzione in blocco da emanare ai sensi del regolamento del Consiglio Europeo n? 994/1998 del 7.5.1998, nella misura che sara consentita dal medesimo. Non trova, pertanto, applicazione l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato CEE.

Art. 6 - Assistenza tecnica

1.

Sono affidati all'Ente strumentale Abruzzo Lavoro compiti di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, in conformita alle attribuzioni conferite con L.R. 76/1998.

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

1.

Per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste da quanto disposto all'art. 14 della legge 68/1999. Nel bilancio regionale sono annualmente istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa: Stato di previsione dell'entrata: Cap. 35011 (Tit. III, Ctg. 5) denominato: "Sanzioni amministrative derivanti dall'art. 14 della legge 68/1999 in materia di occupazione dei disabili" - per memoria Cap. 35012 (Tit. III, Ctg. 5) denominato "Contributi derivanti dall'art. 14 della legge 68/1999 in materia di occupazione dei disabili" - per memoria Stato di previsione della spesa: Cap. 022442 (Tit. II, Sett. 2, Ctg. 4, Voce economica 3, Aggregato economico 3, Sezione 8) denominato "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'art. 14 della legge 68/1999" - per memoria

Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza

1.

La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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