LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2003, N. 15

Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 9
25/06/2003
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 - (Oggetto e finalita )

1.

In attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e in conformita con i principi e l'organizzazione dei servizi di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e alla legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap), la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento e l'integrazione lavorativa attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attivita di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

Art. 2 - (Indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili)

1.

Nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati, a diverso titolo, a garantire il diritto alla formazione e al lavoro delle persone disabili.

2.

Nel programma triennale sono, altresa?, indicati i criteri per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 5, comma 1, nonche i criteri per il riparto tra le Province del Fondo regionale di cui all'articolo 4.

3.

Gli indirizzi, in particolare, sono relativi alla realizzazione, per le persone disabili, di un percorso dalla scuola al lavoro coerente e coordinato attraverso:

  • integrazione degli interventi di inserimento scolastico, formativo e lavorativo;
  • strumenti per la realizzazione dell'obbligo formativo;
  • attivita di orientamento al lavoro;
  • azioni di collocamento mirato e di supporto.

4.

Il parere sul programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, per la parte relativa agli indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, e reso dalla Commissione regionale di concertazione, integrata ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3 - (Commissione regionale integrata di concertazione)

1.

La Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, e integrata, ai fini della presente legge, da un minimo di tre ad un massimo di sei rappresentanti e relativi supplenti delle persone disabili, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni delle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili.

Art. 4 - (Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili)

1.

Per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e per le altre finalita di cui all'articolo 14 della l. 68/1999, e istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, di seguito denominato a??a??Fondo''.

2.

Una quota del Fondo regionale non superiore al 15 per cento e destinata all'incremento del rimborso forfettario parziale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999, estendendone i benefici ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Art. 5 - (Competenze regionali)

1.

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3, e tenuto conto dei criteri stabiliti nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2 definisce:

  • le modalita di ripartizione tra le Province del gettito derivante dall'addizionale di cui all'articolo 181, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone disabili), destinato al finanziamento delle attivita di riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l. 68/1999;
  • le modalita di ripartizione tra le Province delle disponibilita del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della l. 68/1999;
  • le modalita di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
  • le modalita per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a) e b) della l. 68/1999, anche al fine di garantire a tutte le categorie di disabili pari opportunita di accesso ai benefici previsti;
  • le modalita di ripartizione tra le Province del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;
  • le priorita per l'erogazione dei contributi da parte delle Province con particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa;
  • le modalita relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme di cui all'articolo 5, comma 7 della l. 68/1999.

2.

Il programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, di cui alla l.r. 52/1993, riserva alla Regione una quota del Fondo per iniziative ed azioni di interesse regionale per l'occupazione delle persone disabili, comunque non superiore al 30 per cento.

3.

La Giunta regionale provvede, altresa?, al monitoraggio sullo stato di attuazione della l. 68/1999 e presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale entro il 30 aprile.

Art. 6 - (Competenze provinciali)

1.

La Provincia, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, sentita la Commissione unica provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede:

  • alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;
  • all'organizzazione degli uffici competenti per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;
  • all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
  • alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, dei servizi di mediazione al lavoro gestiti dagli enti locali, dalle A.S.L. o da enti riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente;
  • alla concessione ed erogazione dei contributi a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;
  • alla autorizzazione e finanziamento delle attivita di riqualificazione professionale ed erogazione della assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio;
  • alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della l. 68/1999, anche mediante convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria;
  • alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della l. 68/1999.

2.

Le Province presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

Art. 7 - (Commissione per la gestione del Fondo)

1.

a? istituita la Commissione per la gestione del Fondo la quale esprime parere preventivo sugli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), e ne verifica l'attuazione.

2.

La Commissione e costituita da:

  • l'Assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
  • un esperto in materia di politiche del lavoro individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;
  • un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;
  • un rappresentante delle associazioni dei disabili designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;
  • un rappresentante delle Province designato dall'Unione regionale delle Province Liguri;
  • un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
  • un rappresentante dell'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro;
  • un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro.

3.

La durata in carica della Commissione coincide con la legislatura regionale.

4.

L'attivita della Commissione e disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

Art. 8 - (Potere sostitutivo)

1.

Nei casi di mancata attuazione degli interventi previsti dalla l. 68/1999, nonche di inerzia o inosservanza delle direttive regionali, previo trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.

2.

Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati alla Amministrazione inadempiente.

Art. 9 - (Norma transitoria)

1.

Sino all'approvazione del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 5 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 3.

Art. 10 - (Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti in forza degli articoli 4, 13 e 14 della l. 68/1999 allocati nello stato di previsione dell'entrata alla U.P.B. 2.2.11 a??a??Trasferimenti per l'attuazione di politiche attive del lavoro e formazione professionale'' ed alla U.P.B. 3.1.4 a??a??Altri proventi di parte corrente'' e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 11.103 a??a??Spese per le attivita di formazione professionale'' e alla U.P.B. 11.104 a??a??Spese per la promozione dell'occupazione'' del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, adda? 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE Sandro Biasotti

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