Circolare 5 dicembre 2003, n. 41
Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (p.o.n.).
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 301 30/12/2003 |
thesaurus: Termini ausiliari:Programmazione - Termini ausiliari:Riforme
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
Premessa.
La presente circolare intende fornire definizioni e criteri unitari, con riferimento alla disciplina concernente la tipologia dei soggetti promotori, l'ammissibilita' delle spese e dei massimali di costo relativamente alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. rientranti nei Programmi operativi nazionali a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo di programmazione F.S.E. 2000/2006 affidate mediante concessione amministrativa. La problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di assoluto rilievo nella presente programmazione in considerazione dell'allargamento delle funzioni, dei compiti e della missione del Fondo sociale europeo, chiamato ad assumere il ruolo di strumento finanziario dell'attuazione della politica europea dell'occupazione. La presente circolare si applica anche alle attivita' delegate agli Organismi intermedi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ove ritenuto opportuno le amministrazioni individuate come organismi intermedi potranno, comunque, integrare, per gli aspetti non contemplati, le presenti disposizioni. Destinatari della circolare risultano, pertanto, i soggetti proponenti e gestori delle attivita' progettuali, nonche' le amministrazioni interessate che dovranno tenerne conto in sede di valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali. Le voci ammissibili sono state delineate sulla base del Regolamento (CE) n. 1685/2000 (pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 (pubblicato in GUCE serie L n. 160 del 28 giugno 2003). E' stato, altresi', tenuto in considerazione il documentoal finanziamento del F.S.E.> elaborato dal Gruppo di lavoro istituito presso l'Ufficio centrale OFPL, del quale il Comitato di sorveglianza QCS Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001.
Si premettono alcuni principi generali:
Principi cardine di riferimento.
Soggetti attuatori sono tenuti ad adottare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento (vgs. art. 34, lettera F del Regolamento n. 1260/99). -... i pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorita' di pagamento ...-. (vgs. art. 32, paragrafo 3 del Regolamento n. 1260/99). Al riguardo, la normativa nazionale prevede la presentazione di una fideiussione in caso di richiesta di pagamenti a valere sul Fondo di rotazione e sul F.S.E. : art. 56, legge 6 febbraio 1996, n. 52, decreto del Ministero del tesoro 22 aprile 1997, decreto Dir. UCOFPL 9 maggio 1997, n. 122), ed ulteriore normativa nazionale di riferimento. In generale, un costo per essere ammissibile deve essere: pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili. -Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato- (art. 30, Regolamento CE n. 1260/99). I costi per essere considerati ammissibili devono essere riconducibili ad una delle attivita' indicate dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1784/99.
Effettivo.
Il principio dell'effettivita' e' fondamentale ai fini dell'ammissibilita' di un costo. Il Regolamento CE n. 1260/99, all'art. 32 definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali), mentre il Regolamento n. 1145/03 assimila i pagamenti ai costi la cui evidenza economica non e' allineata nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i contributi in natura. Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento. Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validita' dell'intervento (art. 30, paragrafo Regolamento n. 1260/99).
Comprovabile.
-... i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate ... o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente> (Regolamento CE n. 1145/03, norma 1, paragrafo 2).
Legittimo.
I costi, per essere considerati ammissibili in generale, devono essere conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e del Fondo sociale europeo, ma anche delle altre norme comunitarie e nazionali.
Contabilizzato.
I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioe' conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonche' alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'amministrazione (imputazione contabile sul sistema SIPRO). A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili e' obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti (art. 34, paragrafo 1, lettera e) Regolamento n. 1260/99).
Contenuto nei limiti autorizzati.
I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati. Per definire i principi relativi all'ammissibilita' dei costi e le modalita' di rendicontazione, gli operatori dovranno, quindi, fare riferimento sia ai Regolamenti comunitari che alla normativa nazionale (tale materiale puo' essere consultabile anche sul sito internet: www.welfare.gov.it). Nel premettere che tutta la documentazione relativa alle spese presentate in sede di verifica amministrativo-contabile deve essere prodotta in originale, per quanto concerne, in particolare, i giustificativi di spesa, si invitano gli Enti beneficiari a far inserire, nella descrizione delle prestazioni dei beni o dei servizi, il riferimento alla specifica fonte di finanziamento con il dettaglio degli estremi del progetto approvato.
A fini espositivi si precisa che la presente circolare si articolera' nelle seguenti sezioni:
A) tipologia dei soggetti proponenti;
B) tipologia di azioni;
C) tipologia di spese ammissibili.
A) Tipologia dei soggetti proponenti e attuatori.
Possono concorrere alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto specificato dalle procedure concorsuali o dagli avvisi pubblici.
- - Soggetti partner.
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- - Associazioni temporanee (A.T.I. e A.T.S.).
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- - Soggetti terzi cui vengono delegate singole attivita'.
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B) Tipologie di azioni.
In base a quanto descritto nei P.O.N. ob. 1 e ob. 3, sono individuabili quattro tipologie di azione, eventualmente tra loro integrabili:
azione di ricerca;
azione di rafforzamento sistemi;
azione di realizzazione/erogazione di servizio pubblico;
azione di formazione.
All'interno di ciascuna delle sopraelencate tipologie, gli operatori dovranno rapportare le spese con la relativa rendicontazione, secondo le seguenti, macrovoci di costo:
preparazione;
realizzazione;
diffusione risultati;
direzione e valutazione;
costi indiretti di funzionamento.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette tipologie progettuali, ed all'interno delle suindicate macrovoci, la presente circolare individua nella lettera c) specifichecosto> determinando, ove possibile, i corrispondenti massimali. Gli enti beneficiari dovranno gestire le risorse attraverso un sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilita' generale, anche al fine di poter definire in ogni momento le disponibilita' relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovra', altresi', consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le diverse attivita' svolte. A tal fine gli enti beneficiari dovranno predisporre gli atti necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere effettuate per verificare l'effettivita' della spesa sostenuta durante lo svolgimento delle diverse attivita'. Si premette che tutti i costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruita' e coerenza.
C) Tipologia di spese ammissibili.
- Spese relative ad attivita' complesse e multidisciplinari. Nell'ambito delle tipologie di prestazioni e delle macrovoci di costo, vengono classificate una serie di attivita' all'interno delle quali potranno ricorrere - in tutto o in parte - voci di spesa comuni ad altre attivita' che verranno descritte successivamente all'interno della stessa lettera c). Le suddette attivita' sono da intendersi ammissibili in ragione della specifica previsione nell'ambito dei singoli avvisi. Trattandosi di attivita' complessa essa potra' risultare non immediatamente visibile e quindi valutabile a posteriori, per cui l'operatore dovra' essere in grado di documentarla in modo adeguato sia in fase di proget-tazione, sia in quella di rendicontazione. Pertanto, anche nell'interesse dello stesso operatore, particolare cura dovra' essere posta nel corso dell'esecuzione dell'operazione nel documentare puntualmente l'attivita' svolta, al fine di renderla visibile e verificabile lungo tutto il suo iter procedurale, in modo da lasciare meno margini possibili al dubbio, all'incertezza e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni non consentite con altre attivita' riferibili allo stesso o ad altro progetto. In particolare, qui di seguito, si riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di attivita' con i relativi costi ammissibili, che si configurano come piu' ricorrenti nell'attuale programmazione del F.S.E.
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- - Spese di funzionamento e di gestione - Spese generali.
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Roma, 5 dicembre 2003
Il direttore generale: Bulgarelli





