LEGGE PROVINCIALE 15 NOVEMBRE 2002, N. 14

Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme in ambito sanitario.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 22
31/05/2003
Regione P.A. di Bolzano

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Titolo I

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - F i n a l i t a'

1.

La provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata provincia, promuove e gestisce direttamente o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua.

Art. 2 - Determinazione dei fabbisogni

1.

La giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:

  • formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;
  • di medici di medicina generale;
  • di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.

2.

Il fabbisogno di cui alle lettere b) e c) e' determinato sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Capo II

Norme in materia di formazione continua e concessione di contributi

Art. 3 - Piano triennale di formazione continua

1.

Gli interventi di formazione continua sono determinati dalla giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la formazione continua, attraverso l'approvazione dello specifico piano triennale.

Art. 4 - Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari

1.

La giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, puo':

  • concedere contributi finanziari ad enti ed istituzioni pubbliche e private, accreditati ai sensi dell'Art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, per l'esecuzione di corsi di formazione di base, specialistica e continua;
  • concedere assegni di studio a coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base, specialistica e continua;
  • prevedere sostegni finanziari a favore di coloro che svolgono periodi di tirocinio ai sensi della lettera b).

2.

La giunta provinciale puo' inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

Titolo II

Capo I

Disposizioni generali

Art. 5 - Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di medico in medicina generale

1.

Per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale e' necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validita' degli attestati gia' rilasciati ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

Art. 6 - Requisiti per l'accesso alla formazione e durata della formazione

1.

Il diploma di cui all'Art. 5 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

2.

Al fine di essere ammessi, i medici devono dimostrare di essere in grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in lingua tedesca e di conoscere pertanto entrambe le lingue. L'accertamento delle conoscenze linguistiche avviene in base al regolamento di esecuzione alla presente legge.

3.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sanita'.

Capo II

Diritti e doveri dei partecipanti

Art. 7 - Impegno a tempo pieno

1.

Il corso comporta l'impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attivita' didattiche, pratiche e teoriche.

Art. 8 - Divieto di altre attivita'

1.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico e' inibito l'esercizio dell'attivita' libero professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale, ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private, ad eccezione della sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario. Il medico puo' inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma puo' venire occupato solo in caso di carente disponibilita' di medici gia' iscritti nei predetti elenchi.

Art. 9 - Stato giuridico dei partecipanti

1.

La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale ne' con il servizio sanitario, ne' con i medici tutori.

Art. 10 - Aspettativa

1.

Il medico iscritto ai corsi di cui all'art. 6, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 11 - Impedimenti temporanei

1.

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nonche' quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche.

Art. 12 - A s s e n z e

1.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superano i novanta giorni complessivi nel triennio di formazione e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione della borsa di studio.

Capo III

C o n c o r s i

Art. 13 - Bando di concorso

1.

Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e' approvato dalla giunta provinciale ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4" serie speciale

Art. 14 - Prove di esame di ammissione e graduatoria

1.

Il concorso consiste in una prova scritta e in una prova orale su argomenti di medicina clinica.

2.

Del giorno e dell'ora della prova scritta e' data comunicazione ai candidati almeno trenta giorni prima della prova stessa.

3.

La graduatoria di ammissione dei partecipanti alla formazione e' determinata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d'esame di cui al comma 1.

Art. 15 - Commissione d'esame

1.

La giunta provinciale nomina la commissione d'esame per l'ammissione al corso, la quale e' composta da:

  • il presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede;
  • un primario ospedaliero di medicina interna;
  • un primario ospedaliero dell'area chirurgica;
  • due medici di medicina generale;
  • due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

2.

Le persone di cui alla lettera e) del comma 1 sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) connesso al diploma di laurea o di attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.

3.

l componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono designati dall'assessore provinciale competente in materia di sanita', mentre dei due componenti di cui alla lettera d) del comma 1 uno viene proposto dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano e uno dall'assessore provinciale competente in materia di sanita'.

Capo IV

Corso di formazione

Art. 16 - Competenze della giunta provinciale

1.

La giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:

  • il programma, l'articolazione e gli obiettivi della formazione;
  • le metodologie di insegnamento e di apprendimento;
  • i programmi delle attivita' teoriche e delle attivita' pratiche;
  • la nomina dei coordinatori delle attivita' teoriche e delle attivita' pratiche su proposta del comitato scientifico di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge, nonche' la misura del compenso spettante agli stessi;
  • i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione;
  • l'individuazione, su proposta del comitato scientifico di cui alla lettera d), delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, territoriali e dei dipartimenti da accreditarsi quali strutture di formazione.

Art. 17 - Corso di formazione

1.

Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche teoriche. Le attivita' didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca.

2.

La durata della formazione e' di almeno 3000 ore, di cui i due terzi riguardano l'attivita' formativa di natura pratica, la quale e' svolta nelle strutture accreditate di cui all'Art. 16, comma 1, lettera f).

Art. 18 - T u t o r a t o

1.

I tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno dieci anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale, in possesso della titolarita' di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla meta' del massimale vigente. I tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.

2.

Presso le strutture accreditate di cui all'art. 16, la funzione tutoriale per le attivita' didattiche di natura pratica e' affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a persone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unita' operativa.

3.

Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.

Art. 19 - G i u d i z i

1.

Se il partecipante alla formazione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un periodo di apprendimento puo' recuperare, ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio, le attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati.

2.

Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, e' ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza deI corso.

Art. 20 - Esame finale

1.

Sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno ottenuto giudizi positivi per tutti i periodi di apprendimento del triennio di formazione.

Art. 21 - Giudizio finale

1.

Il giudizio finale e' formulato dalla commissione di cui all'art. 15, integrata dai seguenti componenti:

  • un rappresentante del Ministero della salute;
  • un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica;
  • un professore ordinario designato dall'assessore provinciale competente in materia di sanita'.

2.

Della commissione di cui al comma 1 non fanno parte i componenti nominati per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Titolo III

Capo I

Disposizioni generali

Art. 22 - Interventi di sostegno

1.

Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la provincia puo' ricorrere ai seguenti interventi:

  • convenzioni per la formazione di medici specialisti;
  • convenzioni per la formazione di medici specialisti;
  • emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica.

2.

Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.

Capo II

Convenzioni per la formazione di medici specialisti

Art. 23 - Convenzioni

1.

La provincia puo' stipulare convenzioni con le universita' italiane, nonche' con le universita' e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca, per l'attivazione di posti di formazione di medici specialisti.

2.

Le convenzioni possono prevedere che la provincia versi all'Universita' o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalita' fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3.

Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della giunta provinciale.

Art. 24 - Procedure selettive

1.

L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti dalle convenzioni di cui al presente capo avviene tramite le procedure selettive disciplinate dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2.

Le convenzioni prevedono modalita' di selezione che consentono di verificare il possesso, oltre ai requisiti previsti in via generale dalla normativa vigente, di una adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Art. 25 - Attivita' successiva alla formazione medica specialistica

1.

I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalita' fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

2.

Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attivita' prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, e' tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalita' specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

3.

Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi l e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonche' nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Capo III

Assegni per la formazione di medici specialisti

Art. 26 - A s s e g n i

1.

La provincia puo' attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso Universita' od organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca.

2.

L'ammontare dell'assegno e' determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge.

3.

Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla giunta provinciale.

Art. 27 - Procedure selettive

1.

L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  • abilitazione all'esercizio della professione medica;
  • adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L'accertamento avviene secondo le modalita' di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge.

2.

L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e professionale.

Art. 28 - Attivita' successiva alla formazione medica specialistica

1.

Ai medici specialisti che beneficiano degli assegni di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'Art. 25.

Capo IV

Emolumenti per la formazione

Art. 29 - C o n t r i b u t i

1.

La provincia puo' concedere emolumenti nei seguenti casi:

  • per l'espletamento di periodi di formazione specialistica o di formazione pratica, a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in medicina, anche in riferimento allo studio di temi specifici o all'acquisizione di tecniche particolari;
  • per la realizzazione di elaborati scientifici nell'ambito sanitario.

2.

I requisiti e le modalita' per l'attribuzione degli emolumenti di cui al presente capo, nonche' l'ammontare degli stessi, sono stabiliti con il regolamento di esecuzione alla presente legge, che puo' anche limitarne la fruizione a determinate categorie di soggetti.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 30 - Posti di formazione

1.

Per lo svolgimento di attivita' di formazione medica specialistica, gli enti del servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla giunta provinciale.

2.

Al fine di cui al comma 1, la provincia, anche al di fuori dei rapporti convenzionali di cui al capo II del presente titolo, puo' stipulare appositi accordi con le universita' italiane, nonche', con le universita' e gli altri organismi pubblici competenti degli Stati membri dell'unione europea rientranti nell'area culturale di lingua tedesca.

3.

Il regolamento di esecuzione alla presente legge puo' disciplinare la concessione di una speciale indennita' aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono i posti di formazione.

Art. 31 - Altre specializzazioni

1.

Le disposizioni di cui ai capi I, Il, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali e' richiesto il diploma di laurea.

Art. 32 - A s p e t t a t i v a

1.

Ai dipendenti del servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, puo' essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialita' attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano.

2.

Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 33 - Regolamento di esecuzione

1.

Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati:

  • i criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti la fruizione dei benefici di cui agli articoli precedenti. Tali criteri, in relazione ai posti di formazione specialistica convenzionati di cui al capo II del presente titolo, risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni;
  • le modalita' della formazione di base, specialistica e continua;
  • la disciplina e la composizione del comitato scientifico di cui all'art. 16;
  • il versamento di una somma alle universita' e agli organismi pubblici competenti per l'attivazione dei posti di formazione di medici specialisti;
  • la durata e le modalita' dell'impegno del medico specialista di prestare la propria opera nel territorio provinciale, nonche' la disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui all'Art. 25, comma 2;
  • i criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione di medici specialisti ed il relativo ammontare;
  • i requisiti e le modalita' di attribuzione degli emolumenti per la formazione, nonche' l'ammontare degli stessi;
  • la concessione di una speciale indennita' aggiuntiva per coloro che ricoprono i posti di formazione.

Titolo VI

Modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, recante

Art. None - Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, recante

Bolzano, 15 novembre 2002

DURNWALDER

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