Circolare 15 gennaio 2004, n. 4

Modifica dell'art.3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.71, (art.10, legge 14 febbraio 2003, n.30).

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 17
22/01/2004
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thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Alla regione Siciliana assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro All'I.N.P.S. - Direzione generale All'I.N.A.I.L. - Direzione generale Alla Direzione generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII Al SECIN

 

L'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha novellato l'art. 3 del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 marzo 1993, n. 151, stabilendo cheimprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi e' subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale>.

 

Viste le dense implicazioni della novella, e data la rilevanza della materia, si ritiene necessario fornire alcune disposizioni interpretative dell'articolo richiamato.

 

Campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 71, nuovo testo.

 

La novella di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, estende il campo di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, rendendolo norma di applicazione generalizzata a ogni tipologia di incentivo normativo e contributivo, presente o futuro, oltre che precetto di portata assorbente rispetto ad altre disposizioni di contenuto analogo. In questo senso, per i settori dell'artigianato, del commercio e del turismo, la disciplina di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, assorbe percio' anche l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che pure subordina, ma con formulazione meno stringente e dettagliata, l'applicazione di incentivi e benefici pubblici al rispetto dei contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona.

 

Cio', in primo luogo, in quanto la nuova formula dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, non opera piu' un riferimento testuale ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali che, tra l'altro, non sono piu' operanti oramai da alcuni anni, in quanto non reiterati dalla legislazione successiva.

 

Depone poi in questo senso anche la lettera dell'art. 10 nuovo testo, che subordina, con riferimento alle imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti nazionali, regionali e territoriali o aziendali, la' dove sottoscritti, il generico riconoscimento di benefici normativi e contributivi, all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati.

 

Il problema dell'integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi.

 

La locuzionedegli accordi e contratti> (contenuta nel nuovo testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, in luogo della originaria espressionedegli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro>) subordina il riconoscimento dei benefici economici e contributivi alla integrale applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. Se intesa nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo - tra cui, in particolare, l'obbligo di adesione agli enti bilaterali - la disposizione di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, risulterebbe infatti in palese contrasto con i principi costituzionali di liberta' sindacale, e di liberta' sindacale negativa in particolare (di cui all'art. 39 Cost.), oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.

 

Anche anteriormente alla novella di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, erano insorti alcuni contrasti interpretativi sulla riferibilita' del precetto di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, alla sola parte normativa del contratto collettivo, ovvero anche alla c.d. parte obbligatoria, quantomeno in relazione a quelle clausole dei contratti collettivi che impongono l'iscrizione e la relativa contribuzione agli enti bilaterali. La questione in quell'occasione era stata risolta dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale aveva ritenuto che le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano ne' tra gli istituti di parte economica ne' tra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento, dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente, destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti.

Roma, 15 gennaio 2004

Il Ministro: Maroni

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