DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 SETTEMBRE 2001, N. 1052

attuazione provvedimento 22 febbraio 2001 concernente 'accordo tra il ministro della sanita?, il ministro per la solidarieta? sociale e le regioni e le province autonome di trento e bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazionea??

Ente 3
Fonte Supplementi Ordinari
n. 184
31/10/2001
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

Viste le proprie deliberazioni n. 358/1999 e 955/2000 con le quali sono stati attivati, rispettivamente per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001, i corsi per operatori tecnici addetti all`assistenza (OTA) con un programma sperimentale di 1.000 ore, recependo gli orientamenti di livello nazionale che prevedevano una formazione integrata per un profilo professionale di base riferito ad un operatore in grado di intervenire sia in ambito sanitario che sociale; Preso atto del provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Sanita`, il Ministro per la Solidarieta` Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell`operatore socio sanitario e per la definizione dell`ordinamento didattico dei corsi di formazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2001; Atteso che il suddetto accordo all`art. 13 prevede che: * le Regioni e le Provincie Autonome attuano la formazione dell`operatore socio sanitario e provvedono all`organizzazione dei corsi e delle relative attivita` didattiche; * le Regioni e le Provincie Autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UUSSLL e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanita` e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione di corsi di formazione; Rilevato che le suddette linee guida non sono ancora state emanate e che si ritiene opportuno proseguire, anche per l`anno 2001/2002, la formazione di detti operatori nell`ambito del sistema delle Aziende Sanitarie toscane; Atteso inoltre che l`accordo prevede: * misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente per la parte sanitaria o per quella sociale; * che le Regioni e le Provincie Autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, quantifichino il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all`acquisizione dell`attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto; Ritenuto quindi: * di dover recepire l`accordo tra il Ministro della Sanita`, il Ministro per la Solidarieta` Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano prevedendo l`istituzione del profilo dell`operatore socio-sanitario cosi` come descritto nell`art. 1 dell`accordo; * di dover regolamentare il corso per operatore socio sanitario; * di dover predisporre il curriculum formativo dell`operatore socio sanitario per un numero complessivo di 1.000 ore secondo le modalita` previste dal comma 1. dell`art. 8 dell`accordo; * di dover predisporre i moduli didattici integrativi post-base per quei casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente per la parte sanitaria o per quella sociale, come previsto dall`art. 9 dell`accordo; * di dover quantificare, come previsto dall`art. 13 dell`accordo, il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all`acquisizione dell`attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dall`accordo; Viste le proposte di regolamento del corso (Allegato 1), la proposta di curriculum formativo dell`operatore socio sanitario (Allegato 2), le proposte di moduli didattici integrativi post- base per la parte sanitaria e quella sociale (Allegati 3 e 4) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; Rilevato che le Regioni e Provincie Autonome determinano, nel provvedimento regionale di istituzione dei corsi, anche la composizione delle commissioni finali di esame della quale devono far parte due esperti, di cui uno del settore sanitario ed uno del settore sociale, entrambi designati dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta`; Ritenuto opportuno individuare i componenti che devono far parte delle commissioni finali di esame, la cui costituzione e` demandata al legale rappresentante dell`Ente titolare del corso, nel seguente modo: * Il Direttore del corso che la presiede; * Un docente del corso; * Un tutor del corso; * Un esperto del settore sanitario designato dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta`; * Un esperto del settore sociale designato dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta`; Rilevato opportuno inoltre individuare per l`espletamento delle attivita` amministrative connesse ai lavori della commissione, un segretario nominato nel medesimo atto di costituzione della commissione; Ritenuto di rinviare a successivo proprio provvedimento la programmazione dei corsi per operatore socio sanitario (O.S.S.) a partire dall`anno 2002 e quella per i moduli integrativi post- base a partire dal. mese di novembre 2001, sospendendo conseguentemente l`attivazione di nuovi corsi per operatore tecnico addetto all`assistenza (O.T.A.) ed assicurando la conclusione di quelli gia` iniziati ed approvati con DGR n. 955 del 12/9/2000 e con DGR n. 85 del 29/1/2001; Rilevata inoltre la necessita` di costituire un apposito gruppo di monitoraggio, nominato dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta`, per promuovere verifiche in itinere sull`andamento della formazione in questione al fine di garantire uniformita` e qualita` della stessa sul territorio regionale; Ritenuto di dover prevedere l`equipollenza del titolo di Operatore Tecnico Addetto all`Assistenza (O.T.A.) conseguito ai sensi del DM 295 del 26/7/1991 ed a seguito della frequenza ai corsi sperimentali per O.T.A. istituiti con deliberazioni della Giunta Regionale n. 358 del 29/3/1999 e 955 del 12/9/2000, al titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) di cui al provvedimento 22/2/2001 concernente "Accordo tra il Ministro della Sanita`, il Ministro per la Solidarieta` Sociale e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell`operatore socio sanitario e per la definizione dell`ordinamento didattico dei corsi di formazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2001; Ritenuto altresi` di dover ugualmente prevedere l`equipollenza al titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S) anche per coloro che sono gia` in possesso, alla data del 31/12/2001, sia dell`attestato di qualifica di O.T.A. conseguito ai sensi del DM 295/91 sia dell`attestato di qualifica di A.A.B. o titoli equipollenti, conseguito ai sensi della L. 845/78; Ritenuto di dover individuare le Aziende Sanitarie della Toscana quali soggetti che provvedono alle suddette equipollenze secondo le dichiarazioni fac-simile Allegati 5) e 6) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, su richiesta scritta dell`interessato.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di recepire il provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Sanita`, il Ministro per la Solidarieta` Sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell`operatore socio sanitario e per la definizione dell`ordinamento didattico dei corsi di formazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2001;

2) di individuare i componenti che devono far parte delle commissioni finali di esame, la cui costituzione e` demandata al legale rappresentante dell`Ente titolare del corso, nel seguente modo:

* Il Direttore del corso che la presiede;

* Un docente del corso;

* Un tutor del corso;

* Un esperto del settore sanitario designato dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta`;

* Un esperto del settore sociale designato dal Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta`;

3) di individuare per l`espletamento delle attivita` amministrative connesse ai lavori della commissione, un segretario nominato nel medesimo atto di costituzione della commissione;

4) di approvare i documenti allegati al presente provvedimento aventi ad oggetto:

* REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER O.S.S. (Allegato 1)

* CURRICULUM FORMATIVO DELL`O.S.S. (Allegato 2)

* MODULO INTEGRATIVO POST-BASE PER O.T.A. (Allegato 3)

* MODULO INTEGRATIVO POST-BASE PER A.A.B. (Allegato 4)

5) di provvedere con successivo proprio atto alla programmazione dei corsi per operatore socio sanitario (O.S.S.) a partire dall`anno 2002 e la programmazione dei moduli integrativi post- base a partire dal mese di Novembre 2001;

6) di sospendere l`attivazione di nuovi corsi per operatore tecnico addetto all`assistenza (O.T.A.) e di assicurare la conclusione di quelli gia` iniziati ed approvati con DGR n. 955 del 12/9/2000 e con DGR n. 85 del 29/1/2001;

7) di demandare al competente Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarieta` la costituzione di un gruppo di monitoraggio per promuovere verifiche in itinere sull`andamento della formazione in questione e garantire quindi uniformita` e qualita` formativa sul territorio regionale;

8) di prevedere l`equipollenza del titolo di Operatore Tecnico Addetto all`Assistenza (O.T.A.) conseguito ai sensi del DM 295 del 26/7/1991 ed a seguito della frequenza ai corsi sperimentali per O.T.A istituiti con deliberazioni della Giunta Regionale n. 358 del 29/3/1999 e 955 del 12/9/2000, al titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S) di cui al provvedimento 22/2/2001 concernente "Accordo tra il Ministro della Sanita`, il Ministro per la Solidarieta` Sociale e le regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell`operatore socio sanitario e per la definizione dell`ordinamento didattico dei corsi di formazione" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2001;

9) di prevedere l`equipollenza al titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S) anche per coloro che sono gia` in possesso, alla data del 31/12/2001, sia dell`attestato di qualifica di O.T.A conseguito ai sensi del DM 295/91 sia dell`attestato di qualifica di A.A.B o titoli equipollenti, conseguito ai sensi della L. 845/78;

10) di individuare le Aziende Sanitarie della Toscana quali soggetti che provvedono alle suddette equipollenze secondo le dichiarazioni facsimile, Allegati 5) e 6) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, su richiesta scritta dell`interessato;

11) Il presente provvedimento e` soggetto a pubblicazione ai sensi dell`art. 2, comma 3, LR n. 18/1996. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalita` dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul BURT compresi gli allegati 1), 2), 3) ,4), 5) e 6).

Segreteria della Giunta

Il Coordinatore Valerio Pelini

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