LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 27-01-2003

Prosecuzione attivita? dei lavori socialmente utili (l.s.u.)

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 8
27/01/2003
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1 - (Prosecuzione)

1.

Le attivita relative ai lavori socialmente utili possono proseguire per il periodo 1 gennaio 2003 - 30 giugno 2003 fruendo dei contributi previsti dalla Legge Regionale 7 dicembre 2000, n.60, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche di quelli previsti dalla Legge Regionale 30 dicembre 2002, n.40.

2.

All''articolo 4, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26, le parole 'entro il 31.12.2002a??, sono sostituite con le parole 'entro il 30 giugno 2003a??.

3.

Per i comuni con popolazione tra i 3000 ed i 5000 abitanti, la percentuale minima di stabilizzazione del 30% della platea deve essere raggiunta entro il 30 giugno 2003.

4.

Fermo restando quanto stabilito dall''articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall''articolo 5, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, l''erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, e subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall''articolo 4, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26, come modificato dal secondo comma del presente articolo.

Art. 2 - (Modifiche all''art.3, della L. R. 30 dicembre 2002, n.40)

1.

All''articolo 2, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, le parole 'pur non avendo realizzato progetti di LSU ed utilizzato lavoratori LSUa?? sono soppresse.

2.

All''articolo 2, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: 'Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli Enti che non abbiano mai in precedenza realizzato progetti di LSU o utilizzato lavoratori socialmente utilia??.

3.

Al comma 1 dell''art.3 della Legge Regionale 30 dicembre 2002, n.40, dopo le parole: 'Comunita Montanea?? sono inserite le seguenti: 'nonche per le amministrazioni a gestione commissariale di cui al comma 2 dell''art.6 della Legge Regionale 5 luglio 2002, n.26a??.

Art. 3 - (Norma Finanziaria)

1.

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, stimati in 2.000.000,00 (duemilioni), si provvedera con le disponibilita del Bilancio 2003.

Art. 4 - (Dichiarazione d''urgenza)

La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E'' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 gen. 03

BUBBICO

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