Circolare 8 gennaio 2004, n. 1
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n.276/2003.
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 10 14/01/2004 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Lavoro - Lavoro:Contratti di lavoro
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
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I. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' c.d. a progetto: definizione e campo di applicazione.
La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - e' contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essereuno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa>. L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensi' individua, per l'ambito di applicazione del decreto e, nello specifico, della medesima disposizione, le modalita' di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione. Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'art. 61, oltre a definire positivamente le modalita' di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilita' a tale tipo contrattuale: le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata, si e' ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attivita' di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuita' nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensi' a quelli di cui all'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle discipline speciali; le professioni intellettuali, per i quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003; le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, legge n. 289/2002); componenti di organi di amministrazione e controllo di societa'; partecipanti a collegi e commissioni; collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia. La disciplina che emerge dall'art. 61 e', come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro. Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, non necessariamente dovra' veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o piu' prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile. L'art. 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta e' resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che puo' anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attivita' tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessita' dell'indicazione di un progetto. Va precisato, altresi', che nell'espressionecommissioni> delle societa', sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica. Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianita', e' evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianita' o di invalidita' che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65? anno di eta', vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia. Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/2003, la pubblica amministrazione puo' continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409, n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/2003, da parte del Ministro per la funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non e' piu' possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalita' del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.
Roma, 8 gennaio 2004
Il Ministro: Maroni





