LEGGE REGIONALEDEL 26 MARZO 2003, N. 12

Istituzione della giornata regionale del disabile

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 7
01/04/2003
Regione Molise

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - (Istituzione della giornata regionale delle persone con disabilita )

1.

La Regione istituisce la 'Giornata regionale dei diritti delle persone con disabilita a??, allo scopo di accrescere la consapevolezza sociale e culturale in ordine ai temi delle persone con disabilita , nonche al fine di favorirne la piena integrazione sociale.

2.

La giornata regionale del disabile si svolgera il 21 marzo di ogni anno.

Art. 2 - (Modalita di realizzazione)

1.

In occasione della "Giornata regionale dei diritti delle persone con disabilita ", la Regione promuove l'organizzazione delle seguenti attivita :

  • incontri ed eventi di sensibilizzazione a favore dei diritti delle persone con disabilita ;
  • iniziative atte a contribuire in modo positivo alla diffusione della cultura della solidarieta e dell'integrazione;
  • campagne di informazione e promozione a livello regionale riguardanti i bisogni delle persone con disabilita , con particolare riferimento alla tutela contro la discriminazione sociale;
  • indagini e studi sullo stato di integrazione occupazionale e sociale delle persone con disabilita nel territorio regionale;
  • concorsi e premi finalizzati alla promozione di iniziative a sostegno delle pari opportunita per le persone con disabilita ;
  • iniziative per favorire la cooperazione tra enti locali, associazioni di volontariato, parti sociali e terzo settore, per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilita ;
  • confronti in sede istituzionale, sia a livello regionale che locale, finalizzati alla verifica di risultato delle azioni programmate ed intraprese, ivi compresi gli obblighi attuativi derivanti da norme di legge, nazionali e regionali e dai relativi piani;
  • Iniziative di sostegno per le attivita e le manifestazioni sportive istituite dalle competenti organizzazioni sportive dei disabili.

2.

La Regione determina altresa? le modalita di concessione, erogazione e rendicontazione, relative alle attivita di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 3, mediante deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali.

Art. 3 - (Disposizioni finanziarie)

1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in Euro 15.000,00, si fara fronte in sede di approvazione della legge del bilancio regionale per l'anno 2003.

2.

Per gli anni successivi, le leggi approvative del bilancio regionale determineranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Formula Finale: La presente legge sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. "

Data a Campobasso, adda? 26 Marzo 2003

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