LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 11

Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 46
20/11/1999
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Titolo I

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto l'individuazione e la disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonche' la ripartizione e il conferimento agli enti locali e alle autonomie funzionali delle restanti funzioni amministrative, in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui al titolo I della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

3. Nelle materie riservate alla Regione o conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali sono comunque comprese, anche se non espressamente menzionate, le funzioni relative all'organizzazione e alle attivita' strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 2 - Riordino dell'organizzazione regionale

1. La Regione provvede con legge all'organizzazione dell'amministrazione diretta ed informa ai principi della presente legge il riordino di quella indiretta.

2. Nel ripartire e disciplinare le suddette funzioni, si persegue: la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione della distribuzione dei compiti e delle funzioni; la valorizzazione dell'apparato organizzativo, perseguendo lo sviluppo delle competenze e del principio di responsabilita', rendendolo partecipe del processo di riforma e affidando, ove possibile, le nuove funzioni a strutture gia' esistenti.

Art. 3 - Conferenza permanente Regione-enti locali

1. La conferenza permanente Regione/enti locali, allargata alle autonomie funzionali per le materie di loro competenza, istituita con legge regionale n. 21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni rappresenta la sede istituzionale di confronto tra esecutivo regionale e governi locali. La Conferenza costituisce la sede di confronto costante sull'applicazione. della presente legge e della legge regionale n. 72/1998, di quelle successive e dei regolamenti applicativi.

2. Al fine di avviare una pianificazione concertata delle previsioni insediative di livello territoriale nell'area territoriale del sistema urbano Chieti-Pescara la Conferenza, in sessione speciale, e' allargata ai comuni di Francavilla, Montesilvano, Spoltore, S. Giovanni Teatino e altri enti locali eventualmente interessati.

3. Nell'attuazione deli obiettivi della presente legge e della legge regionale n. 72/1998 la Regione conforma la propria azione al principio della concertazione con le parti sociali.

Art. 4 - Beni e risorse da trasferire

1. Con successivi atti della giunta regionate si provvede alla puntuale individuazione e assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, derivanti dai conferimenti disposti con la presente legge secondo quanto disposto negli articoli 5, 70, 71, 72 e 79 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72. Con riferimento alle risorse strumentali, l'assegnazione dei beni relativi all'esercizio di compiti e funzioni conferiti avviene normalmente in proprieta'.

2. L'individuazione delle eventuali ulteriori risorse da trasferire avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1 della legge n. 59/1997.

3. Il conferimento agli enti destinatari dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge nonche' di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, decorre, ove non diversamente specificato, dall'assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. E' immediatamente efficace l'abrogazione di norme disposta dalla presente legge in ordine alla soppressione di compiti, funzioni e discipline divenuti superflui.

Art. 5 - Affidamento a soggetti esterni di singole fasi dei procedimenti regionali

1. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi di economicita', efficacia ed efficienza, la Regione puo' ricorrere alla collaborazione con soggetti esterni, in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 2, lettera a) e b) della legge regionale 25 settembre 1986, n. 52, in presenza di procedimenti particolarmente complessi.

2. La relativa convenzione deve contenere: la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le modalita' di realizzazione; gli obblighi e le responsabilita' del soggetto al quale sono affidate le attivita'; le modalita' dei controlli della Regione; la durata e il compenso.

Art. 6 - Riordino dell'amministrazione indiretta della Regione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale norme di riordino dell'amministrazione indiretta della Regione, quale sistema di enti strumentali, economici e delle partecipazioni azionarie, ispirandosi ai principi e applicando la disciplina di cui alla presente legge.

2. La partecipazione azionaria della regione in societa' private e/o lo stanziamento di contributi regionali, sono previsti soltanto qualora occorra promuovere servizi ritenuti strategici in quanto indispensabili per la qualita' dell'assetto economico e sociale della Regione.

Art. 7 - Esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

1. I comuni esercitano la generalita' delle funzioni amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 non riservate dalla presente legge agli altri enti locali, alle autonomie funzionali e alla Regione.

2. Le province, oltre alla generalita' delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai comuni singoli o associati, nonche' quelle espressamente indicate dalla legge.

3. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle indicate all'art. 3, comma 2 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

4. La Regione verifica, attraverso il nucleo di monitoraggio di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, il grado di efficacia ed efficienza nell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ed alle autonomie funzionali, sulla base di indicatori stabiliti di intesa con la Conferenza permanente Regione/enti locali. Qualora tale verifica dia esito negativo, la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali interessati concordano i dovuti correttivi e il termine entro cui devono essere applicati.

5. Le autonomie funzionali (camere di commercio ed universita') oltre a collaborare con i comuni, le province e la Regione per quanto attiene ai programmi e agli interventi relativi allo sviluppo economico, sociale e culturale, esercitano per delega od a mezzo di convenzioni i compiti e le funzioni promozionali e di servizio, individuati dalla Regione nei settori di rispettiva competenza istituzionale.

Art. 8 - Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni

1. Fermi restando i principi contenuti nella legge regionale n. 143/1997, al fine di garantire l'esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni, la Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un programma di riordino territoriale ai sensi della legge regionale n. 143 del 1997, art. 11 individuando gli ambiti territoriali e i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, previa intesa della Conferenza di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

2. In attuazione dell'art. 3, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e in sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati livelli ottimali quelli coincidenti con le unioni di comuni, le comunita' montane e le forme associative costituitesi ai sensi della legge n. 142/1990 e della legge regionale n. 143/1997.

3. Il programma di riordino territoriale mira a far coincidere nello stesso ambito tutti i servizi e le funzioni. Ove necessario si procede anche alla revisione delle circoscrizioni territoriali delle comunita' montane, nonche' degli altri enti ed organismi infraregionali.

4. Entro i novanta giorni successivi al programma di riordino territoriale, indipendentemente dall'avvio di eventuali procedimenti per la fusione, i comuni individuano i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni loro conferite e ne danno comunicazione alla giunta regionale. I comuni montani individuano la comunita' montana di riferimento quale soggetto titolare dell'esercizio associato delle funzioni conferite.

5. La giunta regionale propone, annualmente, all'approvazione del consiglio regionale gli indirizzi, i criteri e la strumentazione di supporto per un programma pluriennale di incentivazione, anche finanziaria, dell'esercizio associato delle funzioni conferite, individuandone le modalita' operative e determinando la quantificazione delle risorse da assegnare.

6. In fase di prima attuazione, la giunta regionale da' esecuzione al programma di incentivazione, entro novanta giorni dalla sua approvazione.

7. Qualora i comuni non individuino, entro il termine del precedente comma 4, il soggetto titolare delle funzioni conferite che richiedono l'esercizio in forma associata, l'esercizio delle funzioni stesse e' temporaneamente svolto dalla provincia competente per territorio ovvero, nel caso di comuni montani, dalla comunita' montana, fino alla costituzione del soggetto titolare delle funzioni conferite.

8. Negli aiubiti territoriali in cui sono compresi comuni appartenenti a piu' comunita' montane, l'intervento sostitutivo previsto, di cui al comma precedente, in caso di mancata individuazione dell'ente titolare delle funzioni associate, e' assicurato dalla comunita' montana con il maggior numero di comuni presenti nell'ambito, sentite le altre comunita' montane territorialmente interessate.

9. La giunta regionale adotta le determinazioni necessarie per assicurare alle province e alle comunita' montane, l'assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, per il periodo di esercizio temporaneo delle funzioni di cui al comma 7.

Art. 9 - Disciplina generale dei procedimenti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fermo restando quanto disposto dal comma secondo del medesimo art. 2, la giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale norme di disciplina dell'esercizio delle funzioni mantenute o conferite secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi ed organismi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla stessa attivita'; c) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; d) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano l'esercizio in forma collegiale; e) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e di controllo; f) indicazione per ciascun procedimento amministrativo del termine per l'emanazione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) previsione, in caso di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento finale, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte delle amministrazioni competenti, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento o la prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; con individuazione dell'unita' organizzativa che assolve all'obbligo di corresponsione dell'indennizzo e delle modalita' di pagamento secondo tempi rapidi e certi; h) indicazione per ciascun procedimento dell'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale ed individuazione della persona addetta all'unita' organizzativa che assume il ruolo di responsabile del procedimento; i) previsione delle forme e delle modalita' di accesso agli atti ed ai documenti inerenti il procedimento nonche' della partecipazione degli interessati ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; j) previsione di forme e modalita' per la consultazione del pubblico e la raccolta delle informazioni nei procedimenti relativi a scelte complesse o che incidono sulla tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini attraverso lo strumento dell'inchiesta pubblica secondo i principi stabiliti nell'art. 12 della presente legge.

2. Le leggi o i regolamenti regionali di cui al comma 1 devono anche prevedere l'affidamento alla giunta regionale e ai dirigenti di specifiche competenze e responsabilita' per l'adozione con carattere di periodicita', di atti di organizzazione rivolti alla semplificazione dei procedimenti, sulla base delle esigenze emerse in relazione alla progressiva attuazione del processo di decentramento; sono a tal fine valorizzati i poteri indicati all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

3. A seguito dei conferimenti di funzioni e compiti di cui alla presente legge e della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, nonche' alla disciplina disposta ai sensi del comma 1 si procede entro l'anno successivo alla revisione e al completamento della legislazione regionale attraverso uno o piu' disegni di legge elaborati dalla giunta che aggiornino, semplificandola e riducendola, tutta la legislazione precedente sulla base dei principi di cui al comma 1. Con tali leggi si: provvede alla abrogazione delle norme superate o incompatibili; riorganizza la legislazione di settore fissando criteri e principi per l'elaborazione di testi unici o coordinati.

Art. 10 - Disciplina e semplificazione dei procedimenti di incentivazione

1. Tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione delle attivita' economiche ed industriali relativi a funzioni riservate alla Regione o da questa conferite agli enti locali o alle autonomie funzionali sono adeguati ai principi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. La stessa disciplina si applica all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, diritti speciali ed esclusivi o che comunque comportino l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nonche' a tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione in cui sia previsto, a qualsiasi titolo, il concorso della Regione.

2. Con i disegni di legge di cui al comma 1 dell'articolo precedente la giunta regionale procede al riordino della disciplina dei procedimenti di incentivazione sulla base, oltre che dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo precedente, dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riunificazione di tutte le fasi di ciascun procedimento in una unica struttura al cui vertice sia prevista una responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 che assume la stessa funzione di monitorare gli interventi; b) enumerazione tassativa dei procedimenti per i quali si applicano le procedure valutative e negoziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/1998; c) previsione di un sistema centralizzato di monitoraggio concomitante degli interventi e dei risultati delle funzioni amministrative di incentivazione, con particolare riferimento alla qualita' del risultato da raggiungere, da stabilire secondo standard misurabili.

3. Quando le attivita' istruttorie dei procedimenti di incentivazione, nonche' quelle di monitoraggio e controllo di cui al precedente comma, richiedono valutazioni tecnico-scientifiche per le quali sono necessarie competenze che non possono essere reperite nel personale dipendente della Regione o degli enti delegati, possono essere stipulate convenzioni con societa', enti ed esperti in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di serieta', in relazione allo svolgimento delle predette attivita', individuati dalla giunta regionale in conformita' agli indirizzi e alle prescrizioni dell'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

4. Nell'ambito delle procedure di programmazione economico finanziaria la giunta regionale presenta al consiglio un rapporto sui risultati delle politiche di incentivazione, dal quale risultino: a) i dati quantitativi relativi all'incremento del prodotto interno lordo regionale, e ai livelli della competitivita' e dell'occupazione imputabile alle politiche medesime, nonche' gli effetti di rientro attesi nella finanza regionale e locale; b) le responsabilita', gli ostacoli e i limiti di carattere organizzativo e procedurale riscontrati nell'attuazione deli interventi, con l'indicazione delle misure adottate o da adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993; c) il quadro programmatico degli interventi a favore delle imprese per il successivo periodo di programmazione, con particolare riferimento alle correzioni nelle politiche rispetto ai risultati di cui alla precedente lettera a), allo sviluppo dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale, e con l'indicazione dettagliata degli obiettivi; d) le eventuali misure correttive da apportare alla normativa vigente nonche' alle strutture organizzative e gestionali degli interventi, anche in relazione al sistema dei conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali e alle autonomie funzionali.

5. I procedimenti amministrativi sono definiti in coerenza con i principi e le modalita' indicate dal precedente art. 9. L'adeguamento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 dei procedimenti concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attivita' produttive avviene entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Inchiesta pubblica

1. La realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che siano suscettibili di produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali ed ambientali e' preceduta di norma da un'inchiesta pubblica. Le categorie di interventi per i quali e' necessaria l'inchiesta pubblica sono individuate con le norme di cui all'art. 9, comma 1 della presente legge.

2. I progetti preliminari degli interventi corredati dagli studi di impatto ambientale ovvero dagli studi sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali, se necessari, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 45 e 46, sono comunicati al presidente della giunta regionale il quale, entro i successivi venti giorni, nomina, su designazione del difensore civico regionale, un commissario che ha il compito di condurre l'inchiesta pubblica, indicando la spesa necessaria allo svolgimento della stessa da porre di norma interamente a carico del committente.

3. L'inchiesta pubblica consiste nel fornire una completa informazione sul progetto al pubblico nelle forme piu' idonee al raggiungimento dello scopo e raccogliere osservazioni, proposte e controproposte al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una decisione ponderata sulla realizzazione dell'intervento.

4. Per opere e lavori incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, a vincolo idrogeologico o forestale, sismico, o comunque incidenti su interessi pubblici curati da amministrazioni diverse da quella procedente, le determinazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di atti di consenso comunque denominati sono acquisite in apposita audizione nell'ambito dell'inchiesta pubblica avente valore ed effetti di cui alla conferenza di servizi dell'art. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In casi di interventi in contrasto con strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in atto, si applica quanto previsto dal successivo art. 45.

5. La durata dell'inchiesta deve essere stabilita dal commissario entro i cinque giorni successivi all'atto di nomina tenuto conto del numero delle amministrazioni cointeressate e dell'impatto dell'intervento sul quadro della disciplina di uso del territorio e non puo' comunque superare centottanta giorni, salvo motivata proroga, per ragioni eccezionali, non superiore a novanta giorni.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione d'inchiesta, il presidente della giunta regionale adotta, introducendo nel progetto le prescrizioni che si rendano necessarie, una pronuncia sulla realizzabilita' dell'intervento assorbente qualunque profilo territoriale ed ambientale.

Art. 12 - Amministrazione consensuale

1. Nell'esercizio dei compiti e funzioni loro conferiti le amministrazioni competenti ricorrono normalmente al coordinamento con le altre amministrazioni interessate, attraverso l'impiego di accordi organizzativi ovvero delle altre forme di intesa o convenzione previste dall'ordinamento.

2. Le amministrazioni possono sostituire il provvedimento finale con un accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo espresso divieto disposto con legge regionale in relazione a funzioni e compiti determinati.

3. I rappresentanti delle amministrazioni chiamate a partecipare alla formazione e stipulazione di accordi comunque denominati, anche con soggetti privati, debbono disporre, per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri corrispondenti all'atto del procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata.

Art. 13 - Contratto di sviluppo

1. Il contratto di sviluppo territoriale, quale strumento della programmazione negoziata, persegue il fine dello sviluppo unitario e il superamento degli squilibri socio-economici del territorio, con particolare attenzione a quelli inerenti le aree montane, nonche' di favorire le condizioni per la crescita economica e occupazionale delle diverse aree territoriali.

2. Il contratto di cui al comma precedente puo' essere proposto dalla Regione, dagli enti locali, da associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

3. I soggetti promotori dei progetti di sviluppo, costituiscono apposite conferenze di concertazione cui partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunita' montane interessate, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali rappresentative nel territorio, le camere di commercio e altri soggetti pubblici e privati. Nell'ambito della conferenza, i soggetti partecipanti concludono l'intesa per la promozione del contratto di sviluppo.

4. Il contratto di sviluppo e' composto da progetti finalizzati allo sviluppo di attivita' produttive e alla creazione di nuova occupazione, attraverso progetti di investimento che accrescano il patrimonio produttivo dell'area interessata.

5. Il contratto di sviluppo e' approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta. La legge regionale di bilancio determina le procedure di spesa e gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale per l'attuazione della programmazione negoziata.

6. La giunta regionale, nell'ambito del programma economico previsto dalla presente legge, determina le priorita' di sviluppo, i contenuti essenziali dei contratti, le modalita' di proposta, di realizzazione, di verifica e di controllo sull'attuazione dei contratti stessi.

Art. 14 - Sistema informativo regionale

1. E' riservato alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

2. La Regione realizza una rete unitaria della pubblica amministrazione locale che possa interconnettersi anche con le autonomie funzionali. La rete garantisce inoltre l'interconnessione con la Rete unitaria della pubblica amministrazione (R.U.P.A.) e la compatibilita' con gli standard definiti dall'AIPA.

3. La Regione consente a tutti gli enti locali ed agli altri enti pubblici interessati, in regime di reciprocita', l'utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

4. Nella realizzazione del Sistema informativo regionale, la giunta regionale definisce le modalita' di gestione, applicazione e sviluppo dei sottosistemi informativi nell'ambito delle aree di interesse regionale.

5. La Regione al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attivita', utilizza il proprio sistema informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed inoltre assicura l'integrazione dei Sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il sistema statistico nazionale (SISTAN).

Art. 15 - Rapporto annuale sull'attuazione della riforma amministrativa

1. La giunta regionale presenta al consiglio un rapporto annuale sull'attuazione della riforma amministrativa, utilizzando il nucleo di monitoraggio di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

Titolo II

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 16 - Funzioni riservate alla Regione

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative: a) alla promozione della internazionalizzazione dei prodotti locali, compresa l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni, compresa la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda; b) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti locali; c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; d) alla promozione e al sostegno della costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane; e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari; f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri; g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Sono comprese tra le funzioni amministrative riservate alla Regione nelle materie di cui al presente titolo anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito entro i limiti stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Sono inoltre comprese le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

Capo II

Artigianato

Art. 17 - Conferimento di funzioni alle province

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conferite alle province, fatta eccezione per quelle disciplinate nei seguenti articoli 18, 19 e 20.

Art. 18 - Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. La Regione, fermo restando il disposto dell'art. 52 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 esercita tutte le funzioni amministrative relative alla incentivazione dell'artigianato, in particolare riguardanti l'accesso al credito e la capitalizzazione, l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane e alle loro associazioni. La legge regionale provvede ad adeguare le procedure di incentivazione ai criteri di snellimento, trasparenza, economicita', automaticita', efficienza, secondo le disposizioni del precedente art. 4 e del decreto legislativo n. 123/1998. La Regione subentra nelle convenzioni previste al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedendo all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi.

2. Richiedono, inoltre, l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni e i compiti relativi: a) alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi; b) alla attuazione di programmi comunitari; c) all'indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti.

3. La giunta regionale provvede, mediante atti di organizzazione, alla eventuale revisione delle convenzioni previste al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro il termine di dodici mesi dalla data del subingresso.

Art. 19 - Conferimento di funzioni ai comuni e alle comunita' montane

1. Fermo restando il disposto dell'art. 51 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, spettano ai comuni le funzioni amministrative concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonche' il recupero di fabbricati produttivi.

2. I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui al precedente comma 1, in forma individuale o associativa, secondo i criteri individuati mediante le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

Art. 20 - Conferimento di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative e di gestione in relazione a: a) la ricerca e l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto; b) l'adeguamento agli standard di qualita'; c) la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio dell'impresa; d) gli albi delle imprese artigiane ai fini indicati nell'art. 8 della legge regionale n. 60/1996; e) i procedimenti relativi agli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie e l'invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, coadiuvanti e familiari a carico, ai sensi delle leggi n. 1533/1956, n. 463/1959 e successive modificazioni e integrazioni; f) il monitoraggio del settore.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con le procedure e secondo i principi indicati nei precedenti articoli 3 e 4, presenta al consiglio regionale un progetto per la semplificazione: a) dei procedimenti amministrativi relativi alla tenuta e alla revisione degli albi delle imprese artigiane e delle loro strutture associative e alla puntuale e tassativa elencazione dei requisiti di iscrizione agli albi; b) dei procedimenti amministrativi relativi alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni relative ai predetti albi e alle relative certificazioni; c) dei procedimenti amministrativi relativi agli accertamenti e ai controlli sulla sussistenza dei requisiti predetti da parte delle imprese artigiane e delle loro strutture associative; d) dei procedimenti di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

Capo III

Industria

Art. 21 - Definizioni e conferimento di funzioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria disciplinate nel presente capo comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci, e di beni anche immateriali, fatta eccezione per le funzioni amministrative relative all'artigianato e alle altre attivita' produttive attribuite alla Regione dall'art. 117, primo comma della Costituzione.

2. Sono comprese nella materia industria le funzioni amministrative relative alle attivita' pubbliche e private di erogazione di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con esclusione delle attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

3. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia industria, cosi' come definita dai precedenti commi, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite alle province, fatta eccezione per quelle disciplinate nei seguenti articoli 22, 26 e 27.

Art. 22 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) la programmazione industriale, comprese le attivita' relative alla istituzione e al coordinamento dei distretti industriali, ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, ai programmi di sostegno agli investimenti e all'acquisizione e al rinnovo di macchine e impianti, ai programmi di riconversione e sviluppo di imprese finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, agli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, alla istituzione e alla gestione di servizi all'industria anche organizzati a rete; b) le funzioni di promozione, organizzazione e sostegno della cooperazione nel settore industriale realizzata attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per quelle delegate alle province dal successivo art. 25, e alle camere di commercio dal successivo art. 27; c) le funzioni di incentivazione industriale e la relativa disciplina secondo il disposto dell'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 142, indipendentemente dalla dimensione delle imprese incentivate, comprese le agevolazioni creditizie e la disciplina dei relativi rapporti con gli istituti di credito, secondo i criteri stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; d) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse; e) l'adozione, nell'ambito del territorio regionale, i criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; f) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali, commerciali, costituite ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83; g) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari; h) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi turistico-alberghieri, limitatamente ad attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore; i) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti locali; l) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese abruzzesi; m) le determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili; n) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale; o) le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea.

2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere lo Stato e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione; b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; d) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare internazionali.

3. I compiti e le funzioni regionali in materia di attivita' produttive sono svolti con il coordinamento dell'Agenzia per la promozione delle attivita' produttive. Entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio un disegno di legge recante l'istituzione dell'Agenzia per la promozione delle attivita' produttive, nonche' la sua composizione, la disciplina per il funzionamento ed i compiti alla stessa attribuiti.

Art. 23 - Distretti industriali

1. La giunta regionale, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, sentite le province e le camere di commercio interessate, determina i parametri di riferimento e le modalita' per l'individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonche' alla specializzazione produttiva dell'insieme.

2. Per le modalita' attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo, si fa riferimento alla delibera consiliare del 29 novembre 1996 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo speciale n. 39/1996, e alla delibera di giunta n. 2901 dell'11 novembre 1997.

3. La giunta regionale, nel programma regionale sul fondo unico, determina le risorse finanziarie da destinare alle diverse tipologie di intervento previste negli accordi di programma sottoscritti dal presidente della giunta; l'intervento, comunque, non puo' essere superiore al 40% del costo complessivo di ogni singolo progetto attuativo dell'accordo di programma.

Art. 24 - Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali e programma regionale

1. Il Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e tutte le risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attivita' produttive industriali, e' finalizzato agli obiettivi indicati nel programma regionale di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del decreto legislativo n. 123/1998, la giunta regionale predispone, sentito il consiglio regionale dell'economia e del lavoro e la conferenza permanente Regione/enti locali, un programma regionale, di norma triennale, e lo propone al consiglio per l'approvazione. La giunta regionale puo' proporre al consiglio aggiornamenti parziali del programma. Predispone inoltre una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti del programma regionale.

3. Il programma regionale sostiene, nel quadro della legislazione regionale vigente: la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi; la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale e la loro certificazione; l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112/1998, e la capitalizzazione d'impresa, nonche' la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito; gli interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico sviluppate da piccole e medie imprese, anche in forma associata; la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per l'internazionalizzazione delle imprese; lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, mediante gli strumenti della programmazione negoziata, promuovendo anche lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese; gli interventi relativi al superamento degli squilibri socioeconomici del territorio con particolare riferimento alle aree montane; le azioni dirette al sostegno delle aree di declino industriale nonche' al recupero delle aree industriali dismesse anche mediante interventi di infrastrutturazione e di bonifica.

4. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita' tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per la attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

5. Il programma regionale determina, inoltre: gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi; i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

6. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, di erogazione e di revoca dei benefici, le modalita' di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

Art. 25 - Deleghe alle province

1. Sono delegate alle province, le funzioni amministrative relative: a) alla promozione di programmi di innovazione e sviluppo di sistemi produttivi locali; b) agli interventi cofinanziati dall'Unione europea di esclusivo interesse regionale relativi alle imprese cooperative; c) alla agevolazione creditizia delle imprese cooperative mediante prestazione di garanzia in concorso con la Regione; d) alla attuazione degli interventi regionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione industriale.

Art. 26 - Funzioni attribuite ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi del capo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998; b) all'istituzione e gestione degli sportelli unici per le attivita' produttive. I comuni, singolarmente o, con riferimento agli ambiti ottimali di gestione, in forma associata, istituiscono lo sportello unico per le attivita' produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo, nonche' per la realizzazione di attivita' di informazione ed assistenza alle imprese. E' fatta salva la facolta', estensibile ai distretti industriali, prevista dal comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20, della legge n. 59/1997. Ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Per la realizzazione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni con le C.C.I.A.A., con la possibilita' di conferire a queste ultime l'allestimento e l'esercizio unitario del sistema informatico per la gestione dello sportello stesso.

2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla riqualificazione e alla gestione dei servizi delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.

3. I comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni di cui al precedente comma, in forma unitaria, mediante i soggetti indicati dalla legge regionale, secondo le disposizioni dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

4. Con la legge regionale di cui al comma precedente, che la giunta regionale deve predisporre ai fini della presentazione al consiglio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene riordinata la disciplina sui consorzi di sviluppo industriale.

Art. 27 - Deleghe alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo quelle espressamente riservate alla FIRA ed ad altri soggetti previsti dalla legislazione vigente, le funzioni amministrative relative: a) agli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo nelle imprese cooperative; b) agli interventi per la tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro nelle imprese cooperative; c) alla gestione dei servizi reali alle piccole e medie imprese; d) al supporto degli interventi regionali e provinciali di agevolazione creditizia alle piccole e medie imprese; e) il monitoraggio del settore.

Capo IV

Insediamenti produttivi, servizi di assistenza alle imprese e razionalizzazione dei procedimenti

Art. 28 - Deleghe di funzioni e compiti

1. Sono delegate alle camere di commercio le funzioni amministrative relative alla raccolta, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998 nonche' alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. Sono delegate ai comuni, che le esercitano mediante la struttura di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le funzioni amministrative relative alla diffusione dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1.

3. La giunta regionale elabora un programma pluriennale per il coordinamento delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la promozione della costituzione delle strutture e degli sportelli di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, anche nelle forme previste dal terzo comma dello stesso articolo.

4. Nel programma di cui al precedente comma 3 sono anche definiti gli indirizzi, i requisiti tecnici, i criteri uniformi relativi alla acquisizione e al trattamento delle informazioni, e le risorse utilizzabili per la realizzazione della rete telematica necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 e di quelle di cui al primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

5. E' delegata ai comuni, che la esercitano mediante societa' di' capitali a partecipazione pubblica, la gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate.

6. Nell'ambito delle zone destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 tiene luogo della espropriazione delle aree fabbricabili e della concessione, e relativa convenzione, del diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle stesse, un accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 da stipularsi tra il comune ed i proprietari delle suddette aree o le imprese di costruzione dai medesimi proprietari appositamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale accordo deve comunque assicurare le finalita' indicate nell'art. 27 sopra citato.

Art. 29 - Semplificazione dei procedimenti

1. Nell'ambito dei disegni di legge di cui all'art. 9, comma 1, si procede alla semplificazione dei procedimenti relativi alle materie di cui al presente titolo.

Capo V

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 30 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative, non riservate allo Stato e non conferite agli enti locali dal decreto legislativo n. 112/1998 o dalla presente legge, di regolazione, promozione e incentivazione delle attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, comprese quelle relative ai progetti dimostrativi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai fini di un uso economicamente razionale e ambientalisticamente sostenibile dell'energia, in attuazione della programmazione regionale del settore, in armonia con la politica energetica dell'Unione europea e gli indirizzi della politica energetica nazionale.

Art. 31 - Conferimento di funzioni alle province

1. Fermo restando il disposto dell'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, sono delegate alle province: a) le funzioni amministrative relative alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) le funzioni relative alla formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

2. Ai fini dell'uniforme esercizio della delega prevista nella lettera a) del precedente comma 1 la giunta regionale emana una apposita direttiva, in conformita' degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo VI

Miniere e risorse geotermiche

Art. 32 - Funzioni riservate alla regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione, al fine di renderle compatibili con la tutela del territorio, le funzioni amministrative di pianificazione e controllo delle attivita' di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 112/1998, incluse tutte le funzioni connesse con il loro svolgimento, ivi comprese le funzioni amministrative di polizia mineraria sulla terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti.

Art. 33 - Conferimento di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province: a) le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma; b) le funzioni amministrative ispettive, di controllo, di revoca e sanzionatorie connesse ai procedimenti di incentivazione di cui al precedente art. 10.

2. I diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono versati alla Regione, cosi' come le oblazioni per le sanzioni di polizia mineraria. I diritti relativi a tariffe per verifiche, collaudi e altre prestazioni, corrisposte dai richiedenti sono versate, salvo diversa disposizione, alle province.

Capo VII

Vigilanza sulle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Art. 34 - Disciplina delle funzioni della Regione

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dall'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale predispone annualmente una relazione generale sull'attivita' delle Camere di commercio e dell'Unione regionale delle stesse sulla base delle informazioni acquisite in base alla procedura dell'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di quelle acquisite su specifica richiesta alle Camere e all'Unione regionale, da parte della giunta, di dati, documenti, chiarimenti, e ogni altro tipo di informazione utile ai fini di cui al presente comma. La relazione, sentita l'Unione regionale delle Camere di commercio, e' trasmessa al Ministro dell'industria.

2. La procedura relativa agli adempimenti di cui al primo comma e' disciplinata con atto di organizzazione della giunta regionale, sentita l'Unione regionale delle Camere di commercio.

3. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi e con le procedure previsti dall'art. 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998.

4. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori e nominato dal Presidente della giunta regionale.

Capo VIII

Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 35 - Funzioni riservate alla Regione in materia di fiere e mercati

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla competenza della Regione: a) le funzioni amministrative di promozione, sostegno e incentivazione di qualsiasi tipo a valere su fondi statali e regionali, anche ai sensi del precedente art. 15, comma 1 lettera c), comprese quelle relative alla incentivazione alla commercializzazione di cui alla legge regionale n. 58/1993 e al sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, e alla adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali; b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, sentito il comune interessato; c) il coordinamento, mediante intese con le altre regioni, sentiti i comuni interessati, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998; d) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

2. Senza pregiudizio per attivita' concorrenti svolte in forma coordinata dagli enti locali e dalle autonomie funzionali, la Regione esercita le funzioni amministrative relative: a) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali; b) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale; e) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese abruzzesi.

Art. 36 - Delega alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative all'organizzazione dei corsi di formazione professionale tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 37 - Conferimento di funzioni ai comuni

1. Fermo restando il disposto dell'art. 41, terzo comma, del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza provinciale e alle relative autorizzazioni allo svolgimento, nonche' i relativi procedimenti di vigilanza e controllo. Sono comprese nei trasferimenti di cui al presente comma le funzioni relative alle proroghe di durata delle manifestazioni fieristiche.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al primo comma anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane.

Art. 38 - Installazione ed esercizio di impianti lungo le autostrade

1. Sono trasferiti ai comuni tutti i compiti relativi alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

Art. 39 - Disposizioni integrative in materia di commercio

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e quelle concernenti l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore.

2. Sono delegati alle Camere di commercio i compiti di monitoraggio del settore.

Capo IX

Turismo

Art. 40 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni amministrative e tecniche connesse: a) alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle attivita' e delle forme di incentivazione e commercializzazione finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistiche abruzzesi, al potenziamento, adeguamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche; b) alla promozione della marca regionale e dell'immagine complessiva delle risorse turistiche abruzzesi, in Italia e all'estero; c) all'informazione e all'accoglienza, limitatamente a localizzazioni di carattere strategico aventi rilevanza per l'intero sistema turistico regionale e alla indicazione di standards cui informare gli IAT gestiti dagli enti locali.

Art. 41 - Funzioni riservate alle province

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia del turismo, non riservate allo Stato o ad altri enti locali o alle autonomie funzionali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono conferite alle province, salvo quanto disposto nel presente capo e nell'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54.

2. Sono trasferite alle province le funzioni ad essa delegate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 54/1997.

Titolo III

Capo I

Territorio, urbanistica e valutazione d'impatto ambientale

Art. 42 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) la valutazione di impatto ambientale nei casi specificatamente individuati al successivo art. 46; b) l'espressione del parere previsto nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale; c) le procedure per la localizzazione di opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistico-territoriali; la giunta regionale con provvedimento da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce criteri e modalita' per l'esplicazione delle procedure di localizzazione e per la redazione dello studio previsto dall'art. 55, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998; d) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime; e) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un commissario ad acta, relativamente all'adozione ed approvazione del piano territoriale provinciale in caso di inerzia delle province; f) l'esercizio del potere di annullamento, anche parziale, previa diffida motivata alla provincia la quale ha facolta' di replicare nei successivi trenta giorni, dei piani territoriali di coordinamento provinciale qualora questi siano in contrasto con il quadro di riferimento regionale o con piani regionali di settore.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione e' tenuta ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla lettera e) del comma precedente qualora le province non provvedano all'approvazione del piano territoriale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 43 - Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti dal presente capo sono trasferite ai comuni.

2. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata. L'efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale e' subordinata alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso della loro approvazione. Non si applica l'art. 4, comma 3 della presente legge. Con le norme di cui all'art. 9 della presente legge, si prevedono forme di consultazione e di indirizzo preventivi tra i comuni e le amministrazioni interessate e, comunque, con la Provincia competente per territorio.

3. L'operativita' del trasferimento di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione dei rispettivi piani territoriali di coordinamento provinciale.

4. L'art. 11 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e' abrogato in ciascuno dei territori provinciali a far data dalla pubblicazione dell'atto di approvazione del rispettivo piano territoriale provinciale.

Art. 44 - Funzioni trasferite alle province

1. Alle province, fermo restando i compiti e le funzioni da esse esercitati in base alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, da intendersi trasferiti per effetto della presente legge, sono trasferiti i seguenti compiti e funzioni: a) l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. L'attribuzione del potere di approvazione comprende anche i piani territoriali gia' adottati al momento di entrata in vigore della presente legge; b) l'esercizio del potere sostitutivo, attraverso la nomina di un commissario ad acta, in ordine all'adozione ed approvazione dei piani regolatori generali od esecutivi e loro varianti nel caso di inerzia dei comuni nei seguenti casi: 1) obbligo di disciplinare le aree nelle quali siano scaduti i vincoli urbanistici ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 a seguito di diffida a provvedere entro un termine che non puo' essere inferiore ai quarantacinque giorni, diretta al comune da parte dei proprietari interessati, nonche' per conoscenza alla provincia stessa; 2) comuni sforniti, per qualunque ragione, di strumento urbanistico generale, nel caso in cui, a seguito di diffida a provvedere da parte della provincia, non abbiano proceduto alla adozione dello strumento entro i duecentocinquanta giorni successivi; c) l'esercizio del potere di annullamento, previa diffida motivata al comune il quale puo' replicare nei successivi trenta giorni, dei piani attuativi comunali in variante che siano approvati dal comune come piani meramente attuativi.

2. Il piano territoriale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 ha valenza di piano territoriale di coordinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il piano territoriale di coordinamento provinciale assume valore ed effetti dei piani di tutela nei settori della proiezione della natura, dell'ambiente, delle acque e difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, nonche' dei piani di settore di cui all'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga attraverso accordi od intese preventivi tra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti. In mancanza dell'intesa i predetti piani conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 9 della presente legge e' disciplinato il procedimento per il reciproco coordinamento nel tempo tra i suddetti piani di settore ed il piano territoriale provinciale.

3. Ciascuna amministrazione competente in ordine alla formazione dei piani settoriali di cui al comma precedente, prima della redazione dell'atto di pianificazione, convoca una conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, cui comunque partecipa la provincia, al fine di illustrare i principali contenuti del preventivato atto pianificatorio e di acquisire l'avviso preventivo delle amministrazioni stesse.

4. Il comma 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e' cosi' sostituito: "6. La provincia, tenuto conto dei pareri e proposte di cui ai commi precedenti approva il piano territoriale entro i successivi 150 giorni, previa convocazione di una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, allo scopo di acquisire il consenso delle amministrazioni competenti ad approvare i piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Il verbale della conferenza tiene luogo dell'atto di approvazione".

5. I commi 7 e 8 dell'art. 8 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 sono abrogati.

6. Per i compiti e le funzioni di cui al comma 1 non trova applicazione l'art. 4, comma 3 della presente legge.

Art. 45 - Interventi in variante ed accordi con effetti territoriali

1. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tutti i casi di progetti di opere di interventi pubblici o di interesse pubblico la cui approvazione, anche qualora essa avvenga nell'ambito di accordi comunque denominati o conferenze di servizi, determini la variazione degli strumenti urbanistici in atto, l'amministrazione procedente e' tenuta a predisporre, eventualmente avvalendosi del soggetto privato proponente l'intervento, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo armonico inserimento nel tessuto urbanistico esistente, in base alle indicazioni contenute nell'atto della giunta regionale di cui al precedente art. 42, comma 1, lettera c). Nel caso in cui l'intervento stesso sia assoggettato alla procedura di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, lo studio sugli effetti urbanistici e sostituito dallo studio di impatto ambientale. Quest'ultimo deve pero' contenere oltre quanto previsto nell'allegato C al predetto decreto del Presidente della Repubblica anche quanto previsto nell'atto della giunta regionale sopra richiamato.

Art. 46 - Valutazione di impatto ambientale

1. La regione e' competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante i progetti di opere indicati nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonche' quelli elencati all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 che non siano riservati allo Stato, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Sono trasferiti alla provincia i compiti e le funzioni relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla procedura di verifica relativamente ai progetti di opere elencati nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. In caso di mancato espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, il Presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, interviene, in via sostitutiva, mediante la no- mina di un commissario ad acta, entro i successivi trenta giorni, ponendo in capo agli enti inadempienti i relativi oneri finanziari.

3. Il Presidente della giunta regionale ne da' comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile.

4. Con atto di giunta regionale, la Regione indica la tipologia di opere ed interventi da assoggettare, comunque, a verifica regionale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

5. Presso l'autorita' competente, come individuata ai sensi dei commi precedenti, e' istituita un'unita' organizzativa, cui spetta curare l'istruttoria della procedura di valutazione di impatto ambientale e di verifica, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di VIA; anche in assenza dei predetti criteri, operano, comunque, le procedure di valutazione di impatto ambientale e verifica come disciplinate ai precedenti commi.

7. Qualora le opere indicate al precedente comma 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione delle presenti disposizioni o in difformita' dai giudizi di compatibilita' ambientale emessi, l'autorita' competente, ai sensi del precedente comma 5 irroga, in ragione della gravita' della violazione, una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% del valore dell'opera o di parte di essa, e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambienie prodotti dall'opera stessa; il provvedimento sanzionatorio, di cui al presente comma, e' comunicato al soggetto cui spetta la tenuta dell'albo professionale, in cui risultano iscritti rispettivamente il trasgressore e il progettista dell'opera oggetto di sanzione.

8. Qualora l'attuazione dei seguenti progetti di infrastrutture: attrezzamento di aree industriali con una superficie interessata superiore ai 40 ha; sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha, nonche' di progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha; interporti; comporti la variazione degli strumenti urbanistici in atto, la pronuncia all'esito della procedura di verifica deve avvenire nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso l'autorita' competente ritenga necessario lo studio di impatto ambientale, il procedimento per la definizione dell'intervento si interrompe onde consentire l'espletamento della via.

Capo II

Edilizia residenziale pubblica

Art. 47 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilita' di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale; b) l'approvazione del programma regionale per l'edilizia residenziale, con particolare attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente; c) l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento disposto dal programma per l'edilizia residenziale; d) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi degli alloggi nonche' dei parametri di qualita' abitativa; e) l'eventuale individuazione dei comuni obbligati alla localizzazione di nuove aree destinate ad edilizia residenziale pubblica non necessariamente attraverso la redazione del piano per l'edilizia economica e popolare; f) la verifica della efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie; g) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; h) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore, con particolare riferimento alla definizione di linee guida per la progettazione e la realizzazione, mediante nuova costruzione o recupero, degli alloggi nonche' delle opere di urbanizzazione; i) la determinazione dei criteri generali e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; j) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica; k) l'individuazione delle modalita' di gestione del sostegno finanziario al reddito, per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti; l) la definizione dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo sugli stessi; m) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati all'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale; n) la vigilanza sulle cooperative edilizie operanti nel settore, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 59/1993.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto al comma successivo, si provvede con atto di organizzazione ai sensi della legge regionale n. 3/1997 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse finanziarie, presenta al consiglio regionale per l'approvazione una proposta di programma regionale per l'edilizia residenziale. Nella proposta della giunta sono indicate anche le modalita' di raccordo con gli interventi gia' programmati ai sensi della legislazione vigente.

4. Tra gli strumenti di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica rientrano i programmi urbani complessi, aventi valore di programma integrato di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, di programma di recupero urbano di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di programma di riqualificazione urbana di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, di contratti di quartiere ovvero di programmi di recupero urbano e sviluppo territoriale sostenibile.

5. Per la definizione dei programmi urbani complessi di cui al precedente comma 4, e per la contestuale localizzazione dei finanziamenti, gli enti interessati impiegano lo strumento dell'accordo di programma.

Art. 48 - Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo a livello provinciale, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo.

2. Alla copertura dei costi di formazione e gestione del sistema informativo di cui al precedente comma 1 la Regione concorre mediante erogazione di quota parte dei fondi accantonati a tale scopo, in percentuale dei fondi disponibili per interventi di e.r.p., da definirsi nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale, in analogia a quanto previsto dal primo comma, lettera f) dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 49 - Funzioni e compiti conferiti ai comuni

1. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al precedente art. 48, comma 1, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di e.r.p., secondo le modalita' e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province; individuano, inoltre, le tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati e gli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi da proporre nell'ambito dei programmi attuativi del piano regionale per l'edilizia residenziale.

2. I comuni sono delegati all'esercizio dei compiti e delle funzioni relative a: a) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di e.r.p.; b) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi ad esclusione di quelli relativi agli interventi attuati dalle IACP; c) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici; d) l'autorizzazione alla cessione in proprieta del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa; e) l'autorizzazione alla cessione degli alloggi di e.r.p; anticipata rispetto ai termini previste dalle norme vigenti in materia.

3. I comuni esercitano le competenze di cui al comma precedente nel rispetto dei criteri e delle modalita' stabiliti dalla Regione.

4. Nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai comuni sono trasferite tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a: a) formazione e gestione dei bandi di assegnazione; b) formazione delle commissioni per la determinazione delle assegnazione degli alloggi; c) promozione della mobilita' degli assegnatari; d) determinazione delle riserve; e) determinazione delle decadenze; f) determinazioni sulle occupazioni abusive.

5. In sede di attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare nell'ambito delle zone a cio' destinate, tiene luogo della espropriazione delle aree fabbricabili e della concessione, e relativa convenzione, del diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle stesse, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, un accordo sostitutivo, ai sensi dcll'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da stipularsi tra il comune ed i proprietari delle suddette aree o le imprese di costruzione o le cooperative edilizie dai medesimi proprietari appositamente delegati con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale accordo deve comunque assicurare le finalita' indicate nell'art. 35 sopra citato.

6. Sono abrogati la lettera l) contenuta nel comma 3 dell'art. 7 ed i commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18.

Art. 50 - Funzioni e compiti degli Istituti autonomi case popolari

1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, rimangono fermi i compiti e le funzioni attualmente di competenza degli IACP.

2. Per l'esercizio dei compiti e funzioni di cui all'articolo precedente i comuni possono stipulare apposite convenzioni con gli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 51 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dal piano regionale per l'edilizia residenziale sono individuate nell'ambito della programmazione finanziaria.

2. Le modalita' di acereditamento alla Regione delle risorse finanziarie statali relative ai programmi in corso di attuazione, nonche' di quelle non ancora attribuite, sono quelle determinate dall'art. 61 del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo III

Protezione della natura e tutela dell'ambiente

Attivita' a rischio di incidente rilevante ed aree ad elevato rischio di crisi ambientale, protezione della fauna

Art. 52 - Conferimento di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

2. Sono trasferiti alle province i compiti e le funzioni relativi al controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 di competenza dello Stato.

Art. 53 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi alla protezione ed osservazione delle zone costiere e all'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. L'esercizio di tali compiti e funzioni e' disciplinato con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Parchi e riserve naturali

Art. 54 - Funzioni riservate alla Regione

1. Ferme restando le funzioni dello Stato in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "legge quadro sulle aree protette", sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette.

Art. 55 - Funzioni delegate alle province

1. E' delegata alle province l'individuazione, all'esterno dei perimetri dei parchi regionali gia istituiti, di aree di particolare pregio ambientale da classificarsi come parchi naturali di interesse provinciale e riserve naturali di interesse provinciale.

Inquinamento idrico

Art. 56 - Compiti attribuiti alle province

1. Salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 sono attribuiti alle province i seguenti compiti e funzioni: a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali; b) il rilascio delle autorizzazioni e il contenzioso relativi allo scarico degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura e che abbiano il recapito finale nei corpi idrici superficiali; c) il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132.

Art. 57 - Funzioni attribuite ai comuni

1. Salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, e' di competenza dei comuni il rilascio delle autorizzazioni e il controllo amministrativo degli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura e che abbiano recapito sul suolo e nel suolo.

2. L'autorizzazione viene rilasciata in sede di autorizzazione e/o concessione edilizia.

Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 58 - Funzioni riservate alla Regione in materia di inquinamento acustico

1. Oltre alle competenze stabilite all'art. 4 della legge n. 447/1995 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a: a) l'indicazione dei criteri e delle procedure per la redazione da parte delle imprese dei piani di risanamento acustico; b) l'indicazione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonche' delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico; c) l'approvazione dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto; d) l'emanazione di direttive per le attivita' di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale; e) la promozione di iniziative per l'educazione e l'informazione dei cittadini finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico; f) la promozione di attivita' di ricerca o studi, con interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico; g) la fissazione di norme atte a regolare l'attivita' urbanistica ed edilizia nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

Art. 59 - Funzioni delegate alla provincia in materia di inquinamento acustico

1. La provincia e' delegata all'esercizio delle seguenti funzioni amministrative: a) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutturc stradali non comunali; b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto; c) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione; d) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

Art. 60 - Funzioni delegate al comune

1. Oltre alle competenze stabilite dagli articoli 6 e 14, comma 2, della legge n. 447/1995 e' delegata al comune l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali degli enti gestori delle infrastrutturc di trasporto.

Art. 61 - Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di inquinamento atmosferico

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 33 e seguenti della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale i compiti e e funzioni relativi a: a) l'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento; b) l'adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio regionale, adottati nel rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria, conformemente al comma 1, lettera a), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; c) l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; d) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei provvedimenti concernenti: 1) i criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo e alle modalita' di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in relazione alle indicazioni degli organi di controllo tecnico; 2) il coordinamento delle attivita' degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.

2. I criteri tecnici di cui al comma 1, lett. d), n. 2) vengono definiti tenendo conto dei seguenti elementi: a) modalita' di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologiche produttive e sistemi di abbattimento; b) modalita' di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti; c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati; d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento; e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all'art. 15, comma 1, letera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissati a carico del soggetto autorizzato; g) modalita' e tempi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Gestione dei rifiuti

Art. 62 - Rifiuti speciali e pericolosi

1. In materia di rifiuti speciali e pericolosi, come definiti nei commi 3 e 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389/1997, sono delegati alle province i compiti e le funzioni relativi all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relativi a: a) il deposito nel suolo (discarica) di rifiuti inerti; b) il deposito temporaneo di rifiuti effettuano, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni previste dall'art. 6, lett. m), del decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 389/1997.

Capo IV

Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 63 - Funzioni riservate alla Regione

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita, oltre a quanto stabilito nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, i compiti e le funzioni, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, relativi a: a) la pianificazione e programmazione del bacino idrografico attraverso l'autorita' di bacino; b) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia; c) la fissazione dei canoni di concessione: 1) per l'utilizzazione delle acque pubbliche; 2) per l'utilizzazione delle spiagge lacuali e delle superfici e pertinenze dei laghi; 3) per l'utilizzazione delle pertinenze idrauliche e di aree fluviali; 4) per l'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; d) il rilascio, mediante avvalimento dell'autorita' di bacino, delle concessioni relative alle grandi derivazioni e intese con lo Stato sulle concessioni relative alle grandi derivazioni idroelettriche; e) il monitoraggio idrologico ed idraulico; f) la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri.

2. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilita' delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto delle risorse.

Art. 64 - Delega di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province, oltre a quanto stabilito dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, le seguenti funzioni: a) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili; b) rilascio dell'autorizzazione a tutela del vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; c) imposizione del vincolo a tutela del bosco di cui alla sezione II del Titolo I del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Con regolamento regionale da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene disciplinato il procedimento per l'imposizione del vincolo forestale assicurando la partecipazione degli enti locali, del pubblico interessato e dei proprietari dei beni.

Capo V

Lavori pubblici

Art. 65 - Conferenza di servizi

1. L'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi convocata dall'assessore regionale preposto ai lavori pubblici ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 45 della presente legge.

Capo VI

Viabilita'

Art. 66 - Funzioni riservate alla Regione

1. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale di cui all'art. 822 del codice civile entrano a far parte del demanio regionale ad eccezione di quelle di cui al comma 1 dell'art. 59. Le forme ed i modi della gestione di tali strade sono individuati con successivo provvedimento della Regione ai sensi della legge regionale n. 3/1997.

2. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione relativamente alle strade di cui al comma precedente i compiti e le funzioni relativi a: a) la programmazione e il coordinamento della rete viaria non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale; b) la classificazione e declassificazione delle strade provinciali o tratti di esse, sentite le province e i comuni interessati; c) la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicita' lungo le strade trasferite.

3. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alla: a) individuazione e approvazione delle concessioni di costruzione e di esercizio; b) determinazione dei criteri per la predisposizione e approvazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie; c) determinazione e adeguamento delle tariffe di pedaggio; d) progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade regionali mediante affidamento a terzi; e) controllo delle societa' concessionarie di tratte autostradali regionali, relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio; f) determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.

Art. 67 - Funzioni trasferite alle province

1. Entro 90 giorni dal trasferimento delle strade al demanio regionale ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale propone al consiglio regionale un disegno di legge recante l'individuazione delle strade che, in quanto non aventi rilievo strategico per la viabilita' regionale, vengono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

2. Sono altresi' trasferiti alle province i compiti e le funzioni relativi a: a) la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al precedente comma 1 e la relativa vigilanza; b) la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali.

3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, lettera a), le province possono stipulare convenzioni con le comunita' montane e i comuni competenti per territorio.

4. Entro centottanta giorni dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale, attua il trasferimento delle funzioni alle province determinandone tempi e modalita', tramite appositi accordi di programma.

Capo VII

Protezione civile

Art. 68 - Funzioni di rilievo regionale

1. In materia di protezione civile richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni di cui all'art. 108, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli enti locali ai complessi dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione Abruzzo provvedera' alla revisione della normativa attinente la protezione civile ed in particolare della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 recante: "Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile".

Art. 69 - Funzioni degli enti locali

1. La provincia esercita i compiti e le funzioni di cui al comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il comune esercita le funzioni di cui al comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 70 - Funzioni gia' assolte dal corpo forestale dello Stato

1. In attesa della determinazione, da parte dello Stato, delle competenze del corpo forestale dello Stato necessarie all'esercizio delle funzioni d'interesse statale, sono esercitate dalla Regione le competenze di cui all'art. 70, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998.

Titolo IV

Capo I

Servizi sanitari

Art. 71 - Funzioni di competenza della Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla regione i compiti e le funzioni, non compresi nel comma 1, art. 115 ne' disciplinati dagli artt. 116 e seguenti del capo I del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti: a) l'approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale; b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni; c) la verifica della conformita' rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e al successivo decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio; d) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di autorizzazioni dello Stato e alla pubblicita' ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali; e) la costituzione delle scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici in coordinamento con lo Stato, anche attraverso gli strumenti informatici dei sistema informativo sanitario, utilizzando la propria rete ospedaliera e delle Aziende U.S.L. in attuazione dell'art. 115, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; f) l'adozione del piano regionale sanitario e dei piani di settore aventi rilievo nell'ambito della regione sulla base del riparto delle risorse dello Stato alla regione stessa e previa intesa da definirsi nella Conferenza Stato-regioni, salvo particolari situazioni che necessitano di coordinamento tecnico e i cui rapporti sono direttamente definiti tra la Regione e lo Stato; g) l'esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, confermando per ciascun organo competente i poteri gia' stabiliti dalla medesima legge; h) l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonche' quelle gia' di competenza sulle attivita' di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali; i) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari regionali o infraregionali costituiti e gestiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l) la vigilanza e il controllo sulle Unita' sanitarie locali, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Restano ferme le competenze della regione aventi ad oggetto l'attivita' assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 72 - Conferenza sanitaria territoriale

1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta da sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza ASL, dal presidente della provincia e dai rettori delle universita' le cui sedi ricadono nella circoscrizione di una ASL o loro delegati.

2. La conferenza: a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica dell'attivita' della ASL di riferimento; b) esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio di esercizio, trasmettendo alla regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla giunta regionale a norma dell'art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; c) verifica periodicamente l'andamento generale dell'attivita' dell'ASL di riferimento formulando valutazioni e proposte da trasmettere al direttore generale ed alla regione; d) individua, d'intesa con il direttore generale dell'ASL, gli ambiti territoriali dei distretti sanitari e la loro eventuale modificazione; e) e' sentita, secondo modalita' disciplinate dal piano sanitario regionale, in merito all'elaborazione dei piani attuativi locali; f) e' sentita in merito agli accordi tra ASL e universita' attuativi dei protocolli d'intesa tra regione ed universita'; g) e' sentita in merito alla definizione di indicatori aziendali di attivita' e di risultato anche per valutare la funzionalita' dei servizi e la razionalita' della distribuzione territoriale.

3. La giunta regionale, sentita la conferenza regione-enti locali, disciplina le modalita' di funzionamento delle conferenze sanitarie territoriali.

4. Nell'ambito della conferenza sanitaria territoriale le funzioni esecutive sono svolte da un comitato composto dal presidente della provincia e da cinque sindaci eletti in seno alla conferenza stessa. I compiti del comitato esecutivo sono specificati con l'atto di cui al comma precedente.

Art. 73 - Comitato di distretto sanitario

1. Nell'ambito della conferenza sanitaria territoriale, per ciascun distretto sanitario e' istituito un comitato di distretto composto dai sindaci dei comuni interessati ed eventualmente dai presidenti dei consigli di quartiere qualora il comune sia interessato da piu' di un distretto.

2. Il comitato di distretto svolge funzioni di indirizzo e di verifica delle attivita' distrettuali relativamente a: a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale; b) determinazione del budget di distretto e delle priorita' di impiego delle risorse assegnate; c) verifica dei risultati conseguiti sulla base di indicatori omogenei prestabiliti a livello aziendale; d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali rispetto ai quali esprime parere obbligatorio su provvedimenti del direttore generale.

Art. 74 - Integrazione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie

1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali di competenza degli enti locali con le attivita' delle ASL.

2. Sulla base di indirizzi definiti dalla Regione sentita la conferenza permanente Regione-enti locali, le province, le comunita' montane, le associazioni e/o i consorzi di comuni e le aziende sanitarie locali stipulano accordi o convenzioni per individuare i modelli organizzativi per l'esercizio delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie integrate ed i relativi rapporti finanziari.

Art. 75 - Interventi d'urgenza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica

1. Fatto salvo quanto spetta allo Stato, il presidente della regione emana ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere regionale. In tali casi oltre all'adozione dei provvedimenti amministrativi d'urgenza costituisce centri e organismi di referenza o assistenza.

2. Ciascun sindaco del rispettivo comune adotta ordinanze contingibili e urgenti in casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locali e fino a quando non intervengano i soggetti di cui al 1 comma precedente, qualora i fenomeni siano ultracomunali.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti qualora l'ambito locale interessato sia quello provinciale, la competenza e' del presidente della provincia.

Capo II

Servizi sociali

Art. 76 - Competenze della Regione

1. La Regione esercita nella materia dei servizi sociali i compiti e le funzioni di programmazione e coordinamento previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 e gestisce il Fondo sociale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135.

2. Sono altresi' di competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei requisiti organizzativi ed il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, nel rispetto degli standard essenziali stabiliti dallo Statuto ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n. 112/1998; b) la definizione dei criteri e delle modalita' di esercizio da parte dei soggetti di cui al successivo art. 77 delle attivita' di vigilanza e di controllo di qualita sui servizi sociali; c) il sostegno allo sviluppo della cooperazione sociale, del volontariato e dell'associazionismo sociale, con esclusione delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del successivo art. 77; d) l'organizzazione e il coordinamento del sistema informativo regionale dei servizi sociali; e) la predisposizione e la gestione di progetti speciali regionali in specifici settori d'intervento, a supporto degli enti locali e degli altri soggetti che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, in particolare in materia di ricerca, sperimentazione e formazione.

Art. 77 - Competenze di comuni, province e camere di commercio Livelli ottimali di esercizio dei servizi sociali

1. Ai comuni e' attribuita la generalita' delle funzioni amministrative e dei compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non riservati ad altri enti locali o alla Regione. Ad essi compete, inoltre, nel rispetto delle scelte programmatiche regionali in materia sociale e sanitaria, la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

2. I comuni esercitano, in particolare, secondo le forme e i modi di cui alla legge regionale n. 22/1998 e nell'ambito della programmazione adottata in sede di piano sociale regionale, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose; b) i giovani; c) gli anziani; d) la famiglia; e) i portatori di handicaps i non vedenti e gli audiolesi; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g) gli invalidi civili, provvedendo anche alla concessione ed erogazione dei nuovi trattamenti economici di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 nel rispetto della disciplina statale e regionale; h) l'autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture e sui servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dagli atti di programmazione regionale; i) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), compresa la nomina dei consiglieri gia' di competenza regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, a parziale deroga di quanto stabilito dal comma precedente, le province continuano ad esercitare le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1997 n. 3 in materia di non vedenti e audiolesi, fino alla data del 31 dicembre 2000, e quelli di cui all'art. 9 della medesima legge regionale n. 32/1997 in materia di minori, fino alla data del 31 dicembre 1999.

4. Le Aziende USL continuano ad esercitare le funzioni relative alla erogazione dei contributi economici per le modifiche, agli strumenti di guida o all'autoveicolo privato, necessarie per i soggetti in situazioni di handicap ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 luglio 1998, n. 57 e a quelle inerenti l'erogazione dei contributi economici per la fruizione di cure termali, cosi' come disposta con legge regionale 5 maggio 1998, n. 33, facendo salve, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 e successive leggi di modificazione ed integrazione.

5. Le province esercitano, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di rilevazione dei bisogni socio-assistenziali e delle risorse del proprio territorio, unitamente alle funzioni e ai compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo a: a) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); b) il volontariato; c) l'associazionismo sociale.

6. Alle province sono, in particolare, delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 37/1993 in materia di volontariato, e alla legge regionale n. 142/1996 in materia di associazionismo. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente comma da parte delle province, decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica delle leggi regionali n. 37/1993 e n. 142/1996

7. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete l'esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento operativo dei soggetti che agiscono nell'ambito della cooperazione sociale, di cui alla legge regionale n. 85/1994. Ad esse sono delegate, in particolare, le funzioni e i compiti amminisirativi concernenti la tenuta dell'albo delle cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 85/1994. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente comma, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica della legge regionale n. 85/1994.

8. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 della presente legge, la giunta regionale individua i livelli ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali, tenendo conto degli ambiti territoriali stabiliti nella parte II della legge regionale n. 22/1998.

9. Fino alla data del 31 dicembre 2000, i soggetti, le forme e le metodologie per la gestione associata delle funzioni in materia di servizi sociali negli ambiti territoriali formati da piu' comuni, sono quelli previsti dalla legge regionale n. 22/1998.

Capo III

Istruzione scolastica

Art. 78 - Funzioni riservate alla Regione

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni in materia di sistema formativo integrato, attraverso l'integrazione tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema formativo integrato si intende un sistema integrato pubblico e privato comprendente le funzioni in materia di istruzione, formazione professionale e diritto allo studio e all'apprendimento.

3. Il sistema formativo integrato e' volto alla formazione della persona come cittadino e come lavoratore.

4. La Regione e gli enti locali esercitano i compiti e le funzioni relativi all'offerta formativa complessiva, pubblica e privata, articolata in istruzione, formazione professionale, nonche' percorsi integrati fra istruzione e formazione, nel rispetto dei principi di coerenza, completezza dell'offerta e pari opportunita' di fruizione per tutti i cittadini.

5. Il sistema formativo integrato informa le proprie attivita' al principio di collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

6. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi riguardano lo svolgimento di attivita' integrative, negli ultimi anni dell'obbligo, nel campo dell'educazione degli adulti, in continuita' o meno con i percorsi scolastici, su richiesta degli istituti statali, non statali e degli enti di formazione professionale, e di attivita' di formazione tecnico professionale superiore, non in continuita' con i percorsi scolastici in collaborazione con le universita'.

7. La Regione ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 dcl decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento, di valutazione e di certificazione, nonche' di sperimentazione nelle seguenti materie: programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni, ed in raccordo con gli obiettivi nazionali; diritto allo studio e all'apprendimento; sostegno qualitativo all'autonomia degli istituti scolastici, statali e non statali; integrazione fra scuole, formazione e lavoro; messa in rete degli istituti scolastici; orientamento.

8. La Regione, sentita la conferenza permanente Regione-enti locali, approva programmi e progetti di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la piu' adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore. La Regione ispira la propria attivita' ai principi di concertazione con le autonomie locali e di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore; per questo scopo si avvale della conferenza permanente Regione-universita'.

Art. 79 - Funzioni delle province e dei comuni

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento di compiti e funzioni comunali. In particolare le province svolgono i seguenti compiti e funzioni: a) programmazione della messa in rete delle scuole; b) coordinamento della rete di orientamento, nonche' programmazione delle relative attivita'; c) risoluzione dci conflitti di competenza tra i vari gradi di scuola.

2. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgono funzioni di programmazione e di gestione delle seguenti materie: a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di valenza regionale, sulla base dell'analisi dei bisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali; b) diritto allo studio e all'apprendimento; c) sostegno qualitativo all'autonomia degli istituti scolastici, statali e non statali; d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

3. I comuni esercitano i compiti e le funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in collaborazione con le comunita' montane, con le province e con le forme associative tra i precedenti enti. Essi esercitano in particolare i compiti e le funzioni relativi a: a) gli interventi per la scuola dell'infanzia; b) la risoluzione dei conflitti di competenza fra istituti delle scuole materne e primarie.

Capo IV

Formazione professionale

Art. 80 - Formazione professionale

1. In materia di formazione professionale, per l'attuazione degli articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 112/1998, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 42 e 43 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

Capo V

Beni e attivita' culturali

Art. 81 - Valorizzazione dei beni culturali

1. La Regione e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali che e' di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attivita' concernenti: a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e valore; b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite; d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di ricerca; e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione; f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni dl recupero, restauro o ad acquisizione; h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 82 - Promozione dei beni culturali

1. La Regione provvede, oltre che direttamente, alla promozione delle attivita' culturali attuata mediante forme strutturali e funzionali tra Stato, Regione ed enti locali e/o altre istituzioni pubbliche e private, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/98, anche attraverso la costituzione di societa' miste.

2. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attivita' concernenti: a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione; b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore diffusione; c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse aree territoriali; d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attivita' culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale; e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Titolo V

Titolo VI

L'Aquila, 3 marzo 1999

FALCONIO

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