Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
| Ente | Stato |
|---|---|
| Fonte |
Supplementi Ordinari
n. 31 02/03/2004 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Educazione - Educazione:Istruzione:Istruzione di base - Educazione:Istruzione:Istruzione primaria
tipologia: Stato - Decreto legislativo
Il decreto stabilisce la finalità della scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, ne regolamenta l'accesso e le attività educative; per il primo ciclo di istruzione viene stabilito che l'obbligo scolastico comincia a sei anni, l'orario obbligatorio delle lezioni corrisponde a 27 ore settimanali per tutte le classi e le scuole organizzano insegnamenti e attività ulteriori corrispondenti a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa e la frequenza gratuita. Per l'anno scolastico 2004/2005 le scuole, in autonomia e in relazione agli organici, provvederanno a modulare l'orario opzionale da far rientrare nel piano dell'offerta formativa.





