DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 OTTOBRE 2000, N. 1640

Approvazione modalita' di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate sperimentali. modifica alla delibera di giunta regionale n. 1199 del 20 luglio 1998

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 163
16/11/2000
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

Visti:

- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale e successive modificazioni"; - la L.R. 24/7/1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione professionale" e successive modificazioni; - gli "Indirizzi e priorita' per la formazione professionale e l'orientamento - Triennio 1997/99" adottati dal Consiglio regionale in data 21 novembre 1996 con atto n. 487, esecutivo a termini di legge; - le "Direttive attuative per la formazione professionale e per l'orientamento triennio 1997/99" e successive modificazioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 528/99, esecutiva ai sensi di legge; - l'"Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 539 dell'1 marzo 2000, esecutiva a termini di legge, nonche' alla determinazione del Direttore generale Formazione professionale e Lavoro n. 6398 dell'11 luglio 2000; - la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in particolare l'art. 21 che legiferando in materia di autonomia scolastica finalizzata anche "all'ampliamento dell'offerta formativa" da parte delle istituzioni scolastiche prevede "percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica . . . e nell'ambito degli accordi fra le Regioni e l'Amministrazione scolastica, percorsi integrati fra i vari sistemi formativi"; - la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" con la quale tra le altre disposizioni viene promossa la sinergia tra istruzione, formazione e politiche del lavoro, in particolare l'art. 17 e' espressamente dedicato al riordino della formazione professionale quale "strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema produttivo . . . incrementare l'occupazione" prevedendo nuove modalita' di certificazione e di riconoscimento delle competenze quali crediti formativi nell'ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro documentabili nel libretto formativo; - il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in particolare l'art. 141; - la Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"; - il DM n. 70 del 13 marzo 2000 che adotta il modello di certificazione relativo all'obbligo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000; - la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; - il DM 24 febbraio 2000, n. 49 che, con riferimento all'anno scolastico 1999/2000, definisce quali esperienze danno luogo ai crediti formativi e quali ai crediti scolastici e le norme per la loro valutazione ai fini dell'esame di Stato; - la Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", in particolare l'art. n. 69 che istituisce, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore IFTS; - l'art. 68 della Legge 144/99 sopra citata recante disposizioni relative all'obbligo di frequenza d'attivita' formative e relativo Regolamento attuativo; - la Direttiva comunitaria 92/51 del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE; in particolare il Titolo I, art. 1, punti A-B-C-G; - la Direttiva comunitaria 99/42, che istituisce un meccanismo per il riconoscimento delle qualifiche in relazione alle attivita' coperte dalle Direttive sulla liberalizzazione e sulle misure transitorie e che integra il Sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche; in particolare il Titolo II, art. 3, che ribadisce quanto contenuto nella "giurisprudenza Vlassopoulou" sulla liberta' di stabilimento di cittadini europei, per cui "lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l'interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e qualifiche mancanti solo dopo aver proceduto ad un confronto tra le competenze attestate dai diplomi o titoli posseduti e le conoscenze e qualifiche pretese dalle regole nazionali"; preso atto: - del documento "Modalita' di certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore integrata (IFTS)" trasmesso dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota n.3535/CF/10 del 22 luglio 1999 agli Assessori regionali alla Formazione professionale, contenente lo schema di "Dichiarazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore", che rappresenta il modello per l'attestazione intermedia delle competenze acquisite dagli allievi durante il percorso formativo; - del Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Citta' ed Autonomie locali del 2 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/7/2000, avente per oggetto "Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' Montane, per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/99" che definisce criteri e modalita' relativi alle prove di valutazione finale, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e fornisce lo schema del dispositivo di certificazione finale dei percorsi IFTS, previsti dai progetti pilota deliberati dalle Regioni per l'anno 1998/99; - dell'accordo Stato-Regioni su standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale - del 18 febbraio 2000 (Allegato B); richiamate: - la propria deliberazione n. 1224 del 14/7/1999, esecutiva, che istituisce le Linee guida per la sperimentazione di azioni relative all'elevamento dell'obbligo, in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera c) e dell'art. 6 dell'emanando decreto ministeriale attuativo della Legge 9/99 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione; - la determinazione della Direzione generale Formazione professionale e Lavoro n. 9351 del 14/10/1999 avente per oggetto: "Recepimento della documentazione a supporto delle direttive regionali relativamente alle Indicazioni teoriche e strumenti operativi per la certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi per il sistema integrato"; - la determinazione della Direzione generale Formazione professionale e Lavoro, n. 10735 del 23/11/1999 avente come oggetto "Costituzione gruppo di progetto interservizi per il coordinamento delle azioni relative a certificazioni e crediti formativi"; tenuto presente: - che le problematiche connesse all'area della certificazione delle competenze ed al riconoscimento dei crediti formativi sono trasversali a tutto il sistema formativo/educativo cui si riferiscono le norme e i documenti precedentemente citati ed ineriscono le politiche della formazione professionale, del lavoro, della scuola e dell'universita'; - che il tema dei crediti e delle certificazioni costituisce la finalita' generale e lo strumento dell'intero impianto teorico e strumentale per il sistema integrato scuola, formazione professionale, universita' e mercato del lavoro; - che le indicazioni in materia di riconoscimento di conoscenze e competenze possedute, contenute nelle Direttive CEE piu' sopra richiamate non possono essere disattese o recepite in termini detrattivi o peggiorativi da norme di livello regionale; considerato che il Gruppo di progetto interservizi ha avuto il compito di coordinare l'implementazione di un sistema integrato e coerente di certificazione delle competenze, in stretto raccordo con le indicazioni nazionali, completo di dispositivi tecnici e soluzioni operative per una loro implementazione nelle singole ed autonome politiche gestionali ed ha fornito positivi risultati e specifica documentazione; rilevato che i percorsi formativi integrati tra i sistemi della scuola, della formazione professionale, dell'universita' e del lavoro, parte rilevante dell'offerta formativa globale, hanno necessita' di trovare diversa regolamentazione nei dispositivi di valutazione e conseguente certificazione per dar conto del processo integrato di progettazione e pianificazione degli interventi; ritenuto pertanto necessario procedere ad una razionalizzazione delle procedure e delle modalita' sul tema della valutazione e della certificazione attraverso la definizione di regole comuni e specifiche, con riguardo ai segmenti formativi: - obbligo scolastico (NOS) integrato con l'obbligo formativo (NOF) nella sperimentazione regionale; - istruzione formazione tecnica superiore (IFTS); - percorsi integrati di istruzione/formazione; - percorsi post-diploma integrati; considerato che il documento "Modalita' di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate" che costituisce l'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, risponde alle suddette finalita' e costituisce il punto di riferimento per i soggetti che attuano i percorsi formativi integrati piu' sopra individuati, a diretta sperimentazione regionale; richiamata la propria deliberazione n. 1199 del 20 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione progetti formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore e nel post-diploma di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 1997, n. 2354, ratificata con atto del 18 dicembre 1997, n. 815 del Consiglio regionale - Finanziamento della relativa spesa", in particolare il punto 10) del dispositivo che stabilisce per i percorsi formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore il rilascio del certificato di competenze al termine di ogni annualita'; tenuto conto dell'alta sperimentalita' dei progetti formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore, oggetto della delibera suddetta, e degli elementi di riflessione scaturiti dall'esperienza stessa nonche' dalle risultanze delle azioni d'accompagnamento attivate a supporto dei soggetti attuatori dei corsi, si ritiene di modificare il punto 10) sopra riportato stabilendo, come specificato nell'Allegato A), parte integrante del presente atto, che la valutazione e' costituita da: - tante dichiarazioni di competenza per quante Unita' formative capitalizzabili (di seguito UFC) o moduli intermedi effettivamente conclusi previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale a doppia firma (Ente di formazione ed istituto scolastico), a seguito di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti nella didattica integrata; - la certificazione delle competenze a conclusione dell'intero percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle UFC o ai moduli, bensi' le competenze o la competenza acquisita come obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre anni;ritenuto che sia necessario dotare i partecipanti alle diverse iniziative formative afferenti le filiere citate, di un dispositivo che possa registrare il possesso di tutte le attestazioni ufficiali e delle autodichiarazioni di competenza necessarie a fornire utili indicazioni ai diversi sub sistemi interessati (lavoro, istruzione, formazione) relativamente alla modalita' di inserimento diretto, di valutazione del credito posseduto, della applicabilita' delle passerelle per le necessarie integrazioni di formazione; tenuto conto che di tale dispositivo in vario modo definito, si trova indicazione in tutta la legislazione nazionale ed europea sopra citata ed in particolare nell'art. 17 della Legge 196/97, nonche' nell'Allegato B dell'"Accordo Stato-Regioni" del febbraio 2000 e relativa Nota tecnica dell'ISFOL; rilevato indispensabile adottare all'interno delle azioni a diretta sperimentazione regionale, un dispositivo deputato a raccogliere, contenere e classificare i diversi tipi di acquisizioni individuali, per una corretta identificazione dei crediti e la loro capitalizzazione e valorizzazione, nei termini e nei modi definiti dalla normativa, definito Portfolio, il cui schema e' allegato alla presente; dato atto: - del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Scuola Universita' e Integrazione dei sistemi formativi dott.ssa Cristina Bertelli relativo alla regolarita' tecnica del presente atto, sentito anche nel merito il parere favorevole espresso dal dott. Maurizio Pozzi, Responsabile del Servizio Formazione professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione 2541/95; - del parere favorevole del Direttore generale dell'area Lavoro e Formazione professionale dott.ssa Cristina Balboni in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi della legge e della deliberazione di cui sopra; su proposta dell'Assessore competente per materia; a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato A) "Modalita' di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attivita' formative integrate", parte integrante del presente atto, che costituira' punto di riferimento per i soggetti che attueranno i percorsi formativi integrati sperimentali. L'Allegato si compone di tre parti: - parte prima "Modalita' comuni per le attivita' formative integrate e specifiche per singola filiera formativa"; - parte seconda "Il Portfolio"; - parte terza "Sperimentazione regionale percorsi formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore. Il certificato di competenze";

2) di adottare in via sperimentale all'interno dell'area integrata a diretta promozione regionale il dispositivo di registrazione delle attestazioni individuali denominato "Portfolio", secondo le linee guida contenute nella parte seconda dell'Allegato A) di cui al precedente punto 1);

3) di adottare la certificazione delle competenze prevista dalle Direttive regionali in materia di formazione professionale 1997/99 e successive modificazioni e integrazioni come da modello contenuto nella parte terza del suddetto Allegato A);

4) di modificare il punto 10) del dispositivo della deliberazione n. 1199 del 20 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione progetti formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore e nel post-diploma di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 1997, n. 2354, ratificata con atto del 18 dicembre 1997, n. 815 del Consiglio regionale - Finanziamento della relativa spesa", che risulta cosi' sostituito: "per i percorsi formativi integrati nell'ultimo triennio della scuola secondaria superiore la valutazione e' costituita da: - tante dichiarazioni di competenza per quante Unita' formative capitalizzabili (di seguito UFC) o moduli intermedi effettivamente conclusi previsti dal progetto e rilasciate su modulistica regionale a doppia firma (Ente di formazione ed istituto scolastico), a seguito di una verifica interna a cura dei docenti e formatori coinvolti nella didattica integrata; - la certificazione delle competenze a conclusione dell'intero percorso, che sintetizzi non le singole competenze riferibili alle UFC o ai moduli, bensi' le competenze o la competenza acquisita come obiettivo di sintesi dell'intero percorso integrato nei tre anni";

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna affinche' costituisca oggetto di massima divulgazione.

(segue allegato fotografato) (inserire formula allegato)

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