Deliberazione CIPE 13 novembre 2003
Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate (punto 1.1, delibera n.17/2003). (deliberazione n. 83/2003).
| Ente | 2 |
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| Fonte |
G.U.R.I.
n. 48 27/02/2004 |
thesaurus: Termini ausiliari:Riforme - Lavoro
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1? marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse; Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialita'; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese; Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle Intese istituzionali di programma e di programmi nazionali; Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002) e 6 giugno 2002 n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002); Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 156/2003) con la quale, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 ed e' stato previsto l'accantonamento di un importo di 850 milioni di euro (voce C.1 della tabella di riparto); Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2003) con la quale e' stato accantonato, al punto 1.1, un importo complessivo di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva delibera, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze espresse dal mercato, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003; Viste e valutate le proposte progettuali e le relative richieste finanziarie pervenute al servizio di segreteria del CIPE a valere sul detto accantonamento di 900 milioni di euro, secondo uno schema di domanda predisposto dalla segreteria stessa (che include, oltre agli elementi identificativi dell'intervento e alla sua localizzazione) da parte delle seguenti amministrazioni centrali: affari esteri; ambiente e territorio; beni culturali; comunicazioni; dipartimento innovazione e tecnologie; istruzione, universita' e ricerca; infrastrutture e trasporti; politiche agricole; Tenuto conto che, a differenza di quanto avviene per il finanziamento degli interventi regionali, la chiave di riparto fra le amministrazioni centrali, titolari degli interventi, non e' predeterminata; Tenuto conto delle priorita' individuate dalla delibera n. 17/03 e del rilievo strategico che il Governo, gia' in sede di DPEF, ha attribuito ai campi della ricerca e della societa' dell'informazione, considerata l'urgenza di tali interventi volti alla modernizzazione e alla competitivita' del sistema Paese e le esigenze espresse dal mercato; Tenuto conto del monitoraggio della spesa gia' oggi garantito nell'ambito degli APQ (in coerenza con gli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003) e di quanto previsto dall'art. 47 del disegno di legge finanziaria per il 2004, il quale prevede che, anche a fini di accelerazione della spesa, gli interventi finanziabili attraverso i fondi per le aree sottoutilizzate siano attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli APQ; Ritenuto pertanto che gli interventi di cui alla presente ripartizione vadano realizzati nell'ambito di appositi accordi di programma quadro regionali o interregionali, salvo gli interventi di carattere infrastrutturale concernenti la





