LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 32 13/03/2003 |
| Regione | Emilia Romagna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO Art. 1 - Oggetto della riforma Art. 2 - Principi della legge Art. 3 - Sistema integrato di interventi e servizi sociali Art. 4 - Diritto alle prestazioni TITOLO II - SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI CAPO I - Sistema locale dei servizi sociali a rete Art. 5 - Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete Art. 6 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali Art. 7 - Accesso al sistema dei servizi sociali a rete. Istituzione degli sportelli sociali Art. 8 - Interventi per la promozione sociale Art. 9 - Politiche familiari CAPO II - Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria Art. 10 - Integrazione socio-sanitaria Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria CAPO III - Disposizioni specifiche per la realizzazione di particolari interventi Art. 12 - Assegni di cura Art. 13 - Interventi di sostegno economico Art. 14 - Interventi per favorire il lavoro delle persone disabili TITOLO III - SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI Art. 15 - Comuni Art. 16 - Esercizio delle funzioni ed ambiti associativi Art. 17 - Deleghe alle Aziende unita' sanitarie locali Art. 18 - Province Art. 19 - Regione Art. 20 - Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro Art. 21 - Altri soggetti privati TITOLO IV - RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA Art. 22 - Principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona Art. 23 - Trasformazione delle Istituzioni - Estinzione Art. 24 - Istituzioni gia' amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza Art. 25 - Azienda pubblica di servizi alla persona Art. 26 - Patrimonio dell'Azienda TITOLO V - STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali Art. 28 - Sistema informativo dei servizi sociali Art. 29 - Piani di zona Art. 30 - Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana Art. 31 - Programmi speciali di intervento sociale Art. 32 - Carta dei servizi sociali Art. 33 - Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualita' e norme per la tutela degli utenti TITOLO VI - STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO Art. 34 - Attivita' di formazione Art. 35 - Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari Art. 36 - Vigilanza sui servizi e le strutture Art. 37 - Comunicazione di avvio di attivita' Art. 38 - Accreditamento Art. 39 - Sanzioni Art. 40 - Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali Art. 41 - Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni Art. 42 - Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti ed acquisti di servizi e prestazioni Art. 43 - Istruttoria pubblica per la progettazione comune Art. 44 - Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete TITOLO VII - RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO Art. 45 - Finanziamento del sistema integrato Art. 46 - Fondo sociale regionale Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento Art. 49 - Compartecipazione al costo delle prestazioni Art. 50 - Fondo sociale per la non autosufficienza TITOLO VIII - SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE Art. 51 - Monitoraggio ed analisi d'impatto Art. 52 - Valutazione dei servizi nell'ambito dei Piani di zona TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 53 - Modifiche alla L.R. 23 novembre 1988, n. 47 Art. 54 - Modifiche alla L.R. 14 agosto 1989, n. 27 Art. 55 - Modifiche alla L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 Art. 56 - Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 Art. 57 - Modifiche alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 Art. 58 - Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 Art. 59 - Modifiche alla L.R. 25 giugno 1996, n. 21 Art. 60 - Modifiche alla L.R. 28 agosto 1997, n. 29 Art. 61 - Modifiche alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19 Art. 62 - Modifiche alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 Art. 63 - Modifiche alla L.R. 28 dicembre 1999, n. 40 Art. 64 - Abrogazioni Art. 65 - Decorrenza delle abrogazioni Art. 66 - Norme transitorie Art. 67 - Norme transitorie in materia di funzioni socio-assistenziali gia' di competenza provinciale Art. 68 - Pareri obbligatori Art. 69 - Norma finanziaria
Titolo I
Art. 1 - Oggetto della riforma
1.
La presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in armonia con la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in conformita' a quanto previsto dalla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2.
Gli interventi ed i servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, sono volti a garantire pari opportunita' e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza, da difficolta' economiche.
3.
Gli interventi ed i servizi del sistema integrato comprendono:
- prestazioni ed attivita' socio-assistenziali, finalizzate alla promozione sociale ed a sostenere, affiancare ed aiutare le persone e le famiglie attraverso la predisposizione ed erogazione di servizi e di prestazioni economiche;
- prestazioni ed attivita' socio-sanitarie, caratterizzate da percorsi assistenziali integrati per rispondere ai bisogni di salute delle persone che necessitano unitariamente di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali.
Art. 2 - Principi della legge
1.
La Regione e gli Enti locali, al pari dello Stato ed in attuazione degli articoli 3, 38 e 120 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunita' volte allo sviluppo ed al benessere dei singoli e delle comunita', nonche' assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2.
Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficolta' economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della Legge n. 328 del 2000.
3.
Il sistema integrato ha carattere di universalita', si fonda sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale ed opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti ed il sostegno della responsabilita' delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali. Per l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, la Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarieta', ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione stessa.
4.
La presente legge riconosce, promuove e sostiene:
- la centralita' delle comunita' locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilita', per promuovere il miglioramento della qualita' della vita e delle relazioni tra le persone;
- il valore ed il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilita' tra donne e uomini;
- la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
- le iniziative di reciprocita' e di auto aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
- l'autonomia e la vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia;
- il diritto all'educazione ed all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori, nel rispetto del diritto alla partecipazione alle scelte che li riguardano.
NOTE ALL'ART. 2 Comma 1 1) Il testo degli articoli 3, 38 e 120 della della Costituzione e' il seguente: "Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.". "Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigere di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata e' libera.". "Art. 120 La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del terrirorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.". Comma 2 2) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e' il seguente: "Art. 1 - Principi generali e finalita' omissis 4. Gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata. omissis". Comma 3 3) Il testo dell'art. 2 della Costituzione e' il seguente: "Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.". 4) Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il seguente: "Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.".
Art. 3 - Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito indicato come sistema integrato, si realizza secondo le seguenti finalita' e principi:
- rispetto della dignita' della persona e garanzia di riservatezza;
- prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull'accesso al lavoro;
- adeguatezza, flessibilita' e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie; d) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
- sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
- concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra questi ed i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2;
- integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.
2.
Il sistema integrato si realizza avvalendosi delle risorse, anche non finanziarie, della Regione, degli Enti locali e di tutti i soggetti di cui all'articolo 2 che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona.
3.
Il sistema integrato garantisce sul territorio regionale i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni come definiti all'articolo 6.
Art. 4 - Diritto alle prestazioni
1.
Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonche' gli apolidi.
2.
L'assistenza ai soggetti di cui al comma 1 e' garantita dal Comune di residenza.
3.
Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L'assistenza e' garantita dal Comune nel cui territorio si e' manifestata la necessita' d'intervento.
4.
Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalita' di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio-assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non e' da considerarsi Comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, ne' il Comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.
NOTA ALL'ART. 4 Comma 1 Il testo degli articoli 18 e 41 del DLgs n. 286 del 1998 e' il seguente: "Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita', rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo' essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.". "Art. 41 - Assistenza sociale 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.".
Titolo II
Capo l
Sistema locale dei servizi sociali a rete
Capo II
Disposizioni per l'integrazione socio-sanitaria
Capo III
Disposizioni specifiche per la realizzazione di particolari interventi
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Titolo VII
Titolo VIII
Titolo IX
LAVORI PREPARATORI Progetti di legge d'iniziativa: - della Giunta regionale: deliberazione n. 2621 del 26 novembre 2001; oggetto consiliare n. 2319 (VII legislatura); - del consigliere Varani, presentato in data 17 maggio 2002; oggetto consiliare n. 2924 (VII legislatura); con richiesta di dichiarazione dell'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 2002; - pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente, sul n. 141 in data 13 dicembre 2001, e sul n. 172 in data 30 maggio 2002; - assegnati alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e Politiche sociali", in sede referente e in sede consultiva alla Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro". Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 4 febbraio 2003, con relazione scritta del consigliere Del Rio; - esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 2003, atto n. 97/2003.
Bologna, 12 marzo 2003
VASCO ERRANI





