DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 1999, N. 302
Disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.68, comma 5, della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 186 10/08/1999 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
1 .
In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si dispone la destinazione di lire 200 miliardi, a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
2 .
Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le Regioni e le province autonome di Bolzano e Trento in misura proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, tenuto conto della popolazione giovanile e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna Regione Le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma in base ai criteri indicati sono riportate nella tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce Parte Integrante.
3 .
Una quota fino al 10 delle risorse assegnate potra' essere utilizzata per il finanziamento di azioni collegate all'attivita' formativa.
4 .
Con le risorse di cui al comma 1 non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti per le ore destinate alla formazione esterna.
Art. 2
1 .
L'erogazione di una prima quota pari al 50 delle risorse assegnate e' subordinata alla presentazione di un piano delle attivita' formative da parte di ciascuna Regione previa concertazione con le parti sociali. Detto piano, che deve comunque garantire la continuita' delle progetti sperimentali in corso di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, deve contenere: il numero di apprendisti da coinvolgere nelle attivita' formative; le figure professionali che si intende formare o i settori per i quali si intende predisporre le attivita'; la dislocazione territoriale per Provincia dei corsi; le modalita' di individuazione dei soggetti attuatori; l'articolazione organizzativa; gli eventuali raccordi con i servizi pubblici per l'impiego; gli eventuali raccordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative; le modalita' di monitoraggio delle attivita' e di certificazione dei risultati; i tempi di realizzazione previsti per le diverse fasi. Il piano deve essere presentato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'isfol, entro novanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento.
2 .
Il restante 50 dell'importo assegnato sara' erogato in seguito alla comunicazione da parte di ciascuna Regione al Ministero del lavoro e previdenza sociale dell'avvenuta individuazione dei soggetti attuatori.
3 .
Le attivita' formative previste dal piano devono essere avviate entro ottobre 2000; trascorso inutilmente tale termine il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si riserva la facolta' di procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento.
4 .
Allo scopo di monitorare l'attuazione del piano delle attivita' formative, ciascuna Regione predispone un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento.





