LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1998, N. 85

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita' culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Ente 3
Fonte G.U.R.S.
n. 22
05/06/1999
Regione Toscana

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - O g g e t t o

1. La presente legge, in attuazione del comma 5, dell'art. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l'attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l'individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita' culturali, spettacolo, conferiti alla Regione ai sensi del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di seguito chiamato decreto), recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, secondo i principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 - Forme di raccordo e processi di concertazione

1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalita' ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati del processo di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. La concertazione di cui al comma precedente e' attuata tra la giunta regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle province, dei comuni e delle comunita' montane della Toscana da queste formalmente costituite.

3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di livelli e modalita' di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa.

4. Sono fatte salve le competenze del consiglio regionale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 22.

Art. 3 - Funzioni riservate alla Regione

1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti: a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre regioni nonche', per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie; c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente; d) il coordinamento dei sistemi informativi; e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.

Art. 4 - Funzioni conferite agli enti locali

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle province ed ai comuni, secondo quanto stabilito ai successivi articoli.

2. Ove si renda necessaria una specificazione delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della presente legge, a cio' si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Regione, e di contestuale decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, di cui all'art. 7 del decreto ed all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le funzioni il cui esercizio puo' essere delegato dalle province ai circondari, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 e dell'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38. Tale individuazione tiene luogo, per cio' che concerne la giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 77/1995.

4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti stessi, nel rispetto dei criteri e principi di cui al quinto comma dell'art. 20 della legge n. 59/1997.

5. Nelle materie oggetto della presente legge, le funzioni gia' disciplinate dalla normativa regionale vigente restano cosi' regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.

6. In nessun caso le norme della presente legge o dei relativi regolamenti di esecuzione possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti gia' delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 5 - Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto, il consiglio regionale approva la definizione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni medesime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali delle comunita' montane e dei circondari di cui all'art. 4 comma 3, nonche' di altri livelli gia' individuati per l'esercizio di altre funzioni. Alla proposta di deliberazione provvede la giunta regionale con le procedure di cui all'art. 2.

2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la comunita' montana, le funzioni sono esercitate dalla medesima; negli altri casi, i comuni interessati, entro il termine stabilito nella sede di concertazione o comunque entro centoventi giorni dalla deliberazione del consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano l'esercizio associato delle funzioni, stabilendone il soggetto, le forme e le procedure; il procedimento e' promosso dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica. Decorso inutilmente il termine, il consiglio regionale determina, su proposta della giunta regionale, anche le modalita' transitorie di esercizio nel livello ottimale individuato.

3. I regolamenti di cui all'art. 4, comma 2 e gli atti di programmazione regionali individuano le modalita' di agevolazione ed incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni nei livelli di esercizio individuati come ottimali.

4. Fino alla costituzione della citta' metropolitana di Firenze, la provincia di Firenze, i comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della conferenza metropolitana (Co.Met.), le modalita' di coordinamento e d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento e' promosso dalla provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 - Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione, la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza: a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali; b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione; c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la giunta regionale si sostituisce all'ente inadempiente, negli altri casi, il presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.

3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti leggi attribuiscono al Coreco, su segnalazione della giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalita' di cui al comma 2.

4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Attribuzione delle risorse

1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro i limiti dei beni e delle risorse trasferiti dallo Stato alla Regione, questa attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma.

Art. 8 - Riordino delle normative di settore

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al complessivo riordino delle normative di settore relative alle materie oggetto dei capi II, IV, V, VI e VII della presente legge.

2. Il riordino e' finalizzato, fra l'altro: a) alla semplificazione delle procedure amministrative; b) allo snellimento delle attivita' istruttorie, anche mediante affidamento all'esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali; c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati; d) alla definizione delle modalita' dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali; e) alla revisione degli strumenti di cooperazione, coordinamento e concertazione previsti dalla legislazione di settore.

Art. 9 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente capo si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge, anche non in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 10 - Effetti abrogativi

1. I regolamenti di cui all'art. 4 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

2. Con effetto dalla stessa data, e' abrogata ogni e qualsiasi norma gia' regolatrice dei procedimenti oggetto della nuova disciplina.

Capo II

Tutela della salute

Art. 11 - Funzioni riservate alla Regione

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'art. 115 comma 2 del decreto in materia di "salute umana" e di "sanita' veterinaria", come definite dall'art. 113 del decreto stesso, spettano alla Regione che li esercita ai sensi della legislazione regionale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale. 9".

2. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del decreto la Regione, avvalendosi delle Aziende sanitarie, costituisce scorte di medicinali di uso ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici.

3. I provvedimenti di urgenza di competenza della Regione, di cui all'art. 117, comma 1 del decreto, sono adottati in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

4. Spetta alla Regione il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero di cui all'art. 124, comma 2 del decreto.

5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 121, comma 4 del decreto, anche avvalendosi delle aziende unita' sanitarie locali.

6. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza di cui all'art. 122, comma 2 del decreto.

7. I criteri e le modalita' di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinati con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 12 - Funzioni attribuite ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria di cui all'art. 118, comma 2 del decreto.

Capo III

Serivizi sociali

Art. 13 - Funzioni relative ai servizi sociali

1. Alle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali individuati all'art. 132, comma 1 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenza fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.

2. Per l'esercizio delle funzioni relative ai servizi sociali, i livelli ottimali sono quelli individuati dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.

3. Alle funzioni amministrative relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, individuate ai sensi dell'art. 132, comma 2 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28, 3 ottobre 1997, n. 72, 24 novembre 1997, n. 87, e successive modificazioni.

Art. 14 - Funzioni relative agli invalidi civili

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite ai comuni. I comuni esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 recante: "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati".

2. E' riservata alla Regione la determinazione, per tutto il territorio regionale, dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130, fatta salva la competenza dei comuni a determinarli autonomamente con risorse proprie.

3. E' riservata alla Regione la definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di cui al comma 1 e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Spetta altresi' alla Regione la definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilita' dell'accertamento sanitario dell'invalidita' civile anche nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli previsti dal precedente comma 1, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.

5. In conformita' al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli accertamenti sanitari dell'invalidita' civile, della cecita' e del sordomutismo, nonche' dell'handicap derivante dall'invalidita' ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolti dalle aziende unita' sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tramite le commissioni sanitarie presso di esse operanti, composte come previsto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di impugnativa giurisdizionale degli atti delle commissioni, le aziende unita' sanitarie locali stanno in giudizio tramite il proprio rappresentante legale.

Art. 15 - Fondo regionale per l'assistenza sociale

1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 133 del decreto ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.

Capo IV

Istruzione scolastica

Art. 16 - Funzioni riservate alla Regione

1. Nella materia oggetto del presente capo sono riservate alla Regione, oltre a quelle indicate all'art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma 1 dell'art. 138 del decreto, concernenti: 1) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18; 2) la programmazione, sul piano regionale, nei confronti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui al numero 1; 3) la suddivisizione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 18; 4) la determinazione del calendario scolastico; 5) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle predette funzioni.

Art. 17 - Funzioni conferite ai comuni

1. Sono conferite ai comuni le funzioni amministrative di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 138 del decreto concernenti i contributi alle scuole non statali.

Art. 18 - Modalita' di esercizio delle funzioni regionali

1. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e successive modificazioni, definisce le modalita' di esercizio delle funzioni indicate ai numeri 2 e 5 del comma 1 dell'art. 16 della presente legge. Le modalita' di esercizio della funzione indicata al n. 4 del comma 1 dell'art. 16 sono determinate con specifico provvedimento del consiglio regionale.

2. Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e successive modificazioni ed il piano regionale triennale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994. n. 70 definiscono le forme e le modalita' delle funzioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 16, comma 1 della presente legge, nonche' gli opportuni collegamenti con il piano per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52.

Art. 19 - Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai comuni

Il piano di indirizzo di cui alla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e successive modificazioni definisce i criteri di esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

Art. 20 - Modifiche all'art. 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e' aggiunta la seguente: "d) gli indirizzi ed i criteri generali in base ai quali le province individuano gli ambiti territoriali per la progettazione integrata, tenendo conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello della formazione professionale, quello delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego e quello socio-sanitario.".

2. La lettera f), comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e' sostituita dalla seguente: "f) i programmi degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni progettuali, in tema di diritto allo studio, che la Regione intende svolgere direttamente nel triennio a sostegno della propria attivita' di programmazione e a supporto dell'attivita' progettuale dei soggetti di cui all'art. 11, comma l, lettera a).".

3. Le lettere c), d), e), g), comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, sono abrogate.

Art. 21 - Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53

1. Le lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, sono abrogate.

Art. 22 - Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53

1. L'art. 14 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Attuazione del P.d.i.). - 1. Sulla base dei parametri e degli indicatori socio-economico-educativi definiti dal P.d.i., la giunta regionale, con deliberazione di riparto da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, assegna alle province che provvedono all'impegno e alla liquidazione ai beneficiari, le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

1-bis. Le provincie definiscono la quota percentuale sul totale del finanziamento regionale da destinare ai progetti di area, nonche' la relativa quota da destinare agli interventi ordinari di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

2. Le province, per esigenze generali o in relazione a specifiche situazioni, possono integrare, con proprio atto deliberativo, i finanziamenti regionali.

3. I soggetti di cui all'art. 10, primo e secondo comma, presentano i loro progetti alla provincia territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno.

4. In conformita' degli obiettivi e dei criteri del P.d.i. e dell'eventuale atto di integrazione finanziaria di cui al precedente secondo comma, le province provvedono entro il 30 giugno di ogni anno: a) ad approvare i progetti di area, indicando quelli esclusi e le relative motivazioni; b) ad impegnare le risorse assegnate dalla Regione con le eventuali integrazioni finanziarie disposte a carico del proprio bilancio; c) ad assegnare ai comuni i finanziamenti.

5. Le provincie individuano, con specifico provvedimento, le funzioni che, non richiedendo l'esercizio unitario a livello provinciale, possono essere delegate ai circondari di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 e all'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38.".

Art. 23 - Sostituzione dell'art. 14-bis della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53

1. L'art. 14-bis della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 14-bis (Vigilanza e controllo - poteri sostitutivi) - 1. All'adempimento delle funzioni previste dalla presente legge la provincia provvede mediante le proprie strutture organizzative. 2. La giunta regionale dispone verifiche ed accertamenti sulla realizzazione dei progetti, nonche' sulla conformita' al disposto di cui all'art. 6, comma 2, in ordine all'attribuzione dei benefici disposti dai comuni per gli interventi ordinari. La giunta regionale, in caso di inadempienze, diffida gli enti competenti a provvedere agli atti dovuti ed esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale vigente.".

Art. 24 - Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53

1. L'art. 15 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Finanziamento degli interventi) - 1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e' fatto fronte mediante: a) i contributi per gli interventi di cui alla presente legge; b) il ''fondo per le attivita' di ricerca, di sperimentazione progettuale e di aggiornamento del personale degli enti locali per il diritto allo studio'' (art. 11, comma 1, lettera b) pari al 10% dell'importo iscritto a bilancio per gli interventi di cui alla lettera a)); c) i ''contributi ai consigli scolastici distrettuali per attivita', elaborazione e proposta in materia di diritto allo studio" (art. 11, comma 1, lettera c)''.".

Art. 25 - Decorrenza

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 della presente legge e' determinata ai sensi dell'art. 138, comma 2 del decreto.

Capo V

Formazione professionale

Art. 26 - Funzioni riservate alla Regione

1. Nella materia "formazione professionale", come definita dall'art. 141 del decreto, sono riservate alla Regione, oltre a quelle indicate al precedente art. 3, le funzioni amministrative relative agli interventi sperimentali finalizzati all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

Art. 27 - Funzioni attribuite alle province

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale di cui all'art. 144, comma 1, lettera a) del decreto.

Art. 28 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "2. Il piano triennale definisce gli obbiettivi e le strategie dell'intervento regionale con l'indicazione delle relative risorse, tenendo come riferimento il perseguimento dell'integrazione con il sistema dell'istruzione nonche' gli opportuni collegamenti con il piano per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 e col piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72.".

Art. 29 - Modifiche all'art. 15 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70

1. Il titolo dell'art. 15 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Schema di programma annuale di attivita'".

2. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "3. Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e trasmesso alle province. Entro il termine indicato nello schema di programma, comunque non inferiore a trenta giorni, le province approvano i programmi per le attivita' dirette e convenzionate unitamente alle iniziative autorizzate, riconosciute e assentite e li trasmettono alla giunta regionale entro trenta giorni dallo loro approvazione".

3. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' abrogato.

Art. 30 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale 3 agosto 1994, n. 70

1. Il titolo dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Contenuti dell'attivita' annuale di formazione e programma delle attivita' riservate".

2. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "1. L'attivita' annuale di formazione professionale della Regione e' costituita dall'insieme dei programmi delle provincie e dalle attivita' riservate di cui agli articoli 17 e 17-bis. 1.1 Il programma di ogni provincia comprende: a) il programma di attivita' della provincia, correlato con le finalita' territoriali, tenuto conto, per quanto possibile, delle articolazioni di altri settori quali quello dell'istruzione, del lavoro e socio-sanitario, con la determinazione del relativo finanziamento; b) l'elenco delle attivita' autorizzate, promosse dalle imprese a favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle quote di cofinanziamento ove previste; c) l'elenco delle attivita' riconosciute ed assentite, senza oneri di finanziamento a carico del bilancio provinciale. 1.2 Il programma delle attivita' riservate e' approvato dalla giunta regionale e comprende: a) l'elenco dei progetti promossi dalla Regione, nell'ambito delle materie riservate, con l'indicazione del relativo finanziamento; b) l'elenco dei progetti proposti da soggetti terzi, nell'ambito delle materie riservate alla Regione, ed ammessi a finanziamento, con l'indicazione del relativo ammontare; c) l'elenco dei progetti, relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria, con l'indicazione delle relative determinazioni".

3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "3. La giunta regionale con lo schema di programma determina, anche in relazione a singoli interventi, condizioni e prescrizioni attuative e stabilisce gli ambiti di flessibilita' dello svolgimento dei corsi".

4. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "4. Nel quadro del piano triennale ed ai fini dell'efficace perseguimento degli obiettivi in esso indicati, la giunta regionale puo' disporre integrazioni finanziarie ai programmi provinciali ed apportare modificazioni al programma annuale delle attivita' dirette che si rendano necessarie od opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione o al massimo utilizzo delle risorse disponibili.".

Art. 31 - Modifica dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, e' sostituito dal seguente: "1. Le provincie, in attuazione del programma annuale di attivita', definiscono il piano di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri di efficienza, economicita' ed efficacia ed assicurando la piena utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od acquisibili presso la Regione ed i comuni della provincia in base a specifici accordi o convenzioni d'uso".

Art. 32 - Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio1989, n. 45

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, e' abrogato.

Capo VI

Beni e attivita' culturali

Art. 33 - Funzioni della Regione

1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione: a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprieta' o comunque detenuti, nonche' la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attivita' culturali purche' corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario; b) esercita le funzioni amministrative delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico; c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali; d) formula proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3, del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 34 - Funzioni delle province

1. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprieta' o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attivita' di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse: a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati; b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attivita' e iniziative di comune interesse.

2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attivita' culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attivita' di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attivita' culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le province formulano altresi' proposte ai fini dell'esercizio da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 35 - Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprieta' o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 33 e 34.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attivita' di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri enti locali, nonche' con soggetti pubblici e privati per attivita' e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione di cui all'art. 33 e delle province di cui all'art. 34, i comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attivita' culturali. In tale ambito essi curano le attivita' di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attivita' culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I comuni formulano altresi' proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Capo VII

Spettacolo

Art. 36 - Funzioni degli enti locali

1. Le funzioni amministrative in materia di spettacolo non ricomprese in quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono attribuite alle province ed ai comuni, che le esercitano ciascuno nel proprio ambito, secondo quanto disposto dalla legge regionale di riordino del settore di cui all'art. 8.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 37 - Norme di rinvio

1. La disciplina degli istituti di cui all'art. 144, comma 2 del decreto e' definita dal consiglio regionale entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo.

2. La Regione, entro centoventi giorni dall'esecutivita' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 150, comma 5 del decreto, determina le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione alla Regione e agli enti locali ai sensi del medesimo articolo, nonche' le relative forme di sostegno, secondo i criteri di armonizzazione con la legislazione regionale vigente e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 novembre 1998

CHITI

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