Decreto 5 maggio 2004

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 111
13/05/2004

thesaurus: Formazione - Lavoro

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4; Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate; Considerato che lo stanziamento previsto per le finalita' della legge n. 6/2000, e' confluito nel Fondo unico per l'universita' e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico;

Decreta:

 Art. 1

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000, universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali. Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate. I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario. Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.

 

Art. 2

Non sono ammissibili al contributo:

  • progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;
  • progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;
  • progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;
  • progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;
  • proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali;
  • progetti che siano mera reiterazione di proposte gia' finanziate negli anni precedenti.

Art. 3

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

  • progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere;
  • progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca e dell'industria;
  • progetti comunque coerenti con le finalita' della legge. Le quote dei fondi da destinare alle rispettive aree saranno successivamente determinate con il decreto di assegnazione dei contributi.

Art. 4

I soggetti proponenti indicati nell'art. 3 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto. Le universita' e gli enti pubblici e privati che si articolano in piu' strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ognuna delle strutture in cui si articolano.

 

Art. 5 - Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento b), nel caso in cui le proposte siano presentate da associazioni o consorzi di scuole, sono valutate con priorita' quelle che abbiano almeno un impatto regionale. Sono altresi' privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche e che possano considerarsi come progetti da utilizzare a livello nazionale.

Allegato 1

Roma 5 maggio 2004

Il capo del Dipartimento: D'Addona

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