LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29

norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 35
28/12/2004
Regione Emilia Romagna

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge:

S O M M A R I O

Art. 1 - Tutela della salute e Servizio sanitario regionale

Art. 2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale

Art. 3 - Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie

Art. 4 - Distretti sanitari

Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali

Art. 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie

Art. 7 - Sperimentazioni gestionali

Art. 8 - Personale del Servizio sanitario regionale

Art. 9 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Universita'

Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Art. 11 - Promozione della ricerca e della formazione in sanita'

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Tutela della salute e Servizio sanitario regionale

1.

Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato 'Ssr') e' costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attivita' assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato 'Ssn') e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettivita' ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2.

Il Ssr si ispira ai seguenti principi:

  • la centralita' del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro valutazione;
  • la responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunita' locali;
  • l'universalita' e l'equita' di accesso alle prestazioni e ai servizi, secondo le necessita' di ciascuna persona presente nel territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate dalla normativa statale e dagli accordi internazionali;
  • la globalita' della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessita' di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignita' della persona, del bisogno di salute, dell'equita' di accesso ai servizi, della qualita' dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse;
  • il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale; l'eventuale ricorso alla partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di equita' e di progressivita';
  • la valorizzazione delle responsabilita' individuali e collettive nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle collettivita';
  • la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali;
  • la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la loro partecipazione alle attivita' di ricerca e di formazione continua, nonche' il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza;
  • la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e dell'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attivita' d'interesse generale e di rilevanza sociale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
  • la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle attivita' ed alla verifica dei risultati di salute;
  • la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento, anche al fine di assicurare la portabilita' dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna e la reciprocita' di trattamento;
  • la collaborazione con le Universita', per il loro ruolo fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la finalita' di promuovere in particolare la formazione del personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di innovazione gestionale ed organizzativa del sistema sanitario.

Art. 2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale

1.

La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso:

  • le Aziende Unita' sanitarie locali, (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl');
  • le Aziende ospedaliere, nonche', in connessione con specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominati 'IRCCS') e, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 della presente legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, gia' Aziende ospedaliere integrate con l'Universita'. La costituzione di Aziende ospedaliere e' disposta dalla Regione motivando sulla base della complessita' della casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza individuati dal Piano sanitario regionale;
  • altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito denominati 'Aziende sanitarie' - abbiano stipulato accordi contrattuali.

2.

L'organizzazione del Ssr prevede:

  • l'obbligo di qualita' tecnica, professionale e relazionale per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle Aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al Ssr;
  • la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta dei servizi e nell'atto aziendale;
  • la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;
  • la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonche' alla verifica dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;
  • la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;
  • il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione organizzativa degli operatori;
  • il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le organizzazioni sindacali;
  • l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare l'integrazione sociale delle persone con patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di liberta' e di dignita' umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).

3.

La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Ssr e' subordinato all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Ssr e' subordinato alla definizione degli accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.

4.

La Regione, con riferimento alle attivita' ed agli oggetti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad esse garantita.

5.

I rapporti tra il Ssr e le Universita' sono disciplinati nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonche' attraverso la stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 9.

6.

La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonche', nell'ambito dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.

Art. 3 - Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie

1.

Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto aziendale, adottato dal direttore generale ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. Le Aziende Usl assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed alla sanita' animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonche' il coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle Aziende Usl e l'organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello dipartimentale, nonche' i compiti e le responsabilita' dei dirigenti di dipartimento e di distretto.

2.

Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equita' e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilita' ai servizi.

3.

Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale, cui spetta la responsabilita' complessiva della gestione; il Collegio di direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attivita' di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori; il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarita' amministrativa e contabile.

4.

Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori generali in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere" ai sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive sono emanate previo parere della Commissione consiliare competente. La Giunta regionale trasmette altres, prima della verifica di conformita' di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla Commissione consiliare competente. Gli atti aziendali, tra l'altro, stabiliscono:

  • la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la presenza del personale medico convenzionato;
  • le forme e le modalita' delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli altri organi dell'Azienda;
  • la partecipazione del Collegio di direzione all'elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalita' per il monitoraggio dell'attivita' libero-professionale intramuraria;
  • la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio aziendale delle professioni sanitarie.

5.

La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilita' di designare un componente all'interno del Collegio sindacale. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un direttore delle attivita' socio-sanitarie.

6.

Le Aziende e gli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro attivita' assistenziali e' definita nell'ambito di accordi da essi stipulati con l'Azienda o le Aziende Usl interessate, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle procedure della mobilita' sanitaria interregionale. Per le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS la remunerazione e' effettuata in base alle tariffe stabilite ai sensi del comma 8 dell'articolo 9, tenendo conto dei maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

7.

Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Art. 4 - Distretti sanitari

1.

I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione territoriale delle Aziende Usl allo scopo di:

  • promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonche' con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di sussidiarieta', per la rappresentazione delle necessita' assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
  • assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale;
  • favorire la partecipazione dei cittadini.

2.

Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attivita' territoriali, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono in particolare:

  1. i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di distretto;
  2. le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessita' d'integrazione, nonche', se delegate dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

3.

L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalita' d'integrazione fra l'attivita' distrettuale ed i dipartimenti di sanita' pubblica e salute mentale.

Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali

1.

L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unita' sanitaria locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. La Conferenza esprime altres parere ai fini della verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La Conferenza puo' chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche.

2.

La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonche' la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei Servizi sanitari.

3.

La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.

4.

Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformita' alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altres l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilita' dei servizi ed ai risultati di salute.

5.

Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza puo' istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio e' disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.

6.

In ogni ambito distrettuale comprendente piu' Comuni o piu' circoscrizioni comunali e' istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del Programma delle attivita' territoriali.

7.

Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attivita' territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma delle attivita' territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del Programma delle attivita' territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore generale adotta altres, d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma delle attivita' territoriali, limitatamente alle attivita' sociosanitarie.

8.

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti.

9.

Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato puo' avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina.

Art. 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie

1.

Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione economico-finanziaria per il governo delle Aziende sanitarie. Gli strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.

2.

Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nonche' sul bilancio economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.

3.

I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del Codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprieta' pubblica puo' avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale, sulla base di un analitico programma di riqualificazione dei servizi sanitari.

4.

La Regione puo', ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneita' delle Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.

5.

La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento delle stesse.

Art. 7 - Sperimentazioni gestionali

1.

La sperimentazione di nuove modalita' gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, e' autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione puo' essere concessa, in misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualita' dei servizi, della convenienza economica e della funzionalita' rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito dalla Legge n. 405 del 2001.

2.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' alla partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di attivita' e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 8 - Personale del Servizio sanitario regionale

1.

Il rapporto di lavoro del personale del Ssr e' di dipendenza, regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale del Ssr, le capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro.

2.

La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 15-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, e tenendo conto del principio fondamentale di reversibilita' desumibile dall'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

3.

L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari e' effettuata dal direttore generale ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla commissione di cui al medesimo articolo.

4.

L'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonche' di quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419). La validita' dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e' condizionata all'esclusivita' del rapporto di lavoro.

5.

La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attivita' istituzionale ed attivita' libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni e dei servizi nonche' della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attivita' libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nello svolgimento dell'attivita' libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.

6.

Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il Ssn e' disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni affinche' le attivita' dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonche' delle professioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attivita' libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano raccordate con le attivita' e le funzioni delle Aziende Usl, con particolare riferimento al livello distrettuale.

7.

La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuita' assistenziale con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato.

Art. 9 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Universita'

1.

La Regione determina, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale sanitario del Ssr.

2.

Le Universita' degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli aspetti concernenti le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le Universita' partecipano altres alla programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio:

  • sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato dalla Giunta;
  • sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano le strutture sanitarie destinate all'esercizio di attivita' formative.

3.

Il protocollo d'intesa fra la Regione e le Universita' individua l'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Universita', determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, assicurandone la funzionalita' e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Il protocollo disciplina altres la programmazione della formazione del personale del Ssr e le modalita' con cui gli accordi attuativi locali definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Universita'.

4.

La collaborazione fra Ssr ed Universita' si realizza attraverso le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, che costituiscono le Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Universita' di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facolta' di medicina.

5.

Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra la Regione e le Universita', con particolare riguardo alle scuole di specializzazione mediche o ad altre Facolta'. A tal fine, il protocollo d'intesa, di cui al comma 3, e' integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e l'Universita' interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle attivita' assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca.

6.

La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Universita' di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita'), disciplina le Aziende ospedaliero-universitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n. 517 del 1999, assicurando la partecipazione della componente universitaria al governo delle Aziende e garantendo all'Universita' la nomina di un componente del Collegio sindacale. Il Direttore generale delle Aziende ospedaliero-universitarie e' nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Universita'. Il protocollo d'intesa disciplina la verifica dei risultati dell'attivita' dei direttori generali, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

7.

L'atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attivita' integrata ed individua le strutture complesse a direzione universitaria. L'atto aziendale e' adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'Universita' limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al presente comma.

8.

Al sostegno economico-finanziario delle attivita' svolte dalle Aziende di riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Universita', con particolare riferimento a beni mobili ed immobili, sia dal Ssr. La Giunta regionale classifica tali Aziende, limitatamente all'attivita' direttamente svolta, nella fascia dei presidi a piu' elevata complessita' assistenziale, riconoscendo altres i maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina le modalita' per la compartecipazione della Regione e delle Universita', per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle Aziende.

9.

La Regione promuove e valorizza le attivita' di ricerca svolte dalle Aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre sedi di collaborazione di cui al comma 5, concorrendo al finanziamento di programmi di ricerca e di formazione di comune interesse, definiti d'intesa tra la Regione e le singole Universita' nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Conferenza Regione-Universita'.

Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

1.

Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attivita' assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altres al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

2.

Gli Istituti svolgono la loro attivita' assistenziale nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3.

Il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale sono nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Per quanto attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, ed uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilita' di designare due componenti all'interno del Collegio sindacale. Il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3), e' nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato. L'Universita' partecipa al Consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge. E' previsto un direttore scientifico, nominato dallo Stato d'intesa con la Regione.

4.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di ricerca corrente e finalizzata, nonche' il collegamento con gli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'auto coordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato.

Art. 11 - Promozione della ricerca e della formazione in sanita'

1.

Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Ssr, la Regione puo' promuovere, previe opportune intese con l'Universita', forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in sanita', cui possono partecipare, con propria determinazione, le Aziende sanitarie della provincia interessata.

2.

Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi nell'ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio della leale collaborazione, tenendo conto delle priorita' e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50

1.

L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) e' abrogato.

2.

. L'articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 37 Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie

  • Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie e' esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
  • Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge e' interrotto qualora il direttore generale competente in materia di sanita' richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
  • Il termine per l'esercizio del controllo e' sospeso dall'1 al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
  • L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni Azienda sanitaria, e' collocato nella sede dell'Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
  • Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.
  • Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della Legge n. 412 del 1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non puo' essere data esecuzione.
  • La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale.
  • La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.".

3.

Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, e' abrogato.

4.

Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 e' inserito il seguente articolo: "Art. 43 bis Incompatibilita' dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie

  1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

Art. 13 - Entrata in vigore

1.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

LAVORI PREPARATORI Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 334 del 23 febbraio 2004; oggetto consiliare n. 5373 (VII legislatura); - pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 286 in data 5 marzo 2004; - assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sanita' e Politiche sociali" in sede referente. Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5 del 6 dicembre 2004, con relazione scritta della consigliera Silvia Bartolini; - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2004, atto n. 153/2004.

Bologna, 23 dicembre 2004

VASCO ERRANI

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