Deliberazione Giunta regionale 3 dicembre 2004, n. 2194
Norme regionali in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro, tutela nella transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. riordino degli strumenti di governo e gestione delle politiche del lavoro - disegno di legge.
| Ente | REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 3 17/01/2005 |
| Regione | Campania |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
omissis
PREMESSO
Che la riforma del titolo V della Costituzione ha ampliato l’ambito della potestà legislativa delle regioni in materia di lavoro attribuendo alla competenza legislativa concorrente quella della “Tutela e sicurezza del lavoro” e conferendo alla potestà regionale un contenuto generale che trova limiti solo nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario; che ai fini della declinazione concreta nella disciplina positiva regionale dei contenuti e dei limiti della tutela e sicurezza del lavoro è necessario tenere conto del percorso di decentramento intrapreso negli ultimi anni dalla legislazione ordinaria, in particolare a partire dal 1997, e delle diverse norme costituzionali che disciplinano il nuovo riparto di competenze; che nell’ambito del decentramento avviato con la legge delega n.59/97, con il decreto legislativo n.469/97 sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in materia di collocamento, disponendo anche che le Regioni trasferissero a loro volta alle Province le funzioni e i compiti in materia di collocamento; che con legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 la Regione Campania ha disciplinato in merito alle funzioni oggetto di trasferimento e definito l’assetto istituzionale e organizzativo per le funzioni e i compiti trasferiti; che il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il DPR 442/200 e con il decreto legislativo n. 181/2000 (e successive modifiche), i quali hanno introdotto disposizioni innovative nella materia del collocamento; che con la legge 14 febbraio 2003 n.30 e il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 sono state introdotte nuove norme che regolano il sistema dei servizi per l’impiego e le tipologie di rapporti di lavoro, prevedendo funzioni specifiche di competenza regionale.
CONSIDERATO
Che è necessario completare e rafforzare con disposizioni legislative il processo avviato ripensando la funzione regionale relativa alla creazione e alla gestione concreta dei servizi per l’impiego sia portandone a termine il processo di decentramento territoriale, sia creando un più stretto collegamento tra queste funzioni e le politiche attive per il lavoro, mediante un’adeguata riforma degli organi deputati alla loro gestione; che, nel rispetto dei limiti posti dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile”, di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di “tutela della concorrenza”, di “immigrazione” e di “previdenza sociale”, è necessario promuovere un approccio di governo e regolamentazione regionale delle politiche attive del lavoro; è necessario altresì adottare interventi e provvedimenti riti su materie riguardanti, in particolare, gli incentivi alle assunzioni di soggetti appartenenti alle fasce deboli, le politiche per le pari opportunità, i sostegni all’imprenditorialità giovanile e femminile, le politiche per l’inserimento al lavoro dei soggetti disabili, le esperienze di inserimento formativo in azienda, il sistema dei servizi per l’impiego, l’igiene e sicurezza del lavoro, la responsabilità sociale delle imprese;
PRESO ATTO
Che alla individuazione ed elaborazione delle proposte e delle disposizioni presentate nello schema di disegno di legge si è pervenuti a seguito di un ampio e produttivo confronto con le rappresentanze sociali e delle autonomie locali. Che per quanto riguarda l’impegno finanziario il testo della proposta di legge dispone che l’entità della spesa venga definita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi, mediante utilizzo di stanziamenti regionali, di stanziamenti assegnati dallo Stato e dalla UE per il settore formazione professionale e lavoro, nei limiti delle assegnazioni annuali.
VISTO
- gli art. 117 e 118 della Costituzione;
- la legge 15 marzo 1997 n.59
- il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469
- la legge 12 marzo 1999 n.68
- il decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e il decreto legislativo 15 gennaio 2003 n.297
- il DPR 7 luglio 2000 n.442
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30
- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276
- lo schema di disegno di legge predisposto dall’Assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro nonchéla relazione illustrativa concernente “Norme regionali in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, tutela nella transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. Riordino degli strumenti di governo e gestione delle politiche del lavoro”;
VISTO il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo del 22/11/2004, prot. n. 610/UDCP/UL/Dis. 74;
PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi
DELIBERA
- di approvare il disegno di legge di cui alla premessa;
- di presentare il disegno di legge di cui trattasi al Consiglio Regionale richiedendone l’approvazione con procedura d’urgenza.
Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino





