Legge regionale 2 aprile 2004, n. 10
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 14 07/04/2004 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
ha approvato la seguente legge:
Art. 1 - (Finalita )
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformita ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarieta , di proporzionalita , di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2.
Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa della Regione.
Art. 2 - (Partecipazione alla formazione degli atti comunitari)
1.
La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attivita del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalita stabilite ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
Art. 3 - (Legge comunitaria regionale)
1.
La Regione, nelle materie di propria competenza, da immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2.
Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformita dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante a??a??Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee''; tale titolo e completato dall'indicazione a??a??Legge comunitaria'' seguita dall'anno di riferimento.
3.
Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
- None
- None
4.
Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalita di esame e di votazione della legge comunitaria regionale.
Art. 4 - (Contenuti della legge comunitaria regionale)
1.
Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e assicurato dalla legge comunitaria regionale, che reca:
- None
- None
- None
- None
2.
Alla legge comunitaria regionale sono allegati:
- None
- None
- None
Art. 5 - (Attuazione in via regolamentare)
1.
La legge comunitaria regionale puo autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonche mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
2.
I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
- None
- None
- None
3.
Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
4.
La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalita della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorita pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Art. 6 - (Adeguamenti tecnici in via amministrativa)
1.
Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia recepite nell'ordinamento regionale, e data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7 - (Relazione al Consiglio regionale)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.
Art. 8 - (Misure urgenti)
1.
A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunita europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
Art. 9 - (Indicazione degli atti comunitari attuati)
1.
Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata.
2.
Le sentenze della Corte di giustizia che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformita a esse.
Art. 10 - (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)
1.
Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 11 - (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/1998)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:
- None
- None
La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. a? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, adda? 2 aprile 2004
ILLY





