Decreto del Sovrintendente Scolastico 18 gennaio 2005, n. 17.3
Accreditamento delle agenzie educative
| Ente | IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO |
|---|---|
| Fonte |
Supplementi Ordinari
n. 1 01/02/2005 |
| Regione | P.A. di Bolzano |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
omissis.....
decreta
- di stabilire i seguenti criteri per l’accreditamento di soggetti che offrono iniziative formative per il personale docente delle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano:
Art. 1
- Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola della Provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 9 comma 6 del TU dei contratti collettivi provinciali per il personale insegnante ed educativo del 23.4.2003.
2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola i seguenti enti: le Università, i consorzi universitari ed interuniversitari, gli IRRE, gli Istituti pubblici di ricerca, le Intendenze scolastiche e gli Istituti Pedagogici della Provincia di Bolzano.
3. Sono considerate altresì di per sé accreditate per le attività di formazione del personale insegnante, limitatamente alle materie relative allo stato giuridico ed economico, anche le organizzazioni sindacali del personale scolastico, fermo restando che l’attività di formazione sia approvata ai sensi degli artt. 9 e 10 del TU dei CCP del comparto scuola.
4. Sono considerati di per sé accreditati, per le attività di formazione del personale insegnante da svolgersi nelle scuole della Provincia di Bolzano, tutti i soggetti accreditati e le associazioni qualificate a livello nazionale ai sensi del DM 177/2000 e successiva Direttiva ministeriale 90/2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del TU dei CCP.
5. In base ad uno specifico accordo stipulato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i soggetti accreditati ai sensi del presente provvedimento sono considerati accreditati anche a livello nazionale, fermo restando che la Sovrintendenza scolastica di Bolzano è competente in materia di accreditamento soltanto per gli enti con sede legale in provincia di Bolzano.
6. Al fine di migliorare l’offerta generale di formazione e aggiornamento del personale della scuola e limitatamente a particolari esigenze di formazione individuate tra gli ambiti prioritari fissati con la direttiva per l’aggiornamento del Sovrintendente scolastico, anche i soggetti diversi da quelli accreditati possono presentare richieste di riconoscimento di singoli corsi. Le iniziative di formazione proposte da soggetti diversi da quelli accreditati, nella fattispecie sopra considerata, dovranno essere approvate dal Sovrintendente scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 2
- Accreditamento dei soggetti che offrono formazione
1. I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati ai fini della realizzazione di interventi a favore del personale docente delle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano devono farne esplicita domanda alla Sovrintendenza scolastica secondo le modalità stabilite dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 5.
2. L’accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti: a) l’inclusione della formazione del personale della scuola tra i fini istituzionali dell’ente o dell’agenzia, tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;
b) documentata realizzazione di attività formative per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
c) una documentata conoscenza della legislazione scolastica e dei programmi di insegnamento delle scuole su cui vengono programmate le attività di formazione;
d) adeguato raccordo con le scuole del territorio, soprattutto per quanto concerne la corrispondenza e la connessione dell’attività di formazione con le esigenze formative delle scuole e i relativi piani di offerta formativa;
e) rispondenza dell’attività formativa proposta alle priorità e direttive indicate dal Sovrintendente scolastico in materia di formazione e aggiornamento;
f) compatibilità fra l’indirizzo generale e le finalità dell’ente o dell’agenzia con le finalità del sistema scolastico;
g) comprovata esperienza nel campo della formazione e particolarmente in quella degli adulti;
h) sufficiente stabilità economica e finanziaria e sede legale in provincia di Bolzano;
i) disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle azioni di formazione;
j) costante impegno a garantire la qualità e lo sviluppo della propria offerta attraverso processi di innovazione quali:
- attività di ricerca ed iniziative di innovazione metodologica sulla formazione;
- adeguato livello di professionalizzazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti;
- approcci innovativi in relazione al monitoraggio e alla valutazione di ricaduta delle azioni di formazione;
- documentata conoscenza delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale nel sistema scolastico provinciale;
- significative esperienze di ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione anche per la formazione a distanza.
Art. 3
- Procedura per l’accreditamento
1. All’atto della domanda, rivolta ad ottenere l’accreditamento per la formazione, il soggetto interessato dichiara il possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente, documenta l’avvenuto svolgimento di iniziative di formazione rivolte al personale della scuola e presenta un piano di formazione da realizzare nei successivi dodici mesi. Le iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco e provenienza scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, tipologie ed esiti della verifica, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Le iniziative da realizzare dovranno essere documentate secondo le seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie che si intendono utilizzare.
2. Nell’istanza il Soggetto dovrà, altresì, indicare quali competenze possiede in relazione all’ambito nel quale opera prevalentemente.
3. Le richieste di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano devono essere presentate alla Sovrintendenza scolastica entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico, di cui al successivo articolo 5, esprime il parere circa l’ammissibilità del Soggetto in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 del presente decreto e alla qualità delle iniziative documentate.
5. Qualora nel corso della fase istruttoria vengano riscontrate carenze nella documentazione presentata, il Comitato tecnico contatterà l’ente per chiederne l’integrazione.
6. Sulla base del parere del Comitato tecnico il Sovrintendente scolastico predispone, con riferimento alle iniziative proposte dai piani di attività, specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di formazione svolte e programmate dal Soggetto richiedente. Il Sovrintendente scolastico, tenuto conto del parere del citato Comitato tecnico e degli esiti degli interventi di analisi e di verifica, includerà o non includerà il Soggetto nell’elenco di quelli accreditati.
7. Le iniziative formative promosse da soggetti accreditati sono riconosciute dall’amministrazione scolastica provinciale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di accoglimento della domanda e non necessitano, per la loro attuazione, di un’ulteriore approvazione da parte del Sovrintendente scolastico.
8. Le predette iniziative danno diritto all’esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
9. I Soggetti accreditati possono accedere alle risorse destinate all’attuazione del Piano provinciale di aggiornamento. Il relativo finanziamento è concesso ad ogni ente per un massimo di 2 iniziative per ogni anno scolastico, secondo i vigenti criteri e le modalità previste per l’erogazione di contributi ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, ed in rapporto alla disponibilità finanziaria presente nel bilancio provinciale, salvo diverse disposizioni da parte degli organi competenti.
Art. 4
- Informazione e monitoraggio delle attività di formazione
1. L’elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è disponibile presso le scuole, gli uffici dell’amministrazione scolastica provinciale, nel sito internet della Sovrintendenza scolastica e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I Soggetti accreditati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione.
3. L’azione di monitoraggio da parte della Sovrintendenza scolastica non si limita quindi alla fase procedurale dell’accreditamento, ma è diretta a tutta l’attività di formazione, ivi comprese le singole azioni proposte nel corso degli anni successivi all’accreditamento.
4. Qualora gli interventi di analisi e di verifica diano esito negativo l’amministrazione comunica i risultati di detti accertamenti al Soggetto. L’ente può presentare le proprie documentate controdeduzioni entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La perdita di requisiti o l’accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano, salvo presentazione di documentate controdeduzioni ritenute valide, l’adozione di un provvedimento di cancellazione dell’ente dall’elenco dei Soggetti accreditati per i due anni successivi, trascorsi i quali l’ente può ripresentare domanda di accreditamento.
6. I soggetti accreditati si impegnano a fornire in modo esauriente i dati relativi alle attività di formazione svolte. Al fine di consentire all’amministrazione scolastica provinciale di esercitare il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle azioni di formazione, i soggetti accreditati sono tenuti a fornire regolarmente al Comitato tecnico e agli uffici preposti della Sovrintendenza scolastica i dati relativi alle azioni proposte.
7. Il Comitato tecnico darà successivamente comunicazione delle modalità alle quali i soggetti dovranno attenersi per organizzare e trasmettere i dati agli uffici competenti.
8. Informazioni relative alle attività di formazione sono altresì comunicate agli uffici preposti dell’amministrazione scolastica provinciale dai soggetti di per sé qualificati di cui all’art. 1, comma 2, qualora si tratti di iniziative rivolte al personale delle scuole in lingua italiana della Provincia di Bolzano.
Art. 5
- Comitato Tecnico
1. Per l’espletamento della procedura di accreditamento viene costituito, con successivo provvedimento del Sovrintendente scolastico, un Comitato tecnico con il compito di verificare e di valutare le circostanze che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare per l’accreditamento.
2. I componenti del Comitato tecnico non dovranno avere alcun rapporto con i soggetti che parteciperanno alle procedure di accreditamento, secondo le norme sull’incompatibilità di cui alla LP 17/1993.
3. Il Sovrintendente scolastico predispone altresì, avvalendosi anche del Comitato tecnico, i piani periodici di monitoraggio e di verifica del mantenimento dei requisiti e della qualità delle attività di formazione.
Art. 6
- Impugnative
Avverso il provvedimento di diniego dell’accreditamento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli enti accreditati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
B. VISINTIN RAUZI





