Deliberazione Giunta regionale 18 febbraio 2005, n. 318
Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 - anno 2005 - misura a.1: individuazione criteri e percentuali di ripartizione dei fondi fra le province.
| Ente | LA GIUNTA REGIONALE |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 10 09/03/2005 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2004)2911 del 20 luglio 2004 di modifica della decisione C(2000) 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il nuovo Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dell’Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;
VISTO il Complemento di Programmazione, adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;
CONSIDERATO che il Programma Operativo ed il Complemento di Programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come «Implementazione dei servizi per l’impiego e messa in rete delle strutture» e rientranti nell’asse A, misura A.1;
VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 ed, in particolare, l’articolo 4, il quale modificando la legge regionale del 14 gennaio 1998, n. 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2002, le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all’impiego sono esercitate dalle Province;
VISTI, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo articolo, i quali prevedono la soppressione dell’Agenzia regionale per l’impiego a partire dal 1° gennaio 2003 ed il subentro, con la stessa decorrenza, delle Province nelle funzioni relative all’attuazione dell’Obiettivo 3 - F.S.E. - 2000-2006;
ATTESO pertanto che alle Province, a partire dal 1° gennaio 2003, compete la gestione dei Fondi dell’Obiettivo 3 - 2000/2006 in relazione alle tipologie di interventi in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all’impiego;
VISTO il Piano finanziario del Complemento di programmazione ed in particolare la misura A.1;
RITENUTO necessario individuare, ai fini dell’assegnazione delle risorse della misura A.1, il seguente criterio di riparto:
– 45% dell’importo in proporzione alla popolazione residente nelle singole Province;
– 55% dell’importo in proporzione al numero degli Uffici del lavoro presenti in ogni singola Provincia, considerato di dare un valore pari a 3 per gli Uffici con sede nel capoluogo di Provincia, pari a 2 per gli altri Uffici e pari ad 1 per i recapiti;
CONSIDERATO che i suddetti criteri verranno applicati a partire da un primo riparto a favore delle Province pari a euro 700.000,00 a valere sulla citata misura A.1;
RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2; all’unanimità,
DELIBERA Per i motivi esposti in premessa: Sono definiti nel modo che segue i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse destinate alle Province per l’attuazione della misura A.1 - «Implementazione dei servizi per l’impiego e messa in rete delle strutture, in relazione alle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, articolo 4:
– 45% dell’importo in proporzione alla popolazione residente nelle singole Province;
– 55% dell’importo in proporzione al numero degli Uffici del lavoro presenti in ogni singola Provincia, considerato di dare un valore pari a 3 per gli Uffici con sede nel capoluogo di Provincia, pari a 2 per gli altri Uffici e pari ad 1 per i recapiti. I suddetti criteri verranno applicati a partire da un primo riparto a favore delle Province pari a euro 700.000,00 a valere sulla citata misura A.1
La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 16 febbraio 2005
IL PRESIDENTE: ILLY
IL VICE DIRETTORE CENTRALE: ZOTTA





