DELIBERAZIONE 19 NOVEMBRE 2004,N. 2104

indirizzi per il funzionamento dell'anagrafe del lavoro e dei servizi per l'impiego.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 64
19/11/2004
Regione Campania

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

omissis

PREMESSO - che la Regione Campania con L.R. n. 14 del 13/08/1998, ha recepito e disciplinato le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del Dlgs 469/1997, definendo i principi e i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei Servizi per l'Impiego; - che la Regione con delibera della Giunta regionale n. 1835 del 4 maggio 2001 ha approvato il documento recante 'Semplificazione delle procedure di collocamento e dispositivi da? sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoroa?? e ha disposto di adottare e attuare nei Centri per l'impiego della Campania, a partire dal I' gennaio 2002, gli adempimenti amministrativi relativi alle procedure da? collocamento e all'attuazione dei dispositivi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro previsti dal DPR 442/2000 e dal Dlgs 181/2000; - che con delibera della Commissione Regionale per il Lavoro n.13 del 25 ottobre 2001 sono state individuate le modalita di avvio del Sistema Informativo Regionale e di applicazione delle nuove procedure di collocamento; - che con delibera della Commissione Regionale per il lavoro n.18 del 24 marzo 2003, sono state fornite indicazioni urgenti per l'applicazione di alcune disposizioni emanate dal Dlgs 297/2002; - che la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale, N. 1560 del 24 aprile 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n' 25 del 09 giugno 2003 ha individuato principi e indirizzi generali, ai quali adeguare le attivita di cui al Dlgs 297/2002 di competenza regionale;

CONSIDERATO che il decreto legislativo n.297/2002, sopra richiamato, prevede in particolare: - all'art. 3 la modifica dell'art. 2 (stato di disoccupazione) del decreto legislativo n.181/2000 prevedendo che le Regioni definiscano gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti, nel rispetto comunque delle seguenti modalita : a) sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza; b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato; - all'art. 4, la sostituzione dell'art. 3) (indirizzi generali al servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata) del decreto legislativo n. 181/2000, stabilendo che le Regioni definiscano gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i disoccupati a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalita definite ed offrendo almeno i seguenti interventi: a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; b) riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale: a?? nei confronti di adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato da? disoccupazione; a?? nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; all'art. 5, la sostituzione dell'art. 4 (perdita dello stato di disoccupazione) del decreto legislativo n. 181/2000, prevedendo che le Regioni stabiliscano il criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedi-ire uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.468/97 (lavoratori socialmente utili); b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/97, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno ad otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani; - all'art. 6, introduttivo dell'art. 4-bis (modalita di assunzione e adempimenti successivi) dopo l'art.4 del decreto legislativo n. 181/2000, che stabilisce: a) al comma 1) che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo da? assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo n. 286/98, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui alla legge n.398/87, nonche quelle previste dalla legge n. 68/99; b) al comma 2) che all'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/97; c) al comma 3) che, fermo restando quanto previsto dai commi 1) e 2), le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale; - all'art. 8, che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (30 gennaio 2003), sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 10 gennaio 193 ) 5, n. 112 'Istituzione del libretto di lavoroa??; b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 'Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupatia??, e successive integrazioni e modificazioni; c) gli articoli 23 ), primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato); d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela della liberta e dignita dei lavoratori, della liberta sindacale e dell'attivita sindacale nei luoghi di lavoro e non-ne sul collocamentoa??; e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 8'3 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge i febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricolia??; f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 'Norme sull'organizzazione del mercato del lavoroa??, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22; g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23) luglio 1991, n. 223 'Norme in materia di cassa integrazione, mobilita , trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoroa??; h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 'Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenzialea??; i) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 'Riordino del servizio collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

RILEVATO Che i principi a cui si ispira la riforma del collocamento possono essere riassunti come segue: - identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come 'soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attivita lavorativaa??; - integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilita ed all'inserimento lavorativo; - Sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione; - Semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori;

RITENUTO - di doversi conformare a detti principi, sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunita di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate; - che con gli 'Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiegoa?? allegati, si provvede a dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 297/2002 in conformita ai criteri ed ai principi dallo stesso stabiliti; - che la Regione, nel quadro degli indirizzi generali dello Stato, programma e coordina le politiche attive del lavoro e il sistema regionale dei servizi all'impiego; - che gli indirizzi che vengono forniti con il documento allegato convergono con le linee guida del Piano nazionale per l'occupazione, con gli obiettivi di realizzazione quantitativi e gli standard qualitativi di funzionamento indicati nel Masterplan regionale dei servizi per l'impiego e con le scelte effettuate dalla Regione Campania nell'ambito del Piano Operativo Regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione Europea per gli anni 2000-2006; - che le indicazioni convergenti delle Regioni sono state sancite in un Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, approvato in data 10 dicembre 2003 in sede di Conferenza Unificata;

PRESO ATTO - della collaborazione, ai fini della predisposizione del presente atto di indirizzo, di una sottocommissione del Comitato Istituzionale Regionale e di un gruppo di lavoro della Commissione Regionale per il lavoro, appositamente costituiti;

RITENUTA - la necessita di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs 297/2002 con atti di indirizzo coerenti con le azioni di sistema e gli interventi in atto di politica del lavoro regionale; - l'opportunita di a?? individuare le modalita di conduzione dell'anagrafe regionale del lavoro con riguardo alle tipologie di informazioni in essa contenute, alla titolarita al trattamento dei dati, alla trasmissione e diffusione dei dati, ai criteri di inserimento e gestione delle informazioni; a?? definire i servizi minimi forniti dai Centri per l'impiego, secondo le previsioni di cui al D.Lgs 181/2000 e s.m.i, nonche le categorie dei destinatari dei servizi minimi che i Centri per l'impiego forniranno tenendo conto che tali servizi sono finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a prevenire e ridurre la disoccupazione; a?? individuare le modalita di verifica delle condizioni che danno titolo ad essere destinatari delle politiche atte a ridurre la disoccupazione, dettando indirizzi per l'accertamento e la verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione; a?? assicurare che i Centri per l'Impiego dispongano di informazioni complete e tempestive sugli interventi di politica attiva del lavoro e di aiuto all'occupazione, disponendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicizzazione e accesso aperto alle selezioni; a?? semplificare le procedure amministrative in relazione agli obblighi di comunicazione ai Servizi Pubblici all'Impiego e le procedure finalizzate alla Assunzione dei lavoratori; a?? individuare le procedure per l'avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni, con l'individuazione puntuale dei criteri e delle modalita di avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, anche con superamento del criterio dell'anzianita a favore delle condizioni reddituali, coerentemente con lo spirito del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297; a?? dettare indirizzi che recepiscano la specialita' della disciplina concernente le cd categorie protettea??, ai sensi della Legge 68/99 anche in riferimento alle nuove regole riguardanti lo status di disoccupazione; a?? prevedere una fase transitoria con riferimento a quanti gia risultavano iscritti nelle liste di collocamento; a?? prevedere adeguati meccanismi di coordinamento istituzionale e di tutela dei lavoratori, definendo le modalita di presentazione dei ricorsi, e le procedure di riscontro, il diritto di accesso alle informazioni e la tutela in ordine alla diffusione dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, contenente in particolare la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione; VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, attuativo della delega contenuta nell'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, contenente in particolare la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione; VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, attuativo della delega contenuta nell'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.442, di approvazione del regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; VISTA la legge 28/11/1996 n. 608 ed in particolare l'art.9-bis, contenente disposizioni in materia di collocamento; VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 56 contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro ed, in particolare 13 art. 16, relativo all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni; VISTA la legge 29/12/1990 n.407, contenente disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 ed, in particolare, l'articolo 8, comma 9, il quale prevede la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto; VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili; VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2001 - ex art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 - relativo al contenuto e alle modalita di trattamento dell'elenco anagrafico, nonche alle modalita di codifica di base delle professioni e alla classificazione dei lavoratori; VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2001 - ex art.5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 - relativo al contenuto e alle modalita di trattamento della scheda professionale; VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 relativo all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 di modifica al Testo Unico di cui alla Legge n.286 del 25 luglio 1998 in materia di immigrazione e di asilo; VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, entrato in vigore il 30 gennaio 2003; VISTO il Regolamento CE 2204/2002; VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30 relativa alla delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; VISTO il decreto legislativo 10 settembre n.276, di attuazione della sopracitata legge di delega al governo n.30/2003; VISTE le funzioni assegnate alla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Citta e Autonomie Locali dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 29 agosto 1997, n.281;

SENTITI i pareri della Commissione regionale per il Lavoro e del Comitato Istituzionale di cui agli art. 4 e 5 della Legge Regionale 14/98, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 luglio 2004 e luglio 30 luglio 2004;

Acquisito il parere dell'ufficio Legislativo; Propone e la Giunta in conformita , a voto unanime DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti - di approvare l'allegato 'Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiegoa??, in attuazione del decreto legislativo n. 297/2002, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - di stabilire che le Amministrazioni provinciali dispongano l'attuazione degli indirizzi sopracitati individuando le opportune modalita applicative ed organizzative; - di pubblicare l'allegato 'Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiegoa?? che forma parte integrante della presente deliberazione, sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it; Di trasmettere il presente atto deliberativo, per gli adempimenti consequenziali, all'Area generale di Coordinamento Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, al Settore Ormel-Politiche del Lavoro, All'Agenzia per il Lavoro della Campania, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione B.U.R.C. Il Segretario Il Presidente Brancati Sassolino

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