DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2004, N. 1083
legge 68/99 - fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. anno 2004 - criteri e modalita? di riparto.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 47 24/11/2004 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
Vista la L. 68/99 'Norme per il diritto al lavoro dei disabilia?? in particolare l'art. 13 co 4 che istituisce il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 'Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoroa??; Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/02 emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R; Vista la propria deliberazione n. 489/00 che al punto 8) del dispositivo demanda alle Province le funzioni di autorizzazione al collocamento mirato dei disabili; Vista la propria deliberazione n. 1218/03 relativa ai criteri e alle modalita di riparto del Fondo nazionale disabili anno 2003; Visto il D.M. 13 gennaio 2004 n.91 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art.13, comma 4, della Legge 68/99, che demanda alle regioni l'individuazione e le modalita di ripartizione e gestione annuale del Fondo suddetto; Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2004 che stabilisce la ripartizione alle Regioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro disabili e assegna alla Regione Toscana risorse finanziarie pari a Euro 2.040.976,22; Verificata la necessita che le convenzioni di cui agli artt. 11 e 13, comma 1, L.68/99 vengano stipulate entro il 31 dicembre 2004, che gli avviamenti al lavoro dei disabili abbiano luogo entro il 31 dicembre 2004 e che le Province inviino alla Regione la relazione finanziaria conclusiva entro il 15 gennaio 2005; Dato atto che le modalita di rimborso per la fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali, in favore dei datori di lavoro, sono quelle gia definite dalle specifiche convenzioni sottoscritte dalla Regione Toscana, INPS e INAIL; Ritenuto opportuno definire le seguenti modalita per semplificare la procedura di assegnazione e programmazione delle risorse da accantonare per l'intera durata di ogni convenzione stipulata: - le Province devono trasmettere, entro il 15 gennaio di ogni anno, ad INPS e INAIL territorialmente competenti, nonche al Settore Lavoro della Regione, l'elenco delle imprese autorizzate, con il relativo numero dei lavoratori disabili avviati, la relativa percentuale di sgravio concessa e il totale degli sgravi concessi; - le Province devono, altresa?, redigere la graduatoria delle richieste pervenute in base alle priorita stabilite dall'art. 6 del D.M. n.91/00 e comunicare contestualmente ai datori di lavoro l'autorizzazione al beneficio; - il datore di lavoro, beneficiario del contributo, successivamente alla comunicazione da parte delle Province dell'ammissione e della durata del beneficio, deve richiedere all'INPS e all'INAIL territorialmente competenti, il contributo spettante a partire dalla data di assunzione del disabile, utilizzando i modelli predisposti dai suddetti Istituti. Contestualmente il datore di lavoro deve comunicare alle Province la data di inizio del beneficio, con l'indicazione del numero dei lavoratori disabili assunti, la percentuale di sgravio dei contributi e l'importo del contributo spettante; - qualora nel corso della durata della convenzione si verifichino le dimissioni del lavoratore disabile, sara compito del datore di lavoro comunicare immediatamente all'INPS, all'INAIL e alla Provincia tale variazione; Ritenuto di confermare il principio di un tetto massimo di spesa, introdotto dalla deliberazione G.R. n. 1218/03, da concordare fra Provincia ed azienda, comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, calcolato sulla base dell'effettivo costo del lavoro e moltiplicato per i mesi di durata della convenzione; Considerato opportuno che sia il datore di lavoro ad attestare l'importo mensile spettante quale sgravio contributivo per singolo lavoratore, calcolato al momento della stipula della convenzione, sulla base del quale verra calcolato il tetto massimo dello sgravio concesso; Ritenuto di ripartire tra le Province la somma di Euro 2.040.976,22 del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno 2004, come indicato nell'allegato 'Aa??, parte sostanziale e integrante del presente atto, secondo i seguenti criteri: a) l'80% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni, anno 2003, ex art. 11 comma 4 e art. 13 L.68/99; b) il rimanente 20% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni anno 2003, ex art. 11 commi 1 e 2 L.68/99; Sentita la Commissione Permanente Tripartita nella seduta del 4 ottobre 2004 la quale ha espresso parere favorevole e sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 4 ottobre 2004; A voti unanimi
DELIBERA
1) di stabilire che le convenzioni di cui agli artt. 11 e 13, comma 1, L.68/99, devono essere stipulate entro il 31 dicembre 2004, che gli avviamenti al lavoro devono aver luogo entro il 31 dicembre 2004;
2) che le Province devono inviare alla Regione la relazione finanziaria conclusiva entro il 15 gennaio 2005;
3) di confermare che le modalita di rimborso per la fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali in favore dei datori di lavoro, sono quelle gia definite nelle specifiche convenzioni sottoscritte dalla Regione Toscana, INPS e INAIL;
4) di stabilire che, al fine di semplificare la procedura di assegnazione e programmazione delle risorse da accantonare per l'intera durata di ogni convenzione stipulata, sono definite le seguenti modalita :
- le Province devono trasmettere, entro il 15 gennaio di ogni anno ad INPS ed INAIL, territorialmente competenti, nonche al Settore Lavoro della Regione, l'elenco delle imprese autorizzate, con il relativo numero dei lavoratori disabili avviati, la relativa percentuale di sgravio concessa e il totale degli sgravi concessi. Le Province devono altresa? redigere la graduatoria delle richieste pervenute in base alle priorita stabilite dall'art. 6 del D.M. n.91/00 e comunicare contestualmente ai datori di lavoro l'autorizzazione al beneficio;
- il datore di lavoro, beneficiario del contributo, successivamente alla comunicazione da parte delle Province dell'ammissione e della durata del beneficio, deve richiedere all'INPS e all'INAIL, territorialmente competenti, il contributo spettante a partire dalla data di assunzione del disabile, utilizzando i modelli predisposti dai suddetti Istituti e comunicando contestualmente alle Province la data di inizio del beneficio, con l'indicazione del numero dei lavoratori disabili assunti, la percentuale di sgravio dei contributi e l'importo del contributo spettante;
- qualora nel corso della durata della 'convenzionea?? si verifichino le dimissioni del lavoratore disabile, sara compito del datore di lavoro comunicare immediatamente all'INPS, all'INAIL e alla Provincia tale variazione;
5) di confermare il principio di un tetto massimo di spesa, da concordare fra Provincia e azienda, comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, calcolato sulla base dell'effettivo costo del lavoro e moltiplicato per i mesi della durata della convenzione. Il datore di lavoro dovra attestare l'importo mensile spettante quale sgravio contributivo per singolo lavoratore, calcolato al momento della stipula della convenzione;
6) di ripartire tra le Province la somma di Euro 2.040.976,22 (duemilioniquarantamilanovecentosettantasei/ 22) del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili per l'anno 2004 in corso di iscrizione sul capitolo 11045 del bilancio del corrente anno, come indicato nell'allegato 'Aa?? parte sostanziale ed integrante del presente atto, secondo i seguenti criteri:
- l'80% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni, anno 2003, ex art. 11 comma 4 e 13 L.68/99;
- il rimanente 20% sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione delle convenzioni anno 2003, ex art. 11 comma commi1e 2 L. 68/99;
7) di dare mandato al Settore Lavoro per la predisposizione degli atti successivi e necessari per l'erogazione secondo i criteri e le modalita stabilite dal presente atto. Il presente provvedimento soggetto a pubblicita , ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/95 e pubblicato per intero sul B.U.R.T., compreso l'allegato 'Aa??, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 18/96 e successive modificazioni.
2 novembre 2004
Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini





