Decreto 5 ottobre 2004

Criteri e modalità di erogazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle scuole paritarie.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 247
20/10/2004
Documenti ARLEX correlati

thesaurus: Educazione - Formazione

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante

 

Decreta:

Art. 1 - Criteri di erogazione

1.

Nell'ambito degli interventi prioritari previsti dalla direttiva ministeriale n. 60/2004, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale, anche per la formulazione di progetti in applicazione della legge n. 440/1997, vengono destinate agli USR le seguenti somme:

  • Euro 3.375.000,00 da assegnare - come da piano di riparto, per ambiti regionali, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto - alle scuole secondarie di I e II grado paritarie, che proporranno progetti mirati all'ampliamento e alla elevazione dei livelli di qualita' delle attivita' formative, ivi compresi i progetti destinati alla formazione del personale preposta alla direzione delle scuole paritarie;
  • Euro 1.125.000,00 da assegnare - parimenti in base al riparto di cui al succitato allegato A - alle scuole primarie e secondarie di primo grado che proporranno progetti mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica, ivi compresi i progetti riguardanti la formazione del personale preposto alla funzione di tutor.

 

Tutti i progetti dovranno essere avviati, previa apposita comunicazione all'ufficio scolastico regionale, entro l'anno scolastico 2004/2005 e conclusi entro l'anno scolastico 2005/2006. Per utilizzare tutte le risorse disponibili nell'ambito regionale, sara' possibile, sulla base delle richieste di contributo pervenute ed approvate, operare eventuali compensazioni tra le due destinazioni di cui sopra. Possono accedere ai contributi le scuole paritarie, anche operanti in rete nell'ambito regionale, che funzionino con almeno un corso completo e con un numero di alunni iscritti e frequentanti di norma non inferiore a 10 per ogni classe.

 

Possono essere oggetto di contributo:

nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera a):

  1. i progetti destinati all'integrazione scolastica degli alunni disabili;
  2. i progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;
  3. i progetti finalizzati all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri;
  4. i progetti riguardanti l'insegnamento di una o piu' lingue straniere e l'approccio alle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
  5. i progetti riguardanti l'orientamento;
  6. i progetti finalizzati all'innalzamento della qualita' delle attivita' motorie e sportive;
  7. i progetti riguardanti l'utilizzo delle risorse informatiche nella prassi didattica;
  8. None

nell'ambito dei progetti di cui alla suddetta lettera b)

i progetti, proposti dalle scuole primarie e secondarie di I grado, mirati al supporto dell'avvio della riforma scolastica:

  1. portfolio;
  2. seconda lingua comunitaria;
  3. LARSA (laboratori di recupero e sviluppo dell'apprendimento);
  4. educazione alla convivenza civile;
  5. personalizzazione;
  6. formazione del personale preposto alla funzione di tutor.

Per le attivita' di cui ai precedenti commi, il contributo erogabile non potra' essere di importo superiore a:

progetto in rete: 7.500,00 euro per ogni scuola partecipante alle rete, fino ad un massimo di 37.500,00 euro;

progetto presentato da una singola scuola: 7.500,00 euro.

Il gestore deve inoltre dichiarare che sara' a carico della rete di scuole o della scuola singola l'eventuale differenza tra il costo del progetto e il contributo effettivamente erogato.

Art. 2 - Modalita' di erogazione

1.

Il riparto dei fondi e' disposto per ambito regionale, in proporzione al numero delle istituzioni scolastiche paritarie (scuole primarie e secondarie di I e II grado) funzionanti nella regione.

2.

I fondi dovranno essere collocati in contabilita' speciale da codesti Centri di responsabilita' presso i CSA di ogni regione.

3.

I contributi verranno assegnati ai gestori, previa apposita istanza, sottoscritta dal gestore, all'ufficio scolastico regionale competente. Unitamente a detta istanza dovra' essere trasmessa la seguente documentazione:

 

L'istanza e il piano delle iniziative programmate dovranno tassativamente essere trasmesse entro il 30 ottobre 2004. L'ufficio scolastico regionale, acquisite le istanze e la relativa documentazione, procedera' all'esame dei progetti, avvalendosi di una commissione di esperti, che sara' all'uopo costituita, stante la necessita' di valutare la valenza formativa dei progetti.

 

Si fa presente che, considerata la necessita' di uno snellimento delle procedure in ragione dell'esiguita' dei tempi per l'erogazione dei fondi in tempo utile, l'istanza dovra' pervenire debitamente documentata, pena l'esclusione.

4.

Qualora i fondi stanziati non dovessero risultare sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento sara' data la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione al numero complessivo di alunni, e successivamente alle scuole che hanno presentato progetti singoli, anch'esse graduate come sopra, tenendo in ogni caso conto solo dei corsi completi.

5.

Il contributo viene erogato dall'ufficio scolastico regionale a favore della scuola capofila in due rate uguali: la prima all'approvazione del progetto, la seconda entro trenta giorni dalla trasmissione del rendiconto finale delle spese, conforme al preventivo presentato, firmato dal gestore della scuola beneficiaria, all'U.S.R. che lo dovra' parimenti approvare entro la stessa data.

6.

La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attivita' programmate, dovra' risultare dal bilancio della scuola, che, a norma della legge n. 62/2000, deve essere conforme alle regole della pubblicita' legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse.

7.

La mancata rendicontazione o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato potra' costituire motivo ostativo alla concessione di contributi anche negli anni scolastici successivi e potra' comportare, nel caso di riscontrate irregolarita', l'adozione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti consequenziali. A tal proposito potranno essere disposte, qualora se ne rilevasse l'opportunita', apposite visite ispettive tecniche e tecnico-amministrative.

8.

 

Gli USR impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate.

 

Al presente decreto verra' data pubblicita' attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

L'ALLEGATO ALLA PRESENTE NORMA E' CONSULTABILE SULLA GURI N.247 Data 20 ottobre 2004 Pag. 38

Roma, 5 ottobre 2004

Il Direttore Generale: Moioli

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