Decreto 9 agosto 2004

Modifica dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, riguardante i criteri per la ripartizione del fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 268
15/11/2004

thesaurus: Educazione - Educazione:Istruzione - Formazione

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Vista la legge 11 luglio 2003, n. 170, di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali; Visto in particolare l'art. 1 della suddetta legge n. 170/2003, con il quale e' stato istituito il

 

Decreta:

 

L'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e' soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 3

1.

 

Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge per l'anno 2004 l'importo complessivo di 24,1 milioni di euro e' assegnato alle Universita' per il potenziamento e/o l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca finalizzati ad attivita' di studio afferenti ai seguenti ambiti di indagine prioritari contemplati dalle linee guida per la politica scientifica e tecnologica approvata dal CIPE:

biotecnologie;

processi chimici innovativi;

informatica avanzata multimediale e distribuita;

microelettronica e sensoristica intelligente;

tecnologie innovative per la tutela dell'ambiente;

laser optoelettronica;

tecnologie biomedicali e farmaceutiche;

micro e nano tecnologie, nuovi materiali strutturali e funzionali;

elettronica, sistemi di attuazione e controllo e reti;

robotica, biomeccanica, sistemi avanzati di progettazione;

tecnologie energetiche innovative.

2.

I predetti corsi devono essere attivati nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, in particolare, di quello concernente il numero di borse disponibili in relazione ai posti messi a concorso.

3.

Le proposte presentate dagli atenei devono pervenire al MIUR entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse il CNVSU, integrato con il presidente della commissione per le risorse finanziarie del

4.

Sono prioritariamente ammessi al finanziamento i corsi istituiti nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, lettere d) ed e) del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, e nell'ambito di programmi di collaborazione scientifica con atenei stranieri contemplanti il rilascio di titoli congiunti, ovvero la previsione di tesi in regime di cotutela.

5.

Le risorse previste dal presente articolo sono preordinate esclusivamente al finanziamento delle borse per i corsi di dottorato di durata almeno triennale. Per i corsi di durata superiore sono finanziate solo borse triennali.

6.

Le risorse sono assegnate agli atenei con decreto del direttore generale per l'Universita'.

 

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di legge.

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 178

Roma, 9 agosto 2004

Il Ministro: Moratti

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