Deliberazione 29 settembre 2004

Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2004-2007. (Deliberazione n.19/2004).

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 254
28/10/2004

thesaurus: Formazione - Lavoro

tipologia: Stato - Deliberazione Cipe

Vista la legge n. 64 del 1 marzo 1986 di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'articolo 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformita' a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri economici e sociali; Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 51 con il quale, a valere sulle risorse del fondo aree sottoutilizzate, si dispone l'assegnazione di una riserva premiale per le regioni, nel cui territorio ricadano aree sottoutilizzate, che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario; Visto l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) e in particolare i commi: 128, che, oltre alle dotazioni, di cui alla tabella D allegata, per 8.061 milioni di euro, attribuisce al Fondo di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002, un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007, dando attuazione all'obiettivo fissato nel DPEF 2004-2007 di assicurare

Delibera:

1. Le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, come nelle tavole che seguono:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MEF

 

Vedere Ripartizione da pag. 48 a pag. 49 della G.U.

 

2. Le risorse accantonate di cui al punto E.1, pari a 250 milioni di euro, saranno reintegrate al capitolo 7420 con successiva delibera di questo Comitato.

3. Le risorse di cui al punto E.3, pari a 1.528,50 milioni di euro, della precedente tabella di assegnazione saranno successivamente ripartite in relazione alle disposizioni di norma (efficacia e rapidita' degli interventi, loro stato di attuazione, esigenze del mercato e accelerazione della spesa in conto capitale), nonche' sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle Amministrazioni destinatarie delle risorse o dai soggetti gestori degli interventi sopra richiamati, e con particolare attenzione agli incentivi in corso di riforma, ai progetti pilota di incentivazione e al progetto larga banda.

4. Con successivo atto, ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina l'entita' nonche' i criteri ai quali, secondo i risultati conseguiti nel percorso di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario, sara' condizionata l'assegnazione per ciascuna Regione della riserva premiale, di cui al punto E.2, pari complessivamente a 350 milioni di euro nel triennio 2004-2006.

5. Le risorse accantonate di cui al punto E.4, pari a 40 milioni di euro, saranno destinate a finanziare le attivita' di progettazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, relative a interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria del Mezzogiorno, una volta che questo Comitato abbia definito le opzioni progettuali prioritarie.

6. Con successiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni e sulla base delle motivazioni e finalita' della presente delibera, oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2004, provvedera' al riparto delle risorse, di cui al punto F.1, pari a 4.375 milioni di euro, destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, articolo 1, comma 1, come integrato dall'articolo 73 della legge n. 448/2001.

7. Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialita' previsti dall'articolo 73 ed in linea con il citato articolo 52, comma 50, della legge n. 448/2001, la divergenza tra il livello effettivo di spesa realizzato su risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nel periodo 2004-2008 e quello attestato dalle Amministrazioni regionali in occasione della revisione del QCS 2000-2006 rilevera' ai fini di una minore assegnazione di pari importo in occasione del successivo riparto deciso da questo Comitato.

 

8. Con separata delibera questo Comitato provvedera' per le risorse destinate pari a 1.330 milioni di euro (di cui 1.130 indicati al punto F.2.1 e 200 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota indicata in premessa), all'individuazione degli interventi, inclusi nel programma di infrastrutture strategiche, che, avendo necessita' di risorse finanziarie aggiuntive per consentire la loro completa realizzazione, abbiano la capacita' di produrre spesa in misura significativa negli anni 2004-2005. La delibera indichera' tempi di attuazione, modalita' informative a questo Comitato e sanzioni e premialita' collegate al rispetto dei cronoprogrammi di spesa.

 

9. Per le risorse di cui ai punti F.2.2, pari a 288 milioni di euro, e F.2.4, pari a 83,50 milioni di euro, sono inclusi nel Programma di accelerazione della spesa in conto capitale gli interventi nel settore della sicurezza e nel settore del rischio di compromissione ambientale (suolo e acqua) di cui alle proposte presentate a questo Comitato dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le due Amministrazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun semestre, relazionano sulla realizzazione degli interventi e sul rispetto del cronoprogramma di spesa presentato. Ai soggetti attuatori ditali interventi e' attribuita una quota premiale pari al 2% (corrispondente a 6 milioni di euro per il Ministero dell'interno e a 2 milioni di euro per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) destinata al finanziamento di ulteriori interventi di propria competenza. L'accesso alla quota di premialita' sara' pari al 2%, se sara' stato realizzato entro il 31 dicembre 2005, almeno l'80% della spesa prevista per il biennio 2004-2005 dal cronoprogramma presentato, tale percentuale si riduce all'1,6% ove la quota di realizzazione sia compresa tra il 75 e l'80 % e all'1,2% se la quota di realizzazione sara' compresa tra il 70 e il 75%; per valori di realizzazione inferiori al 70% non si accede ad alcuna quota premiale.

 

10. Le risorse di cui al punto F.2.3, pari a 35 milioni di euro, sono destinate al finanziamento di interventi atti a preservare e accrescere la funzione della superficie forestale in chiave di difesa idrogeologica e ambientale nei bacini lucani interessati dall'accordo ex articolo 17 della legge n. 36/1994, fra Puglia, Basilicata e l'ex Ministero dei lavori pubblici. In considerazione della tempestivita' prevista e necessaria, le predette risorse sono trasferite alla regione Basilicata a condizione che la stessa trasmetta l'elenco e la descrizione sintetica degli interventi, come formulati dalla competente Autorita' di bacino, entro il 30 novembre 2004 e che gli stessi prevedano che l'erogazione totale della spesa si completi entro il 30 giugno del 2005. Qualora la data sopra indicata non venga rispettata, i relativi fondi sono automaticamente assegnati alla voce accantonamenti di cui al punto E.3.

 

11. Le risorse di cui al punto F.2.5, per 207 milioni di euro, sono assegnate, secondo la chiave di riparto consolidata, nell'ambito della legge n. 208/1998, per l'accelerazione di interventi nelle citta' e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno. Le regioni sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive, in consonanza con le priorita' strategiche e i criteri di selezione, coerenti con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che saranno definiti, entro il 30 novembre p.v., previo confronto, promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, fra le regioni e il partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, garantendo la qualita' degli interventi, il carattere aperto nel loro processo di selezione, nonche' la valorizzazione della capacita' propositiva dei comuni. Per assicurare l'obiettivo di accelerazione, ogni intervento selezionato dovra' prevedere, per il biennio 2004-2005, una spesa pari ad almeno l'80% delle risorse assegnate nel detto periodo. Sempre al fine di garantire l'obiettivo di accelerare, gli accordi di programma quadro, o i protocolli aggiuntivi, relativi all'attivazione di questi interventi dovranno essere stipulati entro il 28 febbraio 2005; mancando tale requisito le risorse relative rientreranno nella disponibilita' di questo Comitato per altre destinazioni, confluendo nella voce accantonamenti di cui al punto E.3.

 

12. Le risorse di cui al punto F.3, per 307 milioni di euro, sono assegnate alle regioni del Centro-Nord per finanziare il programma di accelerazione della spesa in conto capitale per questa area e saranno programmate, compatibilmente con le preassegnazioni di cui ai punti F.3.1. e F.3.2, secondo criteri di destinazione che verranno stabiliti d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e le relative regioni in modo coerente con quanto stabilito per i programmi di accelerazione per il Mezzogiorno, entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Mancando tale intesa i relativi fondi sono automaticamente assegnati alla voce accantonamenti di cui al punto E.3.

 

13. Tutte le risorse destinate al finanziamento degli interventi inclusi nel programma di accelerazione comprendono una quota di premialita' pari al 2%. A essa si accede, salvo per la voce F.2.5 (regolata entro la legge n. 208/1998), con la disciplina indicata al punto 8 del presente atto. Per i progetti rientranti nel Programma infrastrutture strategiche l'accesso alla premialita' e' regolato con la delibera richiamata al precedente punto 7.

 

14. Le risorse di cui al punto F.4 pari a 21 milioni di euro sono assegnate alle Regioni del Centro Nord per finanziare iniziative nel settore della societa' dell'informazione, da realizzare nelle rispettive aree sottoutilizzate previa stipula di appositi accordi di programma quadro.

 

15. Le percentuali delle compensazioni previste dall'articolo 62 della legge n. 289/2002 e fruite da coloro che beneficiano del credito d'imposta investimenti, possono essere modificate con provvedimento del Dipartimento per le politiche fiscali, sentite le valutazioni dei competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'acquisizione dei risultati del monitoraggio, avviato per verificare l'andamento di tale strumento agevolativo, dandone sollecita comunicazione a questo Comitato.

 

16. Le risorse destinate al finanziamento delle istanze prodotte nel 2003 per il riconoscimento di crediti di imposta di cui al secondo periodo, lettera a), del primo comma dell'articolo 63 della legge n. 289/2002 e non utilmente impiegate, integrano la disponibilita' assegnata alle istanze presentate per l'anno 2004.

 

17. Le risorse destinate al finanziamento delle istanze prodotte nel 2003 per il riconoscimento di crediti di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate di cui alla propria delibera n. 16/2003 e non utilmente impiegate, integrano la disponibilita' assegnata alle istanze presentate per l'anno 2004.

 

18. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 130, lettera b), della legge finanziaria 2004, di fornire informazioni non solo sugli interventi finanziati dai Fondi per le aree sottoutilizzate ma anche sullo stato complessivo delle risorse loro assegnate, le Amministrazioni destinatarie di assegnazioni per le aree sottoutilizzate sono tenute a compilare, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun semestre, la scheda di rilevazione, allegata alla presente delibera, redatta secondo lo schema di ricognizione del grado di attuazione degli interventi, costituente l'allegato 1 alla propria delibera n. 16/2003, in relazione al complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse assegnate. La rilevazione e' accompagnata da una relazione che illustri le informazioni sullo stato di utilizzo delle risorse.

 

19. Con la stessa cadenza temporale le Amministrazioni centrali e i soggetti gestori degli strumenti di intervento finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate trasmettono, per ciascuno di essi, una scheda conforme all'allegato 2 della presente delibera, in cui si danno notizie in ordine al livello di erogazione realizzato nel semestre precedente e alla previsione del profilo di spesa atteso, nei sette semestri successivi.

 

20. Il rapporto semestrale sull'utilizzazione del Fondo aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 60, comma 2, della legge n. 289/2002 e sue successive modificazioni, e' presentato nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno. Conformemente con le procedure adottate per i fondi comunitari, prima di essere sottoposto a questo Comitato per la relativa approvazione il rapporto sara' presentato e discusso con le parti economiche e sociali rappresentate all'interno del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

 

21. Verra' data continuita' all'azione prevista al punto 7 della propria delibera n. 16/2003, in merito alla valutazione dell'efficacia economico-sociale degli strumenti finanziati, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 208/1998; particolare attenzione verra' data alla valutazione di efficacia dei crediti d'imposta.

 

22. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'utilizzazione delle risorse per le finalita' di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e' autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti e occupazione, tali variazioni sono riferite al solo esercizio 2004. Ad essi sara' dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 199

 

L'allegato1 alla presente norma e consultabile sulla GURI n. 254 data 28 ottobre 2004 pag. 52, 53

 

L'allegato2 alla presente norma e consultabile sulla GURI n. 254 data 28 ottobre 2004 pag. 54

Azioni sul documento