Deliberzione Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 1265
Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei regolamenti (ce) n. 363/2004 e 364/2004
| Ente | LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 80 25/05/2005 |
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione delle Comunita' Europee del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicata sulla GUCE serie L n. 10 del 13/1/2001 e successive modificazioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 e n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004;
- il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21/6/1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attivita' ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;
- il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29/7/2000;
- il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/7/1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attivita' finanziabili dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito degli Obiettivi nn. 1, 2 e 3;
- la raccomandazione della C.E. in materia di definizione della dimensione delle piccole e media imprese del 30/4/1996, pubblicata sulla GUCE serie L n.107 del 30/4/1996;
- il Quadro Comunitario di sostegno Ob. 3 Regioni centro nord per il periodo 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C/1120 del 18/7/2000;
- il Programma Operativo Regione Emilia-Romagna- FSE Obiettivo 3 - 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 2066 del 21/9/2000;
- la Legge n. 236 del 19/3/1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;
- la Legge 21/12/1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modificazioni;
- la L.R. 30/6/2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"; considerato altresi':
- che la Regione intende realizzare, attraverso l'approvazione di appositi avvisi, le azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul suo territorio, sia attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, cosi' come previste in particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3, ed E.1 del Programma Operativo per l'Obiettivo 3 - periodo 2000-2006, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della Legge 236/93 sopra citata;
- che a tale scopo e' necessario definire le modalita' di attuazione e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le imprese, possono rientrare nel campo di applicazione della summenzionata disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione; richiamata la propria deliberazione 254/01 recante "Approvazione regime di aiuti di Stato alla formazione in attuazione del Regolamento (CE) n. 68/2001"; ritenuto opportuno aggiornare la deliberazione sopra richiamata ed in particolare l'Allegato A) "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli" al fine di apportare le modifiche disposte dai nuovi regolamenti comunitari prima citati; dato atto che gli aggiornamenti/modifiche riguardano, in particolare, la definizione di piccole medie imprese nonche' l'applicabilita' della disciplina, oggetto del presente atto, a tutti i settori, esclusa l'industria carbonifera; dato altresi' atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03; su proposta dell'Assessore competente per materia; a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare le modalita' di attuazione e di finanziamento, descritte nell'Allegato "A" che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni di formazione professionale rivolte ai lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale, sia attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, cosi' come previste in particolare nell'ambito delle Misure D.1, D.3 ed E.1 del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna per l'obiettivo 3 - periodo 2000-2006, sia attraverso l'utilizzo di risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93;
b) di dare atto che l'Allegato A) sopracitato sostituisce il precedente approvato con propria deliberazione 254/01 in narrativa richiamato;
c) di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente deliberazione entro il 31/12/2006, corrispondenti alla programmazione del Fondo Sociale Europeo e alla scadenza del periodo di validita' del summenzionato Regolamento n. 68/2001;
d) di pubblicare la presente deliberazione integralmente, comprensiva dell'Allegato A) parte integrante della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della regione appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli
1) La Regione Emilia-Romagna intende finanziare
a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo Ob. 3 periodo 2000-2006); interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: - garantire l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare attenzione per quelli dipendenti da PMI; - sostenere l'occupabilita' dei lavoratori interessati da forme contrattuali "flessibili" (quali lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale, ecc.); - promuovere l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi della prestazione lavorativa quali il telelavoro, indirizzate specialmente alle donne; - sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa; - sostenere il ricambio generazionale nelle imprese, attraverso la formazione di giovani imprenditori o giovani neo-inseriti nelle imprese familiari; - sostenere l'emersione dal sommerso, attraverso processi di riqualificazione degli addetti delle imprese interessate; - sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento delle occupate, interessate da un processo di reinserimento professionale, nonche' lo sviluppo della loro carriera, anche in quanto imprenditrici;
b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi della Legge 236/93 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, la realizzazione di azioni di formazione a favore di lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze per sviluppare la competitivita' delle imprese.
2) Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del regime di aiuti alla formazione e' pari a Lire 234.454.000.000 (pari ad Euro 121.085.385,82) fino al 31/12/2006.
3) Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite in conformita' alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30/4/1996), recepita dal Decreto 18/9/1997, (GU 229 dell'1/10/1997) "Adeguamenti alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI". A partire dall'1 gennaio 2005, tuttavia, si considerano PMI quelle conformi alla definizione di cui all'Allegato I del Regolamento 70/2001, modificato dal Regolamento 364/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28/2/2004).
4) In attuazione della disciplina degli aiuti di Stato alla formazione della Commissione Europea contenuta nel Regolamento (CE) n. 68/2001 (GUCE serie L n. 10 del 12/1/2001), cosi' come modificata dal Regolamento 363/2004 (GUCE serie L n. 63 del 28/2/2004), la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi secondo le intensita' lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro, dove per "zone assistite" si intendono le imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art. 87 par. 3, punto c) del Trattato:
Grandi Formazione
Formazione imprese specifica generale
Zone non assistite 25 50
Zone assistite 30 55
PMI formazione formazione
specifica generale
Zone non assistite 35 70
Zone assistite 40 75
Le intensita' di cui al quadro precedente, sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si e' spostato all'interno della Comunita' o diviene residente nella Comunita' per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attivita' lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficolta' di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona di piu' di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro ad oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non piu' di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto). Qualora l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensita' puo' raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il partecipante al progetto di formazione non e' un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
5) La presente disciplina si applica ai progetti formativi impartiti sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori. Nell'ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la Regione richiede a questi ultimi di verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento del progetto formativo nella misura richiesta dalla presente delibera.
6) Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 3) si definisce: formazione specifica quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente. formazione generale quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilita' di collocamento del dipendente. Ai fini dell'applicazione del presente regime di aiuto si precisa che e' ritenuta "generale":
- la formazione interaziendale, cioe' la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la formazione riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorita' competenti in materia.
7) La forma che assumera' l'aiuto e' quella del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione di azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverra' - secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all'azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati - al termine dell'azione a cui si riferiscono, in un "rendiconto generale delle spese". La Regione definisce con propri atti gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti per la realizzazione delle azioni.
8) I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono riportati nel seguente quadro:
- categoria: costi del personale docente; descrizione: retribuzione e oneri di personale docente interno, collaborazioni professionali insegnanti esterni
- categoria: spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; descrizione: viaggi e trasferte di personale docente, viaggi allievi, spese vitto partecipanti, spese alloggio partecipanti
- categoria: altre spese correnti; descrizione: retribuzione e oneri di personale interno non docente (direzione, coordinamento, amministrazione e segreteria) manutenzioni ordinarie/pulizie locali, noleggio e leasing attrezzature, materiali di consumo per esercitazione dei partecipanti, materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti, indumenti di lavoro in dotazione, spese connesse ad azioni di formazione formatori (del personale docente), spese di amministrazione
- categoria: Ammortamento degli strumenti, delle attrezzature; descrizione: ammortamento attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- categoria: costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; descrizione: spese per la progettazione dell'intervento, spese per la predisposizione dei testi didattici, collaborazioni professionali di personale non insegnante
- categoria: costi di personale per partecipanti al progetto formativo; descrizione: reddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti); assicurazione partecipanti; importo (eventuale limite massimo): fino a un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque pari al 50% del costo totale delle spese ammesse
9) I costi indicati saranno ritenuti ammissibili solo ove siano attinenti a progetti formativi presentati dal beneficiario, sia esso l'impresa o un centro di formazione pubblico o privato, finalizzati al perseguimento di uno degli obiettivi indicati al punto 1).
10) Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori esclusa l'industria carbonifera. Gli aiuti all'industria carbonifera sono, infatti, disciplinati interamente dal Regolamento del Consiglio 1407/2002 (GUCE serie L 205 del 2/8/2002).
11) Il presente regime non si applica agli aiuti alla formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (GUCE serie C 288 del 9/10/1999), nell'ambito di operazioni di salvataggio o ristrutturazione. Tali aiuti saranno valutati alla luce di detti ultimi orientamenti.
12) Inoltre il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di Euro, nel qual caso si dovra' procedere attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla Commissione Europea per la sua approvazione.
13) Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del "de minimis".
14) La Regione, al momento dell'adozione del presente regime d'aiuto, si impegna a trasmettere alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella GUCE, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'Allegato II del Regolamento (CE) n. 68/2001.
15) La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sara' concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime.
16) La Regione si impegna a trasmettere una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale e' applicabile il Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al piu' tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.





