Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 007, n. 033/Pres.
Lr 18/2005, artt. 30, 31, 32 e 33. regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli artt. 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). approvazione.
| Fonte |
B.U.R.
n. 9 28/02/2007 |
|---|---|
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Politiche sociali:Terzo settore:Cooperazione - Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.
IL PRESIDENTE
VISTO i
l titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, relativo alla promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell’occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
VISTO
il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008, approvato con deliberazione giuntale 21 aprile 2006, n. 856;
CONSIDERATO
che l’articolo 29 della legge regionale 18/2005 prevede il sostegno all’assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all’inserimento in qualità di soci – lavoratori di cooperative di donne e soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;
RITENuTO, in base all’osservazione del mercato del lavoro regionale, che sia prioritario attivare gli strumenti di politica attiva del lavoro di cui sopra a favore delle donne disoccupate e delle seguenti categorie, rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 18/2005:
a) soggetti disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
b) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;
c) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;
d) soggetti a rischio di disoccupazione in quanto sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell’azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa;
RITENUTO
di rinviare l’attivazione dei medesimi strumenti di politica attiva del lavoro a favore delle altre categorie rientranti nella nozione di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 18/2005 alla regolamentazione attuativa della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 relativa all’occupabilità delle persone;
SENTITI
il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 14 dicembre 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2007, n. 120, con la quale è stato approvato in via preliminare il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;
SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 7 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;
SENTITA, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 12 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione;
Su CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 16 febbraio 2007;
DECRETA
1. È approvato il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ILLY





