Decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2007, n. 025/Pres
Lr 18/2005, art. 7 comma 4. regolamento per il sostegno all'esercizio da parte delle province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
| Fonte |
B.U.R.
n. 8 21/02/2007 |
|---|---|
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro - Politiche sociali:Amministrazione:Decentramento
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Presid. Giunta reg.
Approvazione.
Il PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, ed in particolare l’articolo 7, comma 4, secondo il quale la Regione, sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma triennale regionale di politica del lavoro, individua con regolamento forme e modalità di sostegno all’esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7;
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 – 2008, approvato con deliberazione giuntale 21 aprile 2006, n. 856;
RITENUTO, sulla base della segnalazioni ricevute delle Province, di sostenere, in particolare, l’esercizio delle funzioni e dei compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi delle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 7, della legge regionale 18/2005, tramite il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2007, n. 195, con la quale è stato approvato in via preliminare il “Regolamento per il sostegno all’esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 5 febbraio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo parere favorevole, con richiesta di apportare al testo le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera a) sostituire la parola “inferiore” con “superiore”;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera c) sopprimere le parole “uno o più”;
RITENUTO, in accoglimento delle richieste formulate dal Comitato di coordinamento interistituzionale e dalla Commissione regionale per il lavoro, di apportare le opportune modificazioni al testo dell’articolo 2 del regolamento;
SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 7 febbraio 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento, esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 258 dell’8 febbraio 2007;
DECRETA .
1. È approvato il “Regolamento per il sostegno all’esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ILLY





