Deliberazione Giunta Regionale 26 giugno 2007, n. 1953

Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario. Anno accademico 2007-2008. legge regionale 7.4.1998, n.8 (art. 37).

Ente LA GIUNTA REGIONALE
Fonte B.U.R.
n. 63
17/07/2007
Regione Veneto

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

Vista la Legge 2.12.1991, n. 390; Vista la Legge regionale 18.6.1996, n. 15;

Vista la Legge regionale 7.4.1998, n. 8;

Visto il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;

Visto il D.M. n. 509/1999;

Visto il D.P.R. n. 394/1999;

Visto il D.P.C.M. 9.4.2001 sull'Uniformità di trattamento nel D.S.U.;

Visto il Programma Triennale Regionale per il D.S.U. 2001/2003, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 29 dell'11.7.2001;

Visto il D.M. 10.1.2002, n. 38, riguardante le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;

Visto il D.M. 21.3.2002 "Paesi a basso sviluppo umano-Integrazione elenco";

Visto il D.M. n.270/2004;

Visti i D.M. emanati dal Ministro dell'Università e della Ricerca in data 7.2.2007;

 delibera

1) di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario A.A. 2007-2008, di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2) di affidare, mediante convenzione, agli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2007/08, la gestione delle borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse regionali aggiuntive e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti agli Atenei;

3) di incaricare, mediante convenzione, gli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2007/08, alla riscossione della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2007/2008 versata dagli studenti iscritti agli Atenei (ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/1996) ed al rimborso della stessa (secondo quanto stabilito dall'art. 18, co. 6, della L.R. n. 8/1998);

4) di destinare le risorse aggiuntive per il Diritto allo studio universitario, di cui al Capitolo di Uscita n. 71208 del Bilancio Regionale 2007, per l'importo di € 1.472.000,00 a borse di studio per l'A.A.2007/08 e per l'importo di € 368.000,00 al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A.2007/08;

5) di autorizzare, mediante convenzione, gli Atenei veneti, a stipulare convenzioni con i C.A.A.F. per il calcolo dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 9.4.2001;

6) di stabilire che la compartecipazione regionale ai costi derivanti dalle convenzioni stipulate con i C.A.A.F., avverrà attraverso gli Esu-Ardsu e coprirà, al massimo, il 50% del costo che verrà attestato dall'Istituzione che si aggiudicherà il più basso prezzo unitario per la gestione delle pratiche, fino ad un importo massimo complessivo di € 20.000,00 per tutti gli Atenei;

7) di approvare, per le finalità di cui ai precedenti punti, lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e gli Atenei veneti per la gestione delle borse di studio A.A. 2007/08, di cui all'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento;

8) di affidare agli Esu-Ardsu territorialmente competenti, anche per l'A.A. 2007/08, la gestione delle borse di studio (comprese quelle finanziate con risorse regionali aggiuntive e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, ai sensi delle D.G.R. nn. 2668/1999, 2694/1999 e 3550/2003, i quali verseranno la tassa regionale agli Esu-Ardsu, come consentito dall'art. 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998;

9) di incaricare gli Esu-Ardsu ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il D.S.U. agli studenti di propria competenza (ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998);

10) di autorizzare gli Esu-Ardsu, laddove lo ritengano opportuno, a stipulare convenzioni con i C.A.A.F. per il calcolo dell'I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 9.4.12001;

11) di affidare agli Esu-Ardsu la gestione degli altri interventi di attuazione del D.S.U., secondo quanto disposto nell'Allegato A -parte integrante del presente provvedimento;

12) di rideterminare l'importo della tassa regionale per il D.S.U. per l'A.A. 2007/08 in € 101,00.

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