Deliberazione 16 febbraio 2007, n. 334.

Approvazione di disposizioni applicative dell'accordo sancito in sede di conferenza stato-regioni, in data 26 gennaio 2006 tra il governo, le regioni e le province autonome, ai fini dell'attuazione dell'art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 14 febbraio 2006.

Fonte B.U.R.
n. 11
13/03/2007
Regione Valle D'Aosta

thesaurus: Lavoro:Condizioni di lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, recante disposizioni per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

Visto la deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 03.03.2003 in materia di accreditamento delle strutture formative per l’attivazione di azioni a cofinanziamento con il Fondo Sociale Europeo;

Visto l’accordo sancito in sede di conferenza Stato/Regioni in data 26.01.2006 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.02.2006 che costituisce attuazione dell’art. 8 bis del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone all’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Atteso che tale accordo, nella sua organicità, considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – RSPP, e l’Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni – ASPP, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;

Valutato che, per la delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico-operativi raggiunti;

Sottolineato, in particolare, che nel D.Lgs. 195/2003 e nel successivo accordo si stabiliscono:

– il possesso di prerequisiti di accesso (titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore);

– il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

– il possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell’apprendimento in materia di prevenzione e protezione dei rischi;

– gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi;

– gli indirizzi relativi ai corsi di aggiornamento;

Atteso che l’accordo demanda alle Regioni alcuni compiti, principalmente in ordine alla verifica del possesso dei requisiti dei soggetti formatori che operano in ambito regionale e al rilascio degli attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento;

Considerato che la Regione Valle d’Aosta intende peraltro farsi parte attiva nel promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione, ponendo l’attenzione su alcuni ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e volti a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;

Ritenuto che la messa a punto, a livello regionale, di opportuni dispositivi risulta inoltre indispensabile al fine del conferimento delle funzioni proprie dei settori della Pubblica Amministrazione interessati all’attuazione dell’accordo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento delle politiche per l’impiego, dal Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro e dal Capo servizio igiene, sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, c. 1 lett. e) e 59, c. 2 della L.R. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente della Regione, on. Luciano CAVERI, dell’Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, Antonio FOSSON e dell’Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, Leonardo LA TORRE;

Ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, disposizioni applicative dell’accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.02.2006, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, prevedendo che l’attivazione dei corsi nella fase transitoria prevista dall’art. 3 c.2 del decreto legislativo 195/2003 deve avvenire entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed è da intendersi come il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dell’intervento formativo;

2. di approvare le seguenti modalità operative finalizzate ad assicurare uniformità e trasparenza all’azione formativa e volte a garantire le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee rispetto ai sotto elencati punti:

a. definizione delle modalità per la richiesta di autorizzazione regionale per i soggetti di cui al punto 4.2 dell’accordo (altri soggetti formatori) al fine dell’attivazione dei corsi;

b. accreditamento delle strutture formative (altri soggetti formatori);

c. censimento e diffusione, a favore dei potenziali utenti, dei nominativi dei soggetti che sul territorio regionale sono abilitati e intendono attivare percorsi formativi per i diversi moduli definiti dall’accordo;

d. indicazioni, ai soggetti formatori abilitati, per l’eventuale riconoscimento di crediti derivanti dalla frequenza ad attività formative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

e. indicazioni, ai soggetti formatori abilitati, per l’eventuale riconoscimento di crediti richiesti da persone che abbiano frequentato, successivamente all’emanazione del D.Lgs. 195/2003, corsi coerenti con i requisiti minimi indicati nell’accordo del 26 gennaio 2006;

f. predisposizione di un Modello Standard di verbale relativo alle verifiche finali e agli attestati di frequenza e profitto da rilasciarsi al termine dei singoli moduli;

g. modalità per il rilascio dell’attestato di frequenza e profitto, su presentazione del verbale di valutazione da parte del soggetto abilitato, di cui al punto 4.2 dell’accordo, per ciascuno dei moduli frequentati;

h. creazione di un elenco di persone idonee a svolgere le funzioni di RSPP e/o ASPP e registrazione frequenze ai singoli moduli;

3. di stabilire, per l’attuazione del punto precedente, le seguenti modalità operative e procedurali: – incaricare l’Agenzia del lavoro dell’attuazione dei punti a) e b);

– incaricare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta – Sportello della Prevenzione dell’attuazione dei punti c) e h);

– incaricare il competente Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali dell’attuazione dei punti d), e), f) e g);

4. di stabilire che le strutture di cui al punto precedente opereranno seguendo le direttive contenute nell’allegato documento tecnico, denominato «Indicazioni operative per la realizzazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP di cui all’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione Regionale;

6. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato

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